Alessandro Galimberti di IlSole24Ore. San Marino, acquisti più facili

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IlSole24Ore

Cassazione.  L’accordo di cooperazione doganale salva le compravendite – Stesse regole per la Svizzera

San Marino, acquisti più facili

Anche senza pagamento dell’iva all’importazione non scatta il contrabbando

Alessandro Galimberti

 

Il mancato pagamento dell’Iva all’importazione non determina il reato di contrabbando per gli aerei e per le imbarcazioni immatricolati a San Marino. L’accordo di cooperazione doganale tra l’Ue e la Repubblica del Titano, stipulato nel ’91 ed entrato in vigore 11 anni dopo, prevede infatti l’esenzione da tutti i dazi all’importazione e all’esportazione, esattamente come l’accordo del 1992 tra la Svizzera e la Cee.

La Corte di Cassazione, Terza penale (sentenza 33161/13, depositata ieri) torna sul tema del «contrabbando sotto forma di evasione all’Iva all’importazione» (articolo 70 del Dpr 633/1972) per tranquillizzare i proprietari di velivoli e natanti acquistati lungo i confini della penisola.

Libero scambio

Il problema, che pure vanta una lunga scia giurisprudenziale e nemmeno troppo controversa, era sorto dopo che il pubblico ministero di Siena aveva disposto il sequestro probatorio di un aereo privato immatricolato a San Marino e finito nella disponibilità di un varesino, indagato per violazione della legge sull’Iva (articolo 70 del Dpr 633/72). Il riesame aveva rigettato il ricorso dell’indagato, ma cambiando il titolo del provvedimento (sequestro ai fini di confisca, pur mancando il presupposto del sequestro preventivo) e bollando come illecita dall’origine l’importazione del mezzo.

Secondo la Cassazione, però, nel caso specifico non è configurabile il reato di contrabbando, in quanto, in virtù dell’articolo 6 dell’Accordo di cooperazione doganale tra la Ue e San Marino, entrato in vigore il 28 febbraio del 2002, «gli scambi doganali con l’Italia vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all’importazione ed alla esportazione».

La questione Iva

La soppressione dei dazi doganali, che riguarda anche il trattato con la Confederazione elvetica, non risolve però la questione dell’Iva. L’imposta sul valore aggiunto, infatti, avendo natura di tributo interno, non rientra tra i diritti di confine e non può essere regolamentata dagli accordi doganali. Solo la giurisprudenza più risalente (1298/92) aveva assimilato l’imposta in questione a «uno dei diritti di confine, avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta esclusivamente alla dogana in occasione della relativa operazione di imputazione». Da qui l’assimilazione dell’Iva al diritto doganale di confine che portava all’imputazione del reato di contrabbando.

Negli ultimo 20 anni però la giurisprudenza ha preso atto del mutato quadro normativo, in cui gli accordi bilaterali hanno avuto l’effetto di aprire le frontiere al libero scambio anche con i paesi extra Ue sottoscrittori, ma ha poi sottolineato che la soppressione graduale dei dazi e delle tasse «ad effetto equivalente» non ha riguardato l’Iva all’importazione.

La stessa Corte di Giustizia dell’Ue (causa 299/86) riconoscendo la natura di tributo interno compatibile con il principio di neutralità dell’imposta, ha però stabilito che la sua esistenza non deve dar luogo alla doppia imposizione (nel Paese d’esportazione e in quello di importazione) e che, inoltre, l’infrazione relativa all’Iva all’importazione non sia sanzionata più severamente di quella relativa agli scambi interni.

La doppia imposizione, infatti, introducendo un trattamento discriminatorio tra merci nazionali e importate, violerebbe il principio di neutralità commerciale dell’imposta. La prova di avere assolto il tributo all’estero deve essere fornita dall’importatore

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