Antonio Fabbri – L’informazione: Criminal Minds Rsm, non luogo a procedere per prescrizione

Antonio Fabbri – L’informazione: Criminal Minds Rsm, non luogo a procedere per prescrizione

L’informazione di San Marino

Criminal Minds Rsm, non luogo a procedere per prescrizione

Dichiarata la decorrenza del termine in funzione della derubricazione del reato da estorsione mancata violenza privata. A Vitalucci, Fonti ed Amici erano contestate condotte ai danni dell’ex patron di Karnak Bianchini

Antonio Fabbri

Una delle vicende che ha destato maggiore scalpore con doppie indagini in Italia e sul Titano si chiude con un non luogo a procedere.

Passata anche attraverso un iter giudiziario travagliato con una prima archiviazione, poi una riapertura del caso anche in funzione dell’acquisizione degli atti e delle intercettazioni dell’indagine italiana, è arrivata a giudizio in due tranches: una quella che ha visto da un lato la condanna di Riccardo Ricciardi e Bruno Platone a due anni per estorsione ai danni dell’imprenditore anconetano Claudio Vitalucci; l’altra con quest’ultimo, imputato sempre per estorsione ai danni di Marco Bianchini, ex patron di Karnak e Fingestus, che si è visto chiudere il caso, ieri mattina, con l’intervenuta prescrizione.

La vicenda che vedeva, appunto,
imputati Claudio Vitalucci,
l’imprenditore anconetano
chiamato in causa nell’inchiesta
Criminal Minds, e i suoi cosiddetti
guardaspalle, Roberto
Fonti e Matteo Amici, si è conclusa,
vista la derubricazione
del reato da estorsione mancata
in violenza privata, e con la
conseguente dichiarazione di
prescrizione.
Nella giornata di ieri davanti al
giudice Roberto Battaglino le parti hanno formulato le loro
conclusioni.
Prima la parte civile.

In rappresentanza
della parte lesa, Marco
Bianchini, l’avvocato Marco
Martines, domiciliato presso
l’avvocato Cristina Ercolani,
ha evidenziato: “La parte lesa
è una persona che ha molto
sofferto. Ci sono altre sedi nelle
quali la vicenda è discussa, ma
in questa sede, in sede penale
chiediamo venga fatta giustizia
verso chi ha ingiustamente
patito. Non sono credibili le
giustificazioni di Vitalucci,
mentre Bianchini è sempre
stato coerente nel rendere le
sue dichiarazioni”.
Quindi il Pro Fiscale, Giovanni
Belluzzi, ha rilevato come vi
fosse tra i due – Bianchini e
Vitalucci – un rapporto sottostante premessa per quelle
che poi furono le violenze che
sostanziarono per l’accusa il
reato mancato di estorsione.

In
quel giorno di aprile del 2010,
presso l’Hotel Primavera, gli
imputati “volevano costringere
la parte lesa a leggere un foglio
per fare poi esprimere una
volontà contrattuale a Bianchini”.
Di qui il fatto estorsivo
in seguito al quale bianchini fu
costretto “a chiedere aiuto a
Ricciardi e alla Gendarmeria”,
ha ricostruito il Pf. La pubblica
accusa ha quindi chiesto per
tutti gli imputati due anni di
prigionia e un anno e sei mesi
di interdizione.
Il primo a intervenire a difesa
di Roberto Fonti è stato l’avvocato
Daniele Cherubini.
“Si ritiene non sussistente alcun
tipo di estorsione. Bianchini
stesso nella scorsa udienza
ha dichiarato: non mi hanno
chiesto di firmare niente.

Le
condotte tenute non sono riconducibili
ad alcuna violenza o
minaccia. Per questo si chiede
l’assoluzione del Signor fonti:
perché il fatto non costituisce
reato”.
Dello stesso avviso l’avvocato
Luca Maori, difensore di Claudio
Vitalucci domiciliato presso
l’avvocato Martina Mazza. “La
condotta del mio assistito non
fu estorsiva. Forse maleducata,  ma non certo estorsiva. L’unico
testimone è parte offesa.
Dobbiamo dare credibilità
piena a una parte interessata al
procedimento o una credibilità
relativa? Ritengo che Bianchini
abbia dichiarato il falso. Vitalucci
non ha commesso quello
ha dichiarato Bianchini. Credo
che la verità debba essere
ristabilita ed emessa sentenza
che il fatto non sussiste, o per
non aver commesso il fatto o
con la formula che riterrà più
opportuna”.

Anche l’avvocato di Matteo
Amici, Elia Fabbri, ha chiesto
l’assoluzione. “Non ci sono
state violenze per costringere
Bianchini a firmare alcun
foglio. Lo stesso Bianchini
nella sua deposizione confusa
ha dichiarato alla fine di non
essere stato costretto a firmare
alcunché. Chiedo l’assoluzione”.
Nella sua decisione il giudice
Battaglino ha ritenuto di
riqualificare il fatto da estorsione
a violenza privata, reato
meno grave che si consuma
quando vi è una costrizione nei
confronti di qualcuno, ma non
un’estorsione. Così riqualificato
il reato, il giudice ha riscontrato
l’intervenuta prescrizione e,
di conseguenza, il non luogo a
procedere.

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