Antonio Fabbri – L’informazione: Due nuove udienze e testimoni eccellenti

Antonio Fabbri – L’informazione: Due nuove udienze e testimoni eccellenti

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Due nuove udienze e testimoni eccellenti

Nell’ordinanza che accompagna
le nuove verifiche bancarie
nell’ambito dell’indagine sull’affare
del Centro Uffici, i magistrati
inquirenti si soffermano anche
sul reato presupposto.
I commissari della legge inquirenti
esplicitano concetti da
tenere in considerazione in un
quadro in cui le contestazioni
mosse, sia nei procedimenti ancora
in istruttoria sia in quelli
già arrivati a giudizio, sono di
riciclaggio.
Nel trattare l’origine criminosa
dei fondi movimentati e occultati
nell’affare Tavolucci, gli inquirenti
affermano che “la prova
documentale che, in corrispondenza
di un atto amministrativo,
il pubblico funzionario abbia
ricevuto denaro (piuttosto che
appartamenti o altri beni) dal
soggetto a cui favore l’atto è stato
compiuto, lascia poco spazio
per disquisire circa la rilevanza
penale della condotta. L’acclarato
collegamento tra la ricezione
del denaro e la funzione
pubblica esercitata dal pubblico
ufficiale appare di per sé sintomatico
dell’origine criminosa
dei fondi
”.
Insomma, il fatto che in corrispondenza
di un atto del proprio
ufficio un pubblico funzionario
abbia ricevuto dazioni in denaro
o altra utilità, è per l’accusa chiaro
sintomo di una tangente.
E’ sufficiente il sintomo del reato
presupposto per contestare il riciclaggio?
Per l’accusa sì, anche
sulla base della giurisprudenza
finora prodotta dal tribunale di
San Marino in materia di riciclaggio.

“Non si può sottacere –procedono
quindi i magistrati inquirenti- la tendenza difensiva a trasformare
il procedimento sul reato
di riciclaggio nel procedimento
relativo al reato presupposto.
Il compito dell’accusa, tuttavia,
non consiste nel fornire le esatte
coordinate spaziali e temporali
del reato presupposto, essendo
sufficiente, invece, che sia provata
l’origine criminosa dei fondi.
Non si richiede neppure che sia
individuata la specifica fattispecie
criminosa. Con riferimento
al caso concreto, perciò, risulta
indifferente stabilire come
vada qualificata la condotta del
pubblico ufficiale che, in occasione
del compimento di un atto
dell’amministrazione (per lo più,
ma non solo, il rilascio di un’autorizzazione,
di una licenza, o la
sottoscrizione di una convenzione),
riceva una utilità (per lo più
in danaro) dallo stesso privato
che ha beneficiato di quell’atto
amministrativo
”.

Insomma, i commissari della
legge che hanno firmato l’ordinanza
chiariscono che “non occorre,
in altri termini, provare
che vi sia stata corruzione propria
o concussione perché sussista
riciclaggio. Non è neppure
necessario dimostrare quale che
sia lo specifico atto oggetto di
compravendita o di invincibile
pressione
”.

Un rilievo i magistrati inquirenti
lo dedicano anche alle posizioni
difensive che sostengono come,
quelle che l’accusa ritiene “dazioni
illecite”, siano piuttosto
“contributi al partito”.

Le ricorrenti prospettazioni difensive,
secondo cui quelle percepite
non sarebbero tangenti,
ma contributi a titolo di sponsorizzazione
politica (riconducibili,
cioè, al finanziamento illecito
ai partiti, all’epoca non punito)
– dicono gli inquirenti – cozza
con il rilievo che un contributo
al partito, in quanto tale, deve
essere rivolto all’associazione
politica e non, ovviamente, al
singolo esponente e non può essere
correlato al compimento di
un atto dell’ufficio
”.

Ma perché, se erano contributi
ai partiti, ai partiti non sono arrivati?

Resta da rilevare che,
quand’anche si volesse aderire
alla tesi che si trattasse di contributi
elettorali dati ai partiti,
la condotta del politico che riceve,
gestisce e utilizza quei fondi
come cosa propria e per finalità
palesemente estranee al partito
costituirebbe una condotta illecita
(se non altro) ai danni dello
stesso partito, i cui fondi sono
stati distratti per finalità individuali”.


Insomma gli inquirenti sottolineano
che per contestare il reato
di riciclaggio – finalizzato
all’occultamento, sostituzione e
trasferimento di denaro di provenienza
illecita – non è necessaria
la identificazione esatta
del reato nei suoi elementi, ma
è sufficiente che, sulla base di
argomentazioni logiche, il reato
presupposto possa essere prospettato.
Criterio finora adottato
dalla giurisprudenza del tribunale
sammarinese.

Due nuove udienze
e testimoni eccellenti

Riprende oggi e domani, intanto, il processo sulla tangentopoli sammarinese-Conto Mazzini. Attesi testimoni eccellenti. Si parte questa mattina con l’amministratore di “San Marino Telecom – Prima” Andrea Della Balda, poi lo svizzero Werner Berger, il comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone, oltre al generale – in pensione – della guardia di finanza Alberto D’Amico. Domani è attesa, invece, la deposizione dell’ex segretario del Psd Mauro Chiaruzzi, del Segretario di Stato, Teodoro Lonfernini e del Presidente di “San Marino Telecom–Prima” Simon Murray, al quale è regolarmente giunta la notifica.

 

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