Antonio Iorio di IlSole24Ore: Barche e auto di San Marino in Italia senza rischi

Antonio Iorio di IlSole24Ore: Barche e auto di San Marino in Italia senza rischi

IlSole24Ore

Cassazione. Non c’è contrabbando  

Barche e auto
di San Marino in Italia senza rischi

Antonio Iorio

La sentenza. Non evade i dazi l’italiano che detiene beni
registrati sul Titano: annullato il sequestro disposto dal
Gip

 Non c’è contrabbando doganale negli scambi tra San Marino e Italia, in
quanto si tratta di operazioni effettuate in esenzione di dazi e il territorio
del Titano deve considerarsi, in base alla normativa internazionale, una parte
di area di libero commercio a seguito dell’istituzione dell’Unione doganale tra
la Repubblica di San Marino e l’Unione europea. A fornire questo principio è la
Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza 34256 depositata
ieri. La pronuncia appare particolarmente importante perché dovrebbe
verosimilmente porre fine alla complessa attività di polizia giudiziaria svolta,
negli scorsi mesi, in varie città di Italia dalla Guardia di finanza, la quale,
ritenendo sussistente il reato di contrabbando doganale nelle ipotesi in cui dei
natanti immatricolati nei registri sammarinesi fossero nella disponibilità di
fatto di cittadini italiani, hanno proceduto al loro sequestro nonostante una
prima pronuncia della Cassazione (42073/2011, ancorché non riferita a quegli
specifici sequestri) negasse la legittimità di questa interpretazione (si veda
«Il Sole 24 Ore del 5 dicembre 2011). Ora la Suprema Corte è intervenuta proprio
per un sequestro di un’imbarcazione da diporto. Nel caso in esame, il Tribunale
del riesame di Rimini aveva confermato la misura adottata dal gip del medesimo
Tribunale ritenendo sussistenti i reati di contrabbando doganale e di connessa
violazione all’Iva all’importazione (articolo 70 del Dpr 633/72). La Cassazione,
cui si è rivolto l’indagato, ha annullato il provvedimento di sequestro,
innanzitutto perché il reato di contrabbando doganale contestato non è
ipotizzabile in virtù dell’accordo di cooperazione di Unione doganale tra Ue e
San Marino. In base a questo accordo gli scambi doganali con l’Itala vengono
effettuati in esenzione di tutti i dazi, che quindi non possono essere evasi.
Inoltre l’Iva all’importazione non costituisce, per consolidato orientamento
giurisprudenziale, un diritto di confine ma un tributo interno, con la
conseguenza che la sua eventuale evasione non può configurare il reato di
contrabbando doganale. Riprendendo poi alcune sentenze di legittimità relative
ai rapporti tra Italia e Svizzera, i giudici ricordano che, escluso il
contrabbando doganale, potrebbe eventualmente ipotizzarsi il reato di violazione
Iva di cui all’articolo 70 del Dpr 633/72. Tuttavia, anche sulla base della
giurisprudenza comunitaria, è necessario a tal fine che la merce importata non
sia già stata tassata nel Paese di esportazione (onde evitare una doppia
imposizione). Nella specie, oltre alla formale contestazione di violazione
all’Iva all’importazione, la questione è stata ignorata dall’autorità
inquirente, con la conseguenza che la Cassazione ha annullato l’ordinanza di
conferma del sequestro.

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