Banca Centrale della Repubblica di San Marino: precisazioni

Banca Centrale della Repubblica di San Marino: precisazioni

12/09/2014 – Precisazioni della Banca Centrale      
Ai fini di ogni piu’ opportuna conoscenza anche in relazione ai recenti fatti di cronaca, si evidenzia quanto segue:
•i compiti e le responsabilita’ della Banca Centrale in materia di assetti proprietari di banche e di altri soggetti autorizzati sono stabiliti dalla Legge 17 novembre 2005 n. 165 (c.d. LISF) e dai regolamenti attuativi emanati dalla stessa Autorita’ di vigilanza;
•il progressivo allineamento agli standard internazionali delle norme e delle prassi di vigilanza ha contribuito ad accrescere l’attenzione di potenziali investitori esteri per il comparto bancario e finanziario sammarinese. Il vaglio tecnico condotto dalla Banca Centrale sugli investitori che intendano assumere partecipazioni rilevanti in soggetti vigilati comporta l’acquisizione di informazioni sia sui profili soggettivi (onorabilità, professionalità, origine dei fondi, relazioni di indebitamento, ecc.) sia sul progetto industriale;
•ad oggi, nessuna delle iniziative prospettate è stata ritenuta meritevole di accoglimento;
•i canali informativi utilizzati dalla Banca Centrale beneficiano della cooperazione con le altre Autorità di controllo nazionali e/o estere e sono attivati solo una volta disponibili tutti i riferimenti sui soggetti che acquisiranno tali partecipazioni;
•l’approfondimento delle manifestazioni di interesse su acquisizioni di partecipazioni rilevanti in soggetti vigilati è rimesso all’autonomia delle parti e non riguarda l’Autorità di vigilanza. La Banca Centrale interviene in un momento successivo, per la valutazione delle eventuali conseguenti istanze connesse a dette acquisizioni;
•la scelta finora adottata dagli organi competenti di Banca Centrale è stata quella di non precludersi l’ascolto di coloro che prospettavano interessamenti per acquisire partecipazioni in soggetti vigilati, al fine di avere un quadro il più completo possibile in ordine alla valenza dell’iniziativa. Ciò non costituisce avallo né dei soggetti ricevuti né dell’iniziativa prospettata, la cui valutazione è effettuata al momento della presentazione dell’istanza;
•ogni decisione in ordine alle ispezioni da avviare, agli esposti da effettuare e alle variazioni di assetti proprietari è assunta – ai sensi dello Statuto – dal Coordinamento della Vigilanza.

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