Circolare Esplicativa Decreto Legge n. 62 del 17 aprile 2020

Circolare Esplicativa Decreto Legge n. 62 del 17 aprile 2020

Circolare Esplicativa Decreto Legge n. 62 del 17 aprile 2020 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 (coronavirus)”

Le disposizioni previste nel Decreto Legge n. 62 del 17 aprile 2020, aggiornano le misure necessarie per il contenimento dell’epidemia COVID-19 e per le sue ricadute sulla salute dei sammarinesi, sul sistema sanitario nazionale e sull’economia.
Restano ferme le disposizioni emanate con circolari precedenti purché non in contrasto con il Decreto Legge n. 62 del 17 aprile 2020.
La presente circolare viene emessa al fine di fornire precisazioni e modalità applicative dei provvedimenti legislativi emanati dal Governo per il contrasto del COVID-19.
L’obbligo di uso dei dispositivi (mascherine e guanti) previsto all’art. 1 del decreto legge in oggetto, è da intendersi nel seguente modo:
Chi ha necessità di uscire dal proprio domicilio, abitazione o residenza, deve avere a disposizione i suddetti dispositivi di protezione individuale (DPI), e ha l’obbligo di indossarli quando incontra altre persone oppure se entra in luoghi chiusi (supermercati, farmacie, etc). “Per situazioni di necessità oppure spostamenti per motivi di salute” si intendono:
1. attività motorie entro 200 metri dalla propria abitazione;
2. attività deambulatorie entro 200 metri dalla propria abitazione prescritta da apposito certificato emesso dal medico delle cure primarie nel caso di non autosufficienza del soggetto e che quindi necessiti di un accompagnatore;
3. attività motorie per minori solo se accompagnati da non più di un genitore, tutore o affidatario, anche al di fuori della propria abitazione e comunque entro 200 metri dalla stessa. In merito si ricorda che i bambini rientrano al momento nella fascia meno colpita dalla diffusione del virus ma quella potenzialmente più contagiosa pertanto è consigliato di prestare attenzione all’utilizzo di tutte le cautele necessarie al fine di garantire la riduzione del rischio di contagio;
4. attività motorie nell’area verde adiacente alla struttura del Servizio Minori per persone disabili, accompagnate da un solo genitore, tutore o affidatario se minorenni, previo rilascio di apposita certificazione e secondo le modalità indicate dalla Dirigenza del servizio Minori al quale compete il presidio necessario per il rispetto delle regole di distanziamento sociale e la verifica dell’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale;
5. gli spostamenti indispensabili per raggiungere l’altro genitore o affidatario del figlio minorenne, oppure per condurli presso di sé, ed in caso di separazione o divorzio secondo le modalità previste dal Giudice.

Si specifica che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica all’aperto e che continua ad essere vietato l’assembramento di persone ovunque, compresi parchi, piazze e giardini pubblici.

Si precisa che il divieto di assembramento di persone in parchi, piazze e giardini pubblici non impedisce al singolo cittadino di poter uscire per necessità legate alle esigenze degli animali domestici e/o da compagnia, purché per il tempo strettamente necessario a tali esigenze, nei pressi della propria abitazione o ove tali animali siano custoditi e purché si evitino assembramenti con altre persone che si trovino sulla pubblica via o in generale in luoghi pubblici all’aperto per le medesime esigenze.

Per le attività agricole si deve intendere:

1. è consentito raggiungere i terreni di proprietà o in conduzione, lontani dalla propria residenza, per effettuare qualsiasi attività agricola, previa la compilazione dell’autodichiarazione. Resta inteso che quanto necessario per lo svolgimento delle attività agricole deve essere reperito attraverso la consegna a domicilio. Non è consentito il reperimento dei prodotti presso i Consorzi ad eccezione di quanto indicato nella circolare esplicativa decreto Legge 20 marzo 2020 n.52 – art. 2 – comma 12);

2. per coloro che si recano presso i Consorzi per l’acquisto di prodotti per i quali è consentita la vendita al dettaglio, è ammesso il ritiro di ulteriori prodotti purché la struttura rispetti tutti i presidi di sicurezza previsti all’art. 1 del decreto legge in oggetto.

Per le attività edili e cantieristiche si deve intendere:

1. oltre alla facoltà di richiedere la consegna del materiale direttamente presso il cantiere, i titolari delle imprese edili (o suo delegato) in possesso di COE o PI sono autorizzate a recarsi presso i Consorzi per il reperimento dei materiali atti a consentire l’attività edilizia, impiantistica e cantieristica, con un limite massimo di n° 2 volte a settimana;
2. è consentita l’attività edilizia di manutenzione e di finiture edili in appartamenti posti all’interno di condomini, purché gli appartamenti non risultino essere già abitati. In tal caso resta valido il rispetto delle distanze di cui all’art. 2 comma 5.

Ai lavoratori frontalieri è raccomandato di munirsi di documentazione attestante la sussistenza del contratto di lavoro subordinato (copia del nulla-osta lavorativo o copia dell’ultima busta paga o badge di riconoscimento rilasciato dal datore di lavoro) da rendersi alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Si precisa altresì che per quanto concerne le attività libero professionali si consiglia, laddove possibile, di non lasciare il territorio nazionale e di prediligere modalità di lavoro telematiche. Infine si precisa che non sono previste limitazioni al libero transito delle merci da e per la Repubblica di San Marino. Il personale che conduce mezzi di trasporto può entrare ed uscire dal territorio sammarinese limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Si specifica infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all’obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza di un metro. In relazione ai supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari è consentito un massimo di due accessi settimanali per persona. Medesima modalità è prevista per l’accesso alle farmacie. Gli accessi possono essere monitorati dai Corpi di Polizia attraverso controlli a campione. Gli esercenti sono tenuti a mettere a disposizione del proprio personale guanti monouso e mascherine e contestualmente provvedere all’informazione e formazione sul corretto uso di detti presidi (DPI).
Al fine di evitare la formazione di file di persone fuori dai punti vendita, i supermercati, i discount di alimentari e i punti vendita di generi alimentari possono anche predisporre un servizio di ordinazione della spesa tramite e-mail, telefono o SMS con preparazione personalizzata delle borse per i singoli clienti, i quali possono recarsi a destinazione per il ritiro. La spesa può comunque essere effettuata anche con altre modalità già in vigore.

Si avverte che nell’ambito della graduale ripresa anche delle attività amministrative, all’ingresso degli Uffici Pubblici potranno essere presenti, in particolare presso il Centro Uffici di Borgo Maggiore ed il palazzo “Ex l’Ufficio Tecnico” via Piana, Agenti della Polizia Civile che provvederanno all’identificazione del soggetto richiedente l’accesso, alla verifica dell’avvenuta prenotazione, alla rilevazione della temperatura corporea. Inoltre che, chi si recherà, previo appuntamento, presso uno degli uffici aperti al pubblico, dovrà circolare con l’apposito modulo di autocertificazione elaborato dai Corpi di Polizia, già precompilato. Il modulo è scaricabile ai seguenti link:
https://www.gov.sm/articoli/Modulo-autocertificazione-spostamenti-in-territoriosammarinese-e-in-entrata-uscita-dalla-Repubblica.html
http://www.gendarmeria.sm/on-line/home/coronavirus.html
Si rammenta che le forze di polizia sono deputate al controllo del rispetto delle prescrizioni indicate la cui violazione è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00= (cinquecento/00) a euro 2.000,00= (duemila/00).

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