Credito imposta: testi interpellanza e risposta

Credito imposta: testi interpellanza e risposta

I sottoscritti consiglieri,

visti i decreti legge n.174/2011 (Credito Sammarinese), n.61/2012
(BCS/Asset), n.72/2013 (ECB/CIS), accomunati dal riconoscimento di benefici
fiscali in favore delle banche che hanno assunto i debiti di altre banche in
crisi, con lo scopo – dichiarato dal governo – “di rimuovere i presupposti per
l’immediato avvio da parte dell’Autorità di Vigilanza di procedimenti di
amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa”;

considerato che l’importo di tali benefici fiscali è pari alla differenza fra
gli attivi e i passivi acquisiti e che dunque tanto maggiori sono i crediti
della banca cedente ritenuti inesigibili tanto maggiori sono i danni procurati
all’erario;

valutato il gravoso impegno assunto dallo Stato e quindi rendendosi
imprescindibile l’impegno a sgomberare il campo da ogni dubbio rispetto alla
gestione dello strumento del credito d’imposta;

sentita l’intervista pubblicata in data 16 aprile 2014 dalla testata online
Giornale.sm ad un imprenditore italiano cliente di Euro Commercial Bank il cui
piano di rientro – in seguito all’acquisizione di quest’ultima da parte di
BancaCIS – sarebbe stato reso dalla banca stessa estremamente difficile da
rispettare con il presumibile scopo di far risultare come sofferenze dei crediti
in realtà esigibili con modi e tempi più flessibili;

sentito anche l’intervento del Consigliere Luca Lazzari che lo scorso 11
marzo ha dato notizia all’Aula di avere raccolto una testimonianza secondo la
quale alcuni politici avrebbero approfittato degli interventi normativi in
questione per la riduzione di posizioni debitorie personali.

Interpellano il governo per conoscere:

1. a quanto ammonta il credito d’imposta riconosciuto agli istituti bancari
oggetto dei decreti sopra citati;

2. chi sono i soggetti che hanno verificato l’effettiva esistenza e
l’ammontare delle sofferenze contabilizzate nelle operazioni di aggregazione e
cessione tra istituti bancari;

3. se il governo per mezzo del Comitato per il Credito e il Risparmio abbia
avuto la possibilità di valutare le pratiche a sofferenza prima del rilascio
delle relative autorizzazioni;

4. per quale ragione sia stato nominato un Commissario osservatore solo a
operazioni concluse e di quali elementi dispone il governo tali per cui abbia
ritenuto di avviare una verifica sui crediti d’imposta concessi;

5. se non sia da rilevarsi un profilo di incompatibilità nell’assegnazione
dell’incarico di Commissario osservatore al dottor Antonio Gumina dal momento
che nel suo precedente ruolo di Responsabile della vigilanza di Banca Centrale
potrebbe essersi trovato ad avvallare le stesse posizioni su cui oggi è chiamato
ad indagare;

6. se il governo intende intraprendere delle azioni di responsabilità penale
rispetto ad eventuali incongruenze che dovessero emergere.

7. se le concessioni delle banche cedenti siano state annullate o se al
contrario siano state attribuite alle banche cessionarie divenendo così oggetto
di pericolose trattative private al di fuori di ogni controllo pubblico.

Roberto Ciavatta

Luca Lazzari

Luca Santolini

DA INSERIRE RISPOSTA E FARE TABELLA PUNTO PER PUNTO . Testo ricavato dall’Agenzia Dire torre 1: seduta 4 giugno 2014, mattino

 Interpellanza presentata dai Consiglieri Roberto Ciavatta e Luca Lazzari sui benefici fiscali in favore degli istituti di credito che hanno acquisito le passività dei soggetti bancari in crisi. Si associa il Consigliere Luca Santolini per richiedere risposta scritta.
Risponde il segretario di Stato alla Sanità Francesco Mussoni in sostituzione di Claudio Felici, segretario di Stato per le Finanze
:
Risposta 1) Si può dire quale sia stato l’iniziale beneficio fiscale,
coincidente con il deficit iniziale assunto, per le banche cessionarie, ma è
difficile stimare quale potrà essere, all’esito di tutti i recuperi, l’ammontare
complessivo dei crediti di imposta effettivamente utilizzati. La Segreteria di
Stato ritiene non opportuno divulgare, attraverso lo strumento
dell’interpellanza, dati ritenuti sensibili nell’interesse dell’intero sistema
finanziario e del paese. A tal proposito si rammenta che i dati connessi ai
benefici fiscali in favore delle banche sono state oggetto di un riferimento in
Cgg nella seduta di ottobre 2013. La Segreteria di Stato alle Finanze è
disponibile ad aggiornare i dati con le stesse modalità. Risposta 2) Si chiede
quali siano stati i soggetti che hanno verificato l’effettiva esistenza delle
sofferenze contabilizzate nelle operazioni di aggregazione e cessione tra
istituti bancari: in considerazione dei rilevanti interessi pubblici in gioco,
per gli impegni assunti dallo Stato, il Governo ha nominato un Supervisore in
ordine alle valutazioni che si faranno degli attivi da recuperare. Risposta 3)
Si chiede se il Governo attraverso il CCR abbia potuto valutare le pratiche in
sofferenza prima del rilascio delle relative autorizzazioni. La domanda però è
mal posta in quanto il Governo non valuta le sofferenze di una banca se non
attraverso i propri organi tecnici e non rilascia autorizzazioni alle operazioni
di concentrazione, come quelli in esame. Risposta 4) Sul commissario osservatore
nominato a operazioni concluse la Segreteria precisa che la nomina è avvenuta ai
fini di evidente prudenza e non per l’eventuale conoscenza di elementi di
giudizio ulteriori e diversi. Risposta 5) In merito al presunto profilo di
incompatibilità nell’assegnazione dell’incarico di commissario osservatore al
dottor Gumina, tenuto conto del precedente incarico in BCSM, la Segreteria
precisa che non si ravvisano profili di incompatibilità. Risposta 6) Si ritiene
che, se nell’ambito dell’attività di recupero dei crediti il Governo, attraverso
il commissario osservatore, riscontri fatti di possibile rilievo penale, questi
sarebbero prontamente denunciati alla competente Autorità Giudiziaria. Risposta
7) Si chiede se le concessioni delle banche cedenti siano state annullate o se
al contrario siano state attribuite alle banche cessionarie divenendo così
oggetto di pericolose trattative private al di fuori di ogni controllo pubblico:
la Segreteria in tal senso precisa che la disciplina prevista dalla LISF è
contenuta nell’articolo 10 e 99 della LISF. Ne consegue che una volta svuotata
la banca cedente delle proprie attività e passività, la stessa, sulla quale
permangono sia l’autorizzazione (BCSM) che il nulla osta governativo, diventa
non operativa e quindi la proprietà ha sei mesi di tempo per riattivare
l’attività ovvero per porla in liquidazione ad eccezione del caso in cui, nel
lasso di tempo considerato, non siano state avviate concrete trattative per la
cessione a terzi della banca”.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy