Ecofin, la lotta all’evasione. IlSole24Ore, Graziano Gallo

Ecofin, la lotta all’evasione. IlSole24Ore, Graziano Gallo

Il Sole 24 Ore
La lotta Ue all’evasione fa perno sulla reciprocità Graziano Gallo
Segreto bancario. L’accordo sulla futura direttiva
La nuova direttiva in materia di cooperazione internazionale per la lotta all’evasione delle imposte dirette, in fase di emanazione (e che riscriverà la direttiva 77/999/Cee), sarà più aderente al contenuto dell’articolo 26 del modello Ocse che vieta a uno degli Stati contraenti di rifiutare di fornire le informazioni richieste da un altro Stato contraente per il solo fatto che esse siano detenute, tra gli altri, da una banca o da un altro istituto finanziario ovvero sulla base del fatto che l’accesso sia “indiretto”, cioè  regolato da una procedura amministrativa o giudiziaria. Rimarrebbe tuttavia verosimilmente precluso l’accesso alle informazioni bancarie nel caso in cui la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato destinatario della richiesta non consentano di condurre indagini e/o di raccogliere comunque le informazioni richieste, come previsto dall’articolo 8 della direttiva 77/799/Cee nel testo vigente, cosl come anche dall’articolo 26 del modello Ocse. Resterebbe, inoltre, intatto il principio di reciprocità per il quale non si può essere obbligati a fornire informazioni a uno Stato che non sarebbe a sua volta in grado di fornirle, a causa di vincoli normativi o amministrativi domestici. La nuova direttiva estenderà la cooperazione tra Stati membri a qualunque tributo diretto. La direttiva stabilirà, inoltre, termini predefiniti per rispondere alle richieste di informazioni intracomunitarie, mentre ora è previsto che si risponda ‘con la massima sollecitudine’. Saranno bloccate in radice le cosiddette “fishing expedition”, ossia quelle richieste di informazioni che mirano a raccogliere elementi di conoscenza da utilizzare come innesco di eventuali future attività ispettive. Le richieste dovranno riferirsi in maniera chiara e univoca a un contribuente e dovranno essere adeguatamente motivate. Lo Stato richiedente, inoltre, sarà tenuto a fornire a quello destinatario della richiesta un feedback sull’utilizzo delle informazioni ricevute. Ulteriori punti qualificanti riguardano la partecipazione diretta di funzionari di uno Stato alle attività ispettive condotte da un altro Stato nel suo territorio, l’uso di format standardizzati per lo scambio di informazioni e un progressivo ampliamento delle materie oggetto di scambio automatico di informazioni (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). In base all’articolo 6 dell’attuale direttiva, lo Stato Ue che fornisce le informazioni e quello al quale le informazioni sono destinate possono accordarsi per autorizzare la presenza, nel primo Stato, di funzionari dell’amministrazione fiscale del secondo, mentre l’articolo 31-bis del Dpr 600/1973, al comma i, permette di autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari fiscali di altri Stati membri. In nessun caso è però consentito ai funzionari dello Stato membro “ospitato” di esercitare direttamente le prerogative riconosciute dalla legge a quelli dello Stato “ospitante”. L’efficacia delle nuove prescrizioni sarà testata sul campo quando la direttiva sarà varata e recepita. Rimane tuttavia ancora oggetto di negoziati il rapporto di cooperazione con alcuni Stati europei non appartenenti all’Unione che tuttavia giocano un ruolo fondamentale di snodo nel domino delle relazioni cooperative a fmi di lotta a fenomeni di evasione. Taluni di questi Paesi, in primis la Svizzera, insistono nel percorrere la via dei negoziati bilaterali per difende-re almeno in parte ilsegreto bancario. È possibile che uno scatto deciso nella politica comune di cooperazione tra Stati dell’Unione serva a ricompattare il fronte unitario di lotta a qualsiasi tipo di opacità dei sistemi fiscali e finanziari che i recenti negoziati tra Svizzera, da un lato, e Gran Bretagna e Germania dall’altro, sembravano poter sfaldare.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy