Fondo garanzia depositanti a San Marino. Decreto e delibera

Fondo garanzia depositanti a San Marino. Decreto e delibera

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 31 maggio 2011 n.89
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 10, primo comma, della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
Visto l’articolo 51 della Legge 18 dicembre 2008 n.152 così come modificato dall’articolo 82 della Legge 21 dicembre 2009 n.168;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 27 maggio 2011;
Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:
MISURE A GARANZIA DELLA STABILITÀ DEL SISTEMA BANCARIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Art. 1
(Fondo di garanzia)
1. E’ istituito il fondo di garanzia dei depositanti del sistema bancario sammarinese tra le banche aventi sede legale nel territorio della Repubblica nonché le succursali di banche estere eventualmente presenti nella Repubblica.
2. Il Fondo ha lo scopo di elevare il livello di stabilità del sistema bancario e rafforzare la tutela del risparmio.
3. La partecipazione al Fondo dei soggetti di cui al primo comma è obbligatoria, salvo per le succursali di banche estere che aderiscono a un sistema considerato equivalente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
Art. 2
(Natura del Fondo)
1. Il Fondo di garanzia dei depositanti del sistema bancario sammarinese ha la natura di fondo patrimoniale avente un’autonoma destinazione ed è gestito direttamente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
Art. 3
(Dotazione iniziale)
1. E’ costituita una dotazione iniziale del Fondo pari a euro 15.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 versati dall’Ecc.ma Camera e i restanti euro 10.000.000,00 dalle banche sammarinesi, proporzionalmente all’ammontare dei depositi oggetto di protezione da parte del Fondo alla data del 31 dicembre 2010.
Art. 4
(Rinvio)
1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino disciplina con proprio Regolamento la gestione e il finanziamento del Fondo mediante i contributi delle banche e delle succursali di banche estere partecipanti, i casi e le forme degli interventi, le sanzioni per il mancato versamento, i limiti minimi e massimi di rimborso, le caratteristiche dei depositi protetti nonché i limiti quantitativi e i requisiti della protezione, le comunicazioni ai clienti delle banche riguardanti il Fondo, il coordinamento tra l’attività del Fondo e la disciplina dei procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della Legge n. 165/2005 e successive modifiche, nonché ogni altro aspetto connesso al sistema di garanzia.
2. Nelle more dell’emanazione del Regolamento di cui al comma precedente, qualora si rendesse necessario un intervento a tutela dei depositanti, nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca Centrale è autorizzata a intervenire alle condizioni e con le modalità dalla stessa stabilite, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per depositante.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 maggio 2011/1710 d.F.R
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CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 27 MAGGIO 2011/1710 d.F.R. Delibera n. 3 Pratica n. 0953
Oggetto: Adozione Decreto Delegato “Misure a garanzia della stabilità del
sistema bancario della Repubblica di San Marino”

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario del Segretario per le Finanze e il Bilancio,

i Rapporti con l’AASFN;
visto l’art. 100 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
visto l’art. 33 della Legge 29 giugno 2005 n. 96, così come modificata dalla
Legge 13 dicembre 2005 n. 179 e dalla Legge 17 giugno 2008 n. 92, che prevede
l’assegnazione alla Banca Centrale, per il raggiungimento delle sue finalità, del
compito di gestire, regolamentare e amministrare i sistemi di garanzia a tutela dei
depositanti;
visto l’art. 51 della Legge 18 dicembre 2008 n. 152 così come modificato
dall’art. 82 della Legge 21 dicembre 2009 n. 168, che prevede di dare mandato al
Congresso di Stato di adottare apposito decreto delegato in attuazione del citato art.
100 della Legge n. 165/2005 e successive modifiche, affinché vengano recepite “le
garanzie proprie dei sistemi bancari e finanziari consolidati, armonizzandone i
principi fondamentali alla normativa dell’Unione Europea in materia di tutela del
risparmiatore”,
adotta
il Decreto Delegato avente ad oggetto “Misure a garanzia della stabilità del sistema
bancario della Repubblica di San Marino”.
Invita
l’Ecc.ma Reggenza alla promulgazione del sopra indicato Decreto Delegato.
Manda
alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato per la trasmissione alla Ecc.ma
Reggenza e alla Segreteria Istituzionale per quanto di competenza.
Il Segretario di Stato
Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per le Finanze, della Segreteria Esecutiva
del Congresso di Stato, della Segreteria Istituzionale

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