Francesco Squeo, ItaliaOggi, Scudo fiscale

Francesco Squeo, ItaliaOggi, Scudo fiscale

Italia Oggi di venerdì 26 giugno 2009,
Scudo, ombrello penale ampio – Uno scudo fiscale pro-terremotati
di Squeo Francesco
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Sanatoria allargata rispetto al 2001 e al 2002 Scudo, ombrello penale ampio Il decreto legge sullo scudo fiscale è pronto, e oggi potrebbe essere portato all’esame del consiglio dei ministri.
Si potrà aderire entro il 31 dicembre 2009. La modalità di adesione è unica: rimpatrio di quanto detenuto all’estero almeno alla data del 31 dicembre 2007.
Sotto il profilo strettamente penalistico, il rimpatrio (anche con sottoscrizione di speciali titoli di debito) dovrebbe portare alla esclusione della punibilità di una serie di reati allo stato più ampia di quella prevista nel 2001.
Scudo fiscale per persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazione, residenti fiscali nello stato italiano. Si potrà aderire entro il 31 dicembre 2009. La modalità di adesione è unica: rimpatrio di quanto detenuto all’estero almeno alla data del 31 dicembre 2007, non avendo ottemperato agli adempimenti in materia di monito- raggio fiscale, di cui al decreto legge n. 167 del 1990. Non possono così essere sanati i capitali costituiti 1l’estero dall’i gennaio 2008. Relativamente alle attività rimpatriate i soggetti interessati non sono tenuti alla compilazione del modello RW per il periodo in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente. Quanto rimpatriato potrà essere destinato a qualunque finalità, rientrando nel patrimonio personale di chi aderisce e i proventi relativi concorreranno a formare il reddito imponibile secondo le regole ordinariamente previste.
Lo schema di decreto legge, che potrebbe essere approvato oggi dal consiglio dei ministri, non contemplata invece la modalità della cosiddetta regolarizzazione, che nelle precedenti edizioni dello scudo fiscale consentiva il permanere della detenzione delle attività finanziarie all’estero.
Occorre che i soggetti interes sati conferiscano apposito incarico agli intermediari: banche italiane, sim, sgr (limitatamente all’attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi), società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’art. 201 del testo unico della finanza, poste italiane spa nonché le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti. Ad essi andrà presentata la dichiarazione riservata delle attività finanziarie fatte oggetto di rimpatrio. Queste potranno essere rappresentate da denaro proveniente da conti correnti o depositi esteri ovvero da attività e da strumenti finanziari di cui all’art. 67, comma i, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir.
Tra gli effetti principali del rimpatrio viene preclusa nei confronti del dichiarante e dei soggetti obbligati solidalmente, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2007, per i quali non è ancora spirato il termine per l’accertamento di cui all’art. 43 del dpr n.600/73, oltre a estinguere le sanzioni amministrative e previdenziali. Per quanto concerne gli effetti preclusivi dell’accertamento si specifica che essi non si producono se la violazione sia stata contestata oppure siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento dei soggetti interessati.
Rimangono inalterati gli obblighi di rilevazione e comunicazione previsti dalla normativa antiriciclaggio e gli obblighi di informazione disposti dalla legge penale, dalla normativa sull’applicazione delle misure di prevenzione e dalla legge civile. Nella dichiarazione riservata i soggetti interessati dovranno attestare che le attività da rimpatriare erano da questi detenute all’estero almeno al 31 dicembre 2007.

Il costo del rimpatrio verrà tarato su due diverse aliquote, in via di definizione da parte del ministero economia e finanze: un’aliquota ordinaria ed un’aliquota di favore, quest’ultima ad appannaggio di coloro i quali si impegneranno a investire le somme rimpatriate in buoni postali fruttiferi o in speciali titoli di debito a lungo termine, finalizzati a finanziare la ricostruzione nei territori dell’Abruzzo, colpiti dal terremoto del 6 aprile scorso. Detti titoli dovranno essere immessi in appositi conti di deposito, custodia e amministrazione mediante gli intermediari finanziari: non potranno essere ceduti prima del decorso di dieci anni dalla sottoscrizione (ma questo aspetto potrebbe essere modificato all’ultimo momento, prima del varo del provvedimento). In caso di smobilizzo anticipato dei titoli, intendendo) per tale il rimborso anticipato, ovvero ceduti a terzi a titolo gratuito o a titolo oneroso, o ancora dati in garanzia prima del decorso dei dieci anni, i soggetti interessati o i loro aventi causa a titolo gratuito, per realizzare l’operazione, saranno tenuti a versare preventivamente la differenza tra la somma determinata applicando l’aliquota ordinaria e quella di favore, beneficiata sui titoli fatti poi oggetto di smobilizzo anticipato.
Il rimpatrio garantisce il regime di riservatezza (sostanzialmente l’anonimato), per i conti che accolgono le somme rimpatriate, anche qualora le attività rimpatriate, pur reinvestite, siano trasferite presso altri intermediari. I soggetti interessati potranno comunicare agli intermediari ai quali è presentata la dichiarazione riservata i redditi sottesi alle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dall’i gennaio 2008 innanzi, fornendo l’ammontare necessario ad assolvere le imposte dovute, calcolate come se le attività finanziarie fossero già state depositate presso di essi. Con riferimento a detti redditi, in via alternativa alla determinazione analitica, è consentito ai soggetti interessati di optare per quella forfetaria, con il criterio presuntivo di cui all’art. 6 del decretolegge 167 del 1990: in tal caso, sui redditi così determinati l’intermediario applica l’aliquota del 27 per cento e l’imposta viene da questi versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionato il rimpatrio. Si segnala infine che sono dovute ad opera degli intermediari le rilevazioni di cui all’art.7, comma 6, del dpr n.605/73.

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