Il Sole 24 Ore: la sede della casa madre obbliga alla comunicazione

Il Sole 24 Ore: la sede della casa madre obbliga alla comunicazione

Sole 24 Ore
La sede della casa madre obbliga alla comunicazione 

di Antonelli Alessandro – Mengozzi Alessandro

 

 

Lunedì, 28 febbraio, per gli operatori mensili scade il termine per l’invio della comunicazione relativa alle operazioni realizzate a gennaio con operatori black list. Entro lo stesso termine, i contribuenti mensili potranno integrare o rettificare, senza sanzioni, gli elenchi relativi al mese di dicembre mentre i contribuenti trimestrali, ferma restando la non applicazione delle sanzioni, potranno integrare la comunicazione relativa al quarto trimestre 2010. Alla luce dei numerosi chiarimenti di prassi è opportuno riepilogare alcune questioni interpretative di maggiore interesse.

 

La stabile organizzazione

Le Entrate, con la risoluzione 121/E/, hanno chiarito che rientrano negli obblighi di comunicazione anche le prestazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese black list a favore di clienti e fornitori anch’essi domiciliati in paesi black list. Poiché ai fini dell’adempimento il rapporto che lega la branch estera con la casa madre è un rapporto di trasparenza, nel senso che “la stabile” non è un soggetto distinto dalla casa madre (circolare 2/E del2ou), l’Agenzia ha chiarito che vanno comunicate anche le prestazioni che la stabile organizzazione, situata in un paese non black list, pone in essere nei confronti di operatori domiciliati in paesi black list. Ne deriva che le prestazioni di servizi che le branch estere, ovunque localizzate, effettuano con operatori black list vanno comunicate al fisco. Inoltre, tenuto conto che gli acquisti e le cessioni di beni estero su estero (in quanto i beni sono destinati ad essere ivi mantenuti o consumati) non rientrano tra le operazioni oggetto di comunicazione, non vanno comunicate le cessioni e gli acquisti effettuati dalla stabile organizzazione estera con operatori domiciliati in paesi black list.

 

Operatori nazionali.

Per le operazioni effettuate da operatori nazionali con stabili organizzazioni di soggetti non residenti, per assolvere correttamente l’adempimento, occorre sempre chiedersi dove è localizzata la casa madre, non avendo rilevanza la localizzazione della stabile organizzazione. Come chiarito nella circolare 2/E/2ou e sempre in applicazione del principio di trasparenza che lega la branch alla casa madre, vanno incluse le operazioni tra soggetto Iva nazionale e stabile organizzazione situata in un paese non black list ma facente capo a un operatore economico black list, come nel caso di un operatore nazionale che acquista dal rappresentante fiscale di una società Svizzera localizzato in Germania. In questo caso, seppur di fronte a un’operazione “intracomunitaria” per l’operatore italiano scatta l’obbligo di comunicazione. Viceversa, l’obbligo non sorge per le operazioni che l’operatore italiano effettua con stabili organizzazioni localizzate in paesi black list sempre che l’operatore economico rappresentato, che è la controparte dell’operazione, sia localizzato in territori non black list.

 

Le note spese

Nella circolare 2/E/zou viene previsto che sono escluse dalla comunicazione le prestazioni di servizi rese in tutti quei casi in cui le spese dei dipendenti in trasferta siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa. Il richiamo ai principi contabili e alla classificazione nei costi del personale suscita qualche perplessità posto che le Entrate, seppur con riferimento all’Irap, avevano riconosciuto (circolari 148/E/z000 e 27/E/2oo9) che non sono da iscrivere nella voce costi per il personale di conto economico (voce B9) i rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio e viaggio anticipate dal dipendente in trasferta. In altri termini le spese per servizi di trasporto, vitto e alloggio sostenute dai dipendenti (inclusi i collaboratori) in occasione di trasferte in paesi black list sono escluse dall’obbligo di comunicazione quando inserite all’interno di note spese anche se queste ultime vengono classificate nei costi per servizi (si veda il documento interpretativo Oic i2).

 

Beni in garanzia

Con lacircolare 2/E/2ou l’Agenzia ha confermato che le cessioni gratuite di beni, in quanto operazioni soggette a Iva formano oggetto di comunicazione.

Sono, invece, escluse dall’obbligo di comunicazione quelle cessioni gratuite che non rappresentano ai finii Iva cessioni di beni (ad esempio, i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati). In conformità a tale interpretazione ne dovrebbe derivare che anche le sostituzioni di beni in esecuzione di garanzia contrattuale, che non rappresentano cessioni di beni rilevanti ai fini Iva, non vadano comunicate ancorché operazioni a titolo “gratuito”.

 

Antonelli Alessandro – Mengozzi Alessandro

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