Interrogazione di Andrea AUGELLO a Frattini sui rapporti con San Marino

Interrogazione di Andrea AUGELLO a Frattini sui rapporti con San Marino

“Premesso che: sono in corso negoziati con la Repubblica di San Marino per il rinnovo della convenzione che regolamenta le imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti; recenti inchieste della magistratura e della Guardia di finanza hanno fatto emergere il problema della concorrenza sleale che imprese che dispongono di una sede nella Repubblica di San Marino svolgono nei confronti delle imprese italiane, avvalendosi di un più vantaggioso regime fiscale;

la convenzione sottoscritta il 21 marzo 2002, ma non ratificata, che pare costituire la base dell’attuale trattativa, presenta elementi contraddittori che favoriscono quelle società che, pur essendo di fatto italiane, sfruttano ogni piega della normativa per avvalersi di vantaggi fiscali e di contratti di lavoro meno onerosi per i dipendenti, a discapito di un corretto principio di libera concorrenza;

in particolare le disposizioni di cui all’articolo 5 della vigente convenzione individuano, al comma 2, cosa debba intendersi per “sede fissa d’affari” in cui si esercita attività di impresa, utilizzando il concetto di “stabile organizzazione”: il testo illustra quindi le articolazioni che compongono la sede fissa di un’impresa, cioè la direzione, la succursale, l’ufficio, eccetera;

il successivo comma 3 si presenta, all’apparenza, come una norma restrittiva, tesa ad escludere dal concetto di “stabile organizzazione” cinque diverse fattispecie: l’utilizzo di installazioni ai soli fini di deposito, esposizione, consegna di beni e merci di proprietà dell’impresa, l’utilizzo di magazzini per beni e merci a fini di esposizione o consegna, l’utilizzo di magazzini finalizzati alla trasformazione di beni o merci da parte di un’altra impresa, l’utilizzo di una sede al solo fine di acquistare beni o merci o l’utilizzo di una sede per soli fini di pubblicità;

nonostante le disposizioni del comma 3 sopra richiamate individuino queste cinque fattispecie, escludendole dal concetto di “stabile organizzazione”, poiché tale pregiudizio vale soltanto per ogni singola fattispecie, il risultato è che quando ne ricorrano più d’una la convenzione finisce con il riconoscere alla società interessata la possibilità di accedere ai benefici della convenzione: se, ad esempio, una società dispone di una sede fissa al fine di acquistare beni o merci e di pubblicità, può a buon diritto dichiarare l’esistenza di una “stabile organizzazione”;

il comma 4 dello stesso articolo appare suscettibile di ulteriori riflessioni critiche: infatti, estende il concetto di “stabile organizzazione” di quanti agiscano in uno Stato per conto di un altro soggetto che appartiene all’altro Stato contraente. Di fatto, una persona che disponga di adeguati poteri di firma e concluda in Italia contratti per conto di un’impresa di San Marino, viene considerata “stabile organizzazione”;

il comma 6 presenta elementi di contraddittorietà con le disposizioni di cui all’articolo 73, comma 5-bis, del Testo unico per le imposte sui redditi (decreto legislativo n. 917 del 1986), introdotto con il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, oltre a codificare un ulteriore paradosso affermando che se una società residente a San Marino esercita la propria attività in Italia tramite una “stabile organizzazione” quest’ultima non può essere considerata tale;

importanti indagini scaturite da una brillante attività investigativa della Guardia di finanza rischiano di essere vanificate da un’eventuale ratifica di un testo di convenzione che riproponga le medesime criticità del precedente del 2002,

si chiede di conoscere:

quale sia l’effettivo stato di avanzamento del confronto con la Repubblica di San Marino sulla nuova ipotesi di convenzione;

quali siano le iniziative assunte dal Ministro in indirizzo per risolvere le contraddizioni richiamate in premessa presenti nel testo non ratificato del 2002;

quale sia il grado di coinvolgimento del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito della valutazione delle linee guida di una nuova convenzione, al fine di scongiurare che possa presentare involontariamente elementi utili a favorire fenomeni di concorrenza sleale o, peggio, di frode fiscale”.

Andrea AUGELLO
Membro Gruppo PdL

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