Italia Oggi, Cristina Bartelli, Svizzera e Panama nella black list a partire da San Marino

Italia Oggi, Cristina Bartelli, Svizzera e Panama nella black list a partire da San Marino

Italia Oggi (martedì 3 agosto)
Svizzera e Panama nella black list
Cristina Bartelli
A settembre la stesura definitiva della super lista per i non collaborativi antirictclagio
Dopo San Marino anche il Liechtenstein finisce nell’elenco

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Svizzera, Liechtenstein e Panama potrebbero tenere compagnia a San Marino nella super black list introdotta dalla manovra correttiva (dl 78/20 10 convertito nella legge 122/2010). La lista sarà ultimata a settembre ma secondo quanto risulta a Italia- Oggi San Marino non resterà da sola. Il parametro che i tecnici di via Venti Settembre stanno seguendo è quello di individuare i paesi che registrano il maggior numero cli fiduciarie. E a quanto sembra in cima alla lista ci sono San Marino, la Svizzera e poi gli stati più piccoli di Panama e Liechtenstein. Per il momento per la super black list è in fase di studio la parola definitiva sul chi è dentro e chi è fuori spetterà comunque al ministro dell’economia, Giulio Tremonti che troverà sulla sua scrivania a settembre il nuovo elenco. Questa black list ha una vita autonoma e una strada separata rispetto a quanto previsto dal decreto incentivi sui paesi black list per le operazioni di fatturazioni o sulle liste predisposte dall’Agenzia delle entrate. Secondo quanto stabilisce la manovra correttiva allarticolo 36, sulla base delle decisioni assunte dal Gafi in base alle norme sull’antiriciclaggio e sulle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, individua una lista di paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. Verso i paesi individuati nel decreto, con le modalità che lo stesso decreto specificherà dovrà esserci da parte di enti e professionisti a cui si applicano le normative antiriciclaggio, l’astensione dall’instaurare o dal continuare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei paesi. Le misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità.

I soggetti a cui si applica il dm.
le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari;
le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

le attività di:
commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi;
commercio di cose antiche;

esercizio di case d’asta o galleria d’arte;
mediazione;
Poste italiane spa;
Sim, Sgr, e Sicav;
le imprese di assicurazione;
gli agenti di cambio;
le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli art. 106 e 107 del Tub;
le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
i promotori finanziari iscritti nell’albo;
alcuni intermediari assicurativi;
i mediatori creditizi iscritti nell’albo;
gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco.

I dottori commercialisti,
i consulenti del lavoro,
i notai e gli avvocati
i revisori contabili,
recupero di crediti per conto terzi,
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori con o senza l’impiego di guardie particolari,
agenzia di affari in mediazione immobiliare.

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