Italia Oggi, Svizzera, il rimpatrio a ostacoli,Fabrizio Vedana

Italia Oggi, Svizzera, il rimpatrio a ostacoli,Fabrizio Vedana

Italia Oggi

Svizzera, il rimpatrio a ostacoli

Fabrizio Vedana

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Il rimpatrio in Italia di quote di società immobiliari svizzere è subordinato ad una preventiva autorizzazione dell’autorità Cantonale svizzera.

E quanto prevede la Legge Federale Elvetica del 16 dicembre 1983 con la quale l’acquisto o il trasferimento di un immobile svizzero o delle quote della società che detiene lo stesso vengono sottoposte a una preventiva autorizzazione della locale Autorità.

Trattasi di una legge con la quale dovrà necessariamente fare i conti il contribuente italiano che sta valutando di utilizzare lo scudo fiscale ter alla luce anche degli importanti chiarimenti contenuti nella circolare 43/E dell’Agenzia delle Entrate che ammette espressamente l’utilizzo del cosiddetto rimpatrio giuridico.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, con specifico riferimento agli immobili detenuti da contribuenti italiani in paesi non considerati ancora pienamente virtuosi nello scambio di informazioni (tra i quali vi è appunto la Svizzera), precisa che è possibile conferire l’immobile estero in una società (la cosiddetta conferitaria) costituita appositamente e localizzata nel medesimo paese in cui si trova l’immobile e procedere quindi al rimpatrio giuridico delle quote di quest’ultima.

L’Agenzia, quindi, da un lato chiarisce che il rimpatrio si considera eseguito anche senza procedere al materiale trasferimento delle attività finanziarie o patrimoniali nel territorio italiano (cosiddetto rimpatrio giuridico) e dall’altro estende l’utilizzo di tale modalità di emersione anche alle attività patrimoniali.

L’utilizzo del rimpatrio giuridico per le attività finanziarie era già stato previsto, infatti, nelle precedenti versioni dello scudo fiscale e in particolare dalla circolare 8/E del 2002.

Il rimpatrio giuridico si giustifica in quanto il conferimento da parte dell’interessato dì un siffatto incarico all’intermediario (tipicamente la società fiduciaria italiana) implica, in forza del mandato professionale, l’obbligo di effettuazione da parte di quest’ultimo di tutti i conseguenti adempimenti sostanziali (tra i quali, l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) e formali (tra cui, le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto) previsti dalle leggi italiane e dai relativi provvedimenti attuativi, indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività.

Le attività, una volta rimpatriate anche solo giuridicamente, possono essere destinate a qualunque finalità. Presupposto perché il rimpatrio giuridico sia utilizzabile anche per le attività patrimoniali è che queste, per loro natura, siano idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati. Al riguardo l’Agenzia precisa che non è sufficiente che l’intermediario stipuli con il soggetto interessato un contratto di deposito a custodia di beni infungibili, assoggettato alla stessa disciplina civilistica della custodia in cassette di sicurezza di cui agli articoli 1839 e successivi del codice civile. Tale fattispecie non soddisfa, infatti, l’esigenza di rendere possibile all’intermediario l’effettuazione degli adempimenti fiscali finalizzati al controllo delle operazioni che si realizzano successivamente al rimpatrio. Al fine di cui sopra potrebbe invece presentare i requisiti sopra richiesti il contratto di amministrazione di beni per conto terzi stipulato con società fiduciarie residenti, riconducibile allo schema del mandato fiduciario e regolato dalla legge 1966 del 1939 e da un decreto ministeriale del 1995.

In tal caso, il bene deve essere consegnato dal soggetto interessato alla fiduciaria per essere immesso in un deposito appositamente acceso a nome della fiduciaria stessa, anche senza dover procedere al materiale afflusso dei beni nel territorio dello Stato. Con particolare riferimento alle opere d’arte, come meglio verrà chiarito in occasione dell’incontro che si terrà presso la Fondazione Matalon il prossimo 14 ottobre, occorrerà poi tenere presente che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela e protezione delle medesime.

Resta inteso, infine, che l’operazione di rimpatrio pu essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie. In tal caso, si applica l’ordinaria disciplina in materia di monitoraggio (articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195). Quest’ultima prevede l’obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare all’Agenzia delle dogane (italiana) l’operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie di importo pari o superiore a 10 mila euro. La dichiarazione pu essere trasmessa invia telematica prima dell’attraversamento della frontiera ovvero consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi.

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