Legittima difesa. Progetto di Legge. UPR

Legittima difesa. Progetto di Legge. UPR

Progetto di legge

Modifiche articolo n. 41 “Legittima difesa”, Capitolo IV, del Codice Penale

ART. 1 

All’Articolo n. 41 “Legittima difesa”, Capitolo IV, del Codice Penale è aggiunto il seguente comma:

1. Sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente nella propria o nell’altrui abitazione o in altro luogo di privata dimora usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.”

Relazione illustrativa 

La funzione della norma di cui si chiede l’approvazione è quella di accordare una tutela rafforzata al domicilio contro indebite intrusioni che possono porre in pericolo l’incolumità delle persone presenti.

La nuova disciplina si rende necessaria per un efficace contrasto alla criminalità, sempre più temuta in ragione della frequenza con cui vengono commessi reati penetrando nelle mura domestiche, quando è difficile o impossibile ottenere l’aiuto di altri, quando l’intimità rende i cittadini più vulnerabili rispetto alle aggressioni.

E’ noto che il riconoscimento della legittima difesa si presta a varie interpretazioni. La questione più spinosa concerne al valutazione della proporzione tra difesa ed offesa, perché implica una valutazione e un bilanciamento degli interessi da tutelare, delle offese, ma anche dei mezzi a disposizione dell’aggredito e di tutte le circostanze della situazione concreta.

La valutazione del requisito della proporzione è resa ancor più problematica nei casi i beni in conflitto siano tra loro eterogenei: si pensi al caso di colui che invoca la legittima difesa perché ha sparato un colpo di fucile all’indirizzo di un individuo, che si era introdotto nella camera da letto, impossessandosi di un orologio riposto nel comodino.

Il problema del bilanciamento degli interessi da tutelare, tra reati contro la persona e reati contro il patrimonio, è affrontato e risolto dalla nuova norma nel senso di scriminare la lesione della persona al fine di tutelare la propria o l’altrui incolumità ovvero i propri e gli altri beni solo quando vi è pericolo d’aggressione e quando non vi è desistenza. In altri termini, non può essere considerato legittimo l’uso delle armi contro chi si sta dando alla fuga dopo aver abbandonato la refurtiva. 

La portata della norma, rispetto alla analoga riforma introdotta nell’ordinamento italiano, appare significativamente circoscritta al fine di evitare che, col pretesto della legittima difesa, venga legittimato, di fatto, il farsi giustizia da sé.

Vari elementi concorrono a circoscrivere l’ambito di applicazione della norma. Anzitutto l’uso delle armi può essere considerato legittimo solo nel domicilio. Ciò in linea con la tradizione sammarinese che autorizza la detenzione di armi solo presso l’abitazione. E’ noto che in altri ordinamenti l’uso di armi a scopo di difesa è stato esteso anche ai luoghi di esercizio individuale di attività (si pensi ai negozi, agli uffici privati e, in generale alle aziende private), pure essi rientranti nel concetto di domicilio. Tale estensione, tuttavia, rischierebbe di produrre effetti deleteri se si consentisse un porto indiscriminato delle armi anche fuori casa. D’altro canto proprio nelle abitazioni si verifica il maggior numero di reati contro il patrimonio.

In secondo luogo, la nuova norma considera legittimo l’uso delle armi e quindi scrimina soltanto in presenza di tassativi presupposti:

a)    che l’arma sia legittimamente detenuta;

b)    che vittima e aggressore si trovino entrambi in uno dei luoghi di privata dimora all’uopo previsti;

c)     che l’arma di cui si dispone si usata per difendere la propria o l’altrui incolumità o beni propri o altrui;

d)    che non vi sia desistenza e vi sia pericolo d’aggressione. 

In conclusione chi spara al ladro, colpendolo, che si è dato alla fuga non è giustificabile essendo venuto meno ogni pericolo di aggressione e, conseguentemente, ogni esigenza di protezione dei propri beni. 

Con questi precisi limiti, una riforma dell’attuale disciplina si impone per evitare pericolose discrepanze interpretative: l’introduzione della valutazione della proporzionalità basato su parametri prefissati, assottiglia la discrezionalità del giudice e restituisce certezza al diritto.

San Marino, 19 febbraio 2015

Unione per la Repubblica

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