L’informazione di San Marino: “Il patteggiamento può rendere doverosa l’astensione del giudice”

L’informazione di San Marino: “Il patteggiamento può rendere doverosa l’astensione del giudice”

Rassegna Stampa – Rigettata l’eccezione di costituzionalità sull’articolo 136 bis del codice penale, ma il Collegio Garante ne dà una interpretazione costituzionalmente orientata

ANTONIO FABBRI. La questione è complessa per i non addetti ai lavori, ma i suoi riflessi sono diretti e importanti perché toccano i diritti fondamentali di tutti e in particolare il diritto ad essere giudicati da un giudice imparziale. L’eccezione di costituzionalità è scattata durante uno dei tanti procedimenti della cosiddetta Galassia Cis a carico di Daniele Guidi, nel quale è in discussione  l’accusa di amministrazione infedele.

La prima udienza di questo processo si è celebrata lo scorso 25 settembre.

In quell’occasione l’avvocato Fabio Federico, difensore di Guidi, ha sollevato un’eccezione di legittimità costituzionale relativamente alla norma che prevede il patteggiamento. Questo perché una coppia di coimputati del medesimo procedimento ha deciso di patteggiare la pena. Patteggiamento accolto dal Procuratore del fisco, prima, e poi valutato dal giudice Adriano Saldarelli, che lo ha a sua volta “omologato” pronunciando la sentenza così come patteggiata. In tale caso, quindi, il giudice per pronunciarsi sulla condotta contestata, l’amministrazione infedele, all’imputato che ha concordato la pena, ha necessariamente dovuto, vista la particolarità della fattispecie di reato, compiere una preventiva valutazione anche sulla condotta del direttore della banca, Guidi, cioè dell’imputato che ha deciso di procedere con il processo.

Stando così le cose il giudice dovrebbe potersi astenere per incompatibilità. Tuttavia la norma sul patteggiamento, l’articolo 136 bis del codice di procedura penale, al comma 6 afferma: “La pronuncia della sentenza di applicazione della pena nei confronti di un imputato non costituisce ragione di incompatibilità nei giudizi a carico dei coimputati”. Questa formulazione sembrerebbe quindi escludere la possibilità del giudice di astenersi. Di qui la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa e che il giudice Saldarelli ha dichiarato “non manifestamente infondata”, trasmettendo gli atti del processo al Collegio garante di costituzionalità delle norme, chiedendo che ne dichiarasse l’incostituzionalità nella parte in cui non prevede la possibilità del giudice di astenersi in caso di ritenuta incompatibilità poiché già pronunciatosi nell’ambito del patteggiamento.

La decisione dei Garanti Il 10 dicembre scorso si è celebrata l’udienza davanti al Collegio garante alla presenza della parti Avvocatura dello Stato con l’avvocato Sabrina Bernardi, Procura fiscale con i Pf Roberto Cesarini e Giorgia Ugolini, e l’avvocato Daniele Cherubini per la parte civile SGA ex BNS. Non ha partecipato all’udienza la difesa di Guidi. La sentenza dei Garanti è stata pronunciata il 19 dicembre scorso. Parti civili e Procura fiscale avevano chiesto il rigetto dell’eccezione di costituzionalità evidenziando che, tra le altre cose, la dichiarazione di inconstituzionalità avrebbe generato una ricaduta sul sistema della giustizia, con il rischio che “con una serie di incompatibilità a catena, per il fisiologico esaurimento di giudici a disposizione, si crei un vero e proprio blocco dei procedimenti che finirebbe per travolgere altri principi di rango costituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo, la ragionevole durata dei procedimenti e quello del giudice naturale”.

Il Collegio Garante ha sostanzialmente chiarito due cose: la prima che, laddove una norma risulti incostituzionale, non per questo non debba essere dichiarata tale perché questo implicherebbe ricadute negative sul sistema di amministrazione dell giustizia. Anche perché, hanno chiarito i garanti, il diritto fondamentale all’imparzialità del giudice prevale sugli altri diritti citati.

In secondo luogo, tuttavia, il Collegio Garante ha giudicato non fondata l’inconstituzionalità della norma sollevata. Ha però evidenziato “che il sistema sammarinese con riguardo alla sentenza di patteggiamento vada ricostruito nei seguenti termini: di regola, tale pronuncia non rappresenta un condizionamento rispetto a successive decisioni riguardanti altri soggetti sulla medesima res iudicanda e pertanto non costituisce ragione di incompatibilità nei giudizi a carico dei coimputati. Quando però, per le particolari connotazioni della concreta fattispecie di reato o per una esondazione della motivazione del giudice nell’applicazione della pena concordata esercita ‘una forza pregiudicante’ rispetto alla decisione da adottare, il giudice è tenuto ad astenersi. In tal modo, tra l’altro, si coniuga la tutela dell’imparzialità con la riduzione del danno per il sistema, limitando l’estrema risorsa del cambiamento del giudice solo ai casi in cui, per ragioni eccezionali, la precedente sentenza di patteggiamento costituisca non accettabile pre-giudizio rispetto alla decisione da emettere”.

Nel caso specifico di questo processo, visto quanto sollevato dallo stesso giudice rimettendo al questione di costituzionalità nella mani dei Garanti, non è dunque escluso che il giudice Saldarelli debba decidere per la propria incompatibilità in questo specifico caso e optare per l’astensione. Adesso gli atti tornano dunque al decidente di primo grado, che dovrà assumere le proprie determinazioni. Nel caso decida di astenersi, il caso dovrà essere trasmesso ad altro decidente.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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