Precisazioni sull’imposta addizionale straordinaria

Precisazioni sull’imposta addizionale straordinaria

A parziale rettifica delle informazioni diffuse riguardo al Decreto sulle modalità di applicazione e riscossione dell’imposta addizionale straordinaria prevista dagli artt. 50 e 51 della Legge di Bilancio del 22.12.2010 n. 194, la Segreteria di Stato alle Finanze e Bilancio precisa che per ragioni procedurali tali modalità saranno presentate come emendamento alla Legge di Variazione del Bilancio Previsionale 2011, che verrà posta all’approvazione nella prossima seduta consiliare.
Nell’emendamento dunque si definiranno i tempi e le modalità di riscossione, le forme di esonero e le misure minime di applicazione. In tal senso, come già anticipato anche dagli organi di stampa, si prevede che l’imposta, calcolata nella misura del 15% dell’imposta netta dovuta, sia riscossa dall’Ufficio Tributario mediante la formazione di un ruolo speciale con scadenza al 31 gennaio 2012, fatta salva la compensazione che l’Ufficio Tributario farà direttamente con gli eventuali crediti per imposta IGR vantati dal contribuente nell’esercizio fiscale 2010.
L’imposta minima prevista è di 10 Euro. Sono esonerati i lavoratori frontalieri e i soggetti che nell’esercizio 2010 hanno beneficiato dei contributi di cui al fondo per interventi connessi alla politica dei redditi.
Per quanto riguarda l’imposta straordinaria sui redditi da pensione, nella misura netta del 5% sulla quota di pensione eccedente i 2.500 € mensili, questa sarà riscossa dall’Istituto per la Sicurezza Sociale e dall’Ufficio Generale Contabile mediante una ritenuta alla fonte da effettuarsi nel mese di dicembre sui redditi da pensione dell’esercizio 2011.

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