Procedimento giudiziario dott.ssa Righi

Procedimento giudiziario dott.ssa Righi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ufficio Stampa del Congresso di Stato

Con riferimento agli articoli apparsi oggi sulla stampa locale, relativi alla questione del procedimento giudiziario nei confronti della dott.ssa Righi, il Governo ritiene tali notizie fuorvianti e sulla base del riferimento dell’Avvocatura dello Stato precisa quanto segue: le decisioni adottate in primo grado ed appello nel ricorso amministrativo promosso dalla dott.ssa Righi a seguito della delibera del 7 febbraio 2006 n. 91 con cui il Congresso di Stato prendeva atto degli esiti dell’istruttoria posta in essere da una Commissione appositamente incaricata, non autorizzava la sanatoria del fondo a rendere della Biblioteca di Stato per gli anni 2002, 2003 e 2004, richiedendole quindi il personale pagamento di Euro 12.911,42.

La sentenza di primo grado (diversamente da quanto pubblicato dagli organi di stampa), ha dichiarato il difetto di motivazione della delibera impugnata ma ha anche evidenziato numerose e gravi irregolarità in capo al Direttore della Biblioteca rispetto alle quali il Decidente invitava il Congresso di Stato, a disporre ulteriori approfondimenti da parte degli uffici finanziari.

In sintesi la sentenza dava ragione alla dott.ssa Righi per quanto attiene alla forma della delibera, ma nelle motivazioni la sentenza di primo grado esprimeva forti perplessità sulla tenuta del fondo a rendere conto della Biblioteca di Stato.

“Ha precisato tuttavia il Giudicante- si legge nella nota dell’Avvocatura che nei documenti di istruttoria esistevano vari spunti che andavano meglio precisati nel dettaglio per consentire una adeguata comprensione dell’atto: ad esempio, l’acquisto di periodici per una rilevante somma attraverso la presentazione di ricevute di pagamento emesse da una ragione sociale non esistente all’epoca era tema che doveva essere espressamente valutato, e rispetto al quale era doveroso anche un controllo più approfondito al fine di giungere ad una conclusione di attendibilità o meno delle spese, a titolo esemplificativo attraverso la verifica dell’oggetto sociale in relazione alla prestazione effettuata, della soggettività degli organi gestori o partecipanti al capitale sociale, dell’esistenza presso la biblioteca dei periodici acquistati….Alla stessa maniera andava meglio valutato l’acquisto di beni librari per una somma considerevole……….Senza peraltro provvedere all’iter previsto per l’acquisto di beni mobili che entrano a far parte del patrimonio dello Stato……Elementi di perplessità legati alla gestione del fondo a rendere sembrano effettivamente molto evidenti; basti pensare alla traenza di un assegno su conto corrente della biblioteca……incassato personalmente dalla stessa ricorrente Elisabetta Righi presso un istituto bancario estero (Rimini), in assenza di fondi, per il quale è dovuta intervenire la Direzione Generale della Finanza Pubblica reintegrando la provvista mancante……”

Deve rilevarsi rispetto a quest’ultimo episodio il comportamento contraddittorio della Dott.ssa Righi la quale, pur avendo impugnato la delibera sopra citata contestandone la legittimità ha tuttavia paradossalmente provveduto al rimborso all’Amministrazione dell’assegno dalla stessa personalmente incassato, il cui importo era confluito nella maggior somma richiesta con la medesima delibera.

L’Amministrazione, a seguito dell’emanazione della sentenza, ha deciso di fare appello attivando contemporaneamente la Commissione a suo tempo incaricata per ulteriori approfondimenti. A seguito di essi, nell’esercizio dei poteri di autotutela attribuiti all’Amministrazione, il Congresso di Stato ha adottato nella seduta del 7 gennaio 2008 la delibera n. 24 con cui viene nuovamente negata la sanatoria del fondo a rendere conto per gli anni 2002, 2003 e 2004, per un importo di Euro 12.911,42 (ovvero la stessa somma di cui alla precedente delibera) mandando agli Uffici finanziari competenti per il seguito di pertinenza (e cioè per il recupero della suddetta somma dalla dott.ssa Righi).

La sentenza d’appello, dopo alcune considerazioni in ordine di profili di illegittimità, ha preso atto della nuova delibera adottata dal Congresso di Stato in conformità alle modalità esecutive del giudicato dettate dal Giudice di primo grado e nel rispetto delle competenze affidate agli Uffici preposti, ritenendo pertanto che il ricorso in appello promosso dal Congresso di Stato, stante il mutamento della situazione di fatto, non porti all’Amministrazione alcun giovamento.

In sintesi la vicenda relativa alla sanatoria del fondo a rendere conto della Biblioteca di Stato non è assolutamente finita ma riprende sulla base di nuovi presupposti amministrativi (vale a dire la delibera n. 24 del 7 gennaio 2008).

San Marino 14 febbraio 2008/1707 d.F.R.

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