Risposta alla comunicazione odierna (PUNTOSHOP SPA e BOOMERANG S.R.L.). Avv. Giancarlo De Angelis

Risposta alla comunicazione odierna (PUNTOSHOP SPA e BOOMERANG S.R.L.). Avv. Giancarlo De Angelis

Napoli, 09 giugno 2014
Preg.mi Signori
                                                                                      
Avv.  Matteo  MURALONI                                                  Dott.  Giorgio  GIORDANI
Via Consiglio dei Sessanta, 99 –  DOGANA                      Via Tre settembre,  99 – DOGANA                                                                    
47890 – REPUBBLICA DI SAN MARINO                             47890 – REPUBBLICA DI SAN MARINO
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A S.E. Ill.ma il Commissario della Legge                         
Dr.  Gilberto FELICI                                                              Avv. Gian Nicola  BERTI
Tribunale Commissariale Civile e Penale                         via della Tana,  131
47890 – REPUBBLICA DI SAN MARINO                             47890 – REPUBBLICA DI SAN MARINO                                                                                                                                                                         
                                                                             
            
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                             
Oggetto:  Risposta alla comunicazione odierna (PUNTOSHOP SPA  e  BOOMERANG S.R.L.)
Preg.mi Signori,
    stamattina i Procuratori del Concorso hanno rimesso un fax che spiegherebbe le motivazioni tecniche secondo le quali, a loro avviso, la parte civile non sarebbe legittimata a proporre appello. Sul punto richiamano l’applicazione dell’art. 187 c.p.c. sammarinese e dell’art. 578 c.p.p. italiano (in quanto nel rispetto del “patto di amicizia” la Repubblica di San Marino si adegua anche al diritto Italiano) che prevederebbero l’esercizio solo nell’ipotesi in cui c’è stata sentenza di condanna del prevenuto ovvero quando sia stato assolto.
    Faccio però osservare che, a mio avviso, quanto dedotto NON RIGUARDA IL CASO CHE CI OCCUPA.
    Nella decisione del dr. Battaglino, che anche voi come me giudicate inaspettata e che io aggiungo essere anche manifestamente errata, vengono emesse due pronunzie: a) una di derubricazione del reato; b) l’altra – dopo la pronunzia di derubricazione –  di intervenuta prescrizione.
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    Ritenuto che:
1)    il dr. Battaglino dovrà MOTIVARE la prima decisione che costituisce presupposto della seconda in quanto nulla dice il dispositivo che è privo di motivazione;
2)    l’imputazione del reato di bancarotta NON E’ AFFATTO PRESCRITTA;
3)    tutti siamo convinti che la derubricazione sia errata;
CONSIDERATO
–    che trascorsi 30 giorni dalla sentenza 15.5.14 la Procedura del Concorso non potrà più proporre appello e continuare a coltivare quel processo già autorizzato ed avviato anche nell’interesse della mia assistita, oltre che di tutti gli altri creditori;
–    che le motivazioni sollecitate dal Procuratore del Fisco sono state integralmente ritenute errate dalle Parti Civili perché poco o nulla consideravano di quanto già acquisito nel processo;
–    che fino a quando il dr. Battaglino non avrà depositato la proprie “motivazioni” …  NESSUNO SA PER QUALE AUTONOMO RAGIONAMENTO egli ha così deciso di statuire potendosi a priori escludere che possano essere utilizzate le motivazioni del PdF;
–    che il termine per comunicare che s’intende proporre appello scade sabato 14 giugno prorogabile (forse) fino a lunedì 16;
–    che dopo che il dr. Battaglino avrà depositato le proprie motivazioni ci saranno ancora 30 GIORNI PER LE PARTI CIVILI per depositare i propri motivi di opposizione;
RINTENUTO
che sono di parere contrario a quanto dedotto dai Procuratori che si sono soffermati su ipotesi che NON RIGUARDANO il nostro caso perché NON E’ LA PRONUNZIA DI PRESCRIZIONE che dev’essere impugnata (PERCHE’ NESSUNA PRESCRIZIONE E’ ANCORA INTERVENUTA PER IL CONTESTATO REATO DI BANCAROTTA) ma dev’essere impugnata la propedeutica pronunzia di derubricazione del reato e nessuno sa come il dr. Battaglino ex se potrà darne futura motivazione;
che PER DETTI MOTIVI E’ PERFETTAMENTE APPELLABILE LA SENTENZA ANCHE DALLA PARTE CIVILE in quanto:
a)    nessuna norma sammarinese lo esclude per il caso specifico che ci occupa;
b)    le norme sammarinesi prevedono l’impugnabilità di tutte le decisioni ABNORMI (quale è ad avviso di tutti noi l’inattesa pronunzia);
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c)    l’art. 578 c.p.p. italiano (pure da Voi richiamato perché applicabile) neppure esclude la proposizione dell’appello della Parte Civile per l’ipotesi che ci riguarda  (cfr. plurime sentenze Cassazione tra cui Cass. pen., Sez. I, 09/04/2013, n. 26016; Cass. pen., Sez. II, 31/01/2006, n. 5072; Cass. pen., Sez. V, 26/06/2007, n. 35651; Cass. pen., Sez. V, 02/07/2009, n. 31904 etc.).
In particolare, la sentenza Cass. Penale  n° 704 del 23 febbraio 2013 chiarisce che
“Deve essere consentita alla parte civile di impugnare la sentenza con la quale il primo giudicie ha dichiarato erroneamente la prescrizione del reato. Del pari va riconosciuto al giudice diappello che rilevi l’erroneità della declaratoria per prescrizione pronunciata in primo grado, sia spure ai soli fini civilistici, di entrare nel merito dell’imputazione e, quindi, ove la ritenga fondata, pronunziarsi sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione”.
d)    l’appello alla pronunzia di derubricazione del reato renderà automaticamente INESISTENTE e INSUSSISTENTE la pronunzia di intervenuta prescrizione,
tanto premesso
LO SCRIVENTE INSISTE
affinchè i Procuratori del Concorso propongano immediatamente appello (il cui costo è ZERO!!!) alla sentenza del dr. Battaglino depositando la prevista istanza nei termini  e riservandosi, a quando il dr. Battaglino intenderà depositare le proprie motivazioni, ogni successivo esame oggi decisamente prematuro e contrario all’azione già avviata.
LA PRESENTE
Viene rimessa anche ai creditori affinchè facciano ogni propria valutazione, se del caso consultandosi con propri legali, quanto meno per avere contezza se i rilievi e le richieste dello scrivente siano, o meno, completamente peregrine, illogiche e contro gli interessi dei creditori !
I Sigg. Procuratori sono espressamente invitati a sottoporre la presente all’esame del Commissario della Legge Delegato alla Procedura del Giudiziale Concorso dei Creditori.
Distinti saluti.   
                                                                                      – Avv.  Giancarlo  de Angelis  –
 

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