San Marino. Antonio Fabbri: Caso Fasea confermata in appello la condanna

San Marino. Antonio Fabbri: Caso Fasea confermata in appello la condanna
L’informazione di San Marino
Caso Fasea confermata in appello la condanna
L’accusa era attentato colposo alla salute pubblica. Definitiva la decisione di un anno di prigionia pena sospesa
Conferma anche per il risarcimento del danno al comitato di Fiorentino e ai cittadini, statuizione che apre la strada alle “class action”
Antonio Fabbri

SAN MARINO. E’ stata letta ieri mattina nell’aula delle udienze del tribunale dei Tavolucci la sentenza definitiva emessa dal Giudice delle Appellazioni David Brunelli sul caso Fasea, l’opificio di fiorentino che tratta materie chimiche e che, prima degli interventi di messa a norma vedeva abbandonate nel proprio piazzale anche lastre di eternit. Il giudice ha confermato integralmente la sentenza di primo grado emessa dal giudice Battaglino che aveva condannato l’amministratrice della Fasea a un anno di prigionia (pena sospesa) al risarcimento del danno da liquidare in sede civile e alla rifusione degli onorari di costituzione parte civile e delle spese di giustizia. 

Parte civile si era costituito n comitato di cittadini di Fiorentino difeso dall’avvocato Marina Pedini. L’imputazione era di “attentato alla salute pubblica mediante eterioramento dell’ambiente naturale”. Imputazione che già in primo grado era stata derubricata da dolosa a colposa, circostanza che ha dunque alleggerito la posizione dell’amministratrice, ma vista la conferma della condanna non ne ha escluso del tutto la responsabilità. Le difese avevano sempre chiesto l’assoluzione ritenendo che non sia stato provato nel processo il deterioramento dell’ambiente naturale. Non dello stesso avviso, evidentemente, i giudici dei due gradi di giudizio.

La conferma integrale della sentenza, tuttavia, oltre a confermare la liquidazione dei danni patiti dai cittadini della zona, mette un punto fermo anche su un altro importante passaggio che era stato trattato dal provvedimento di primo grado. Infatti la sentenza fissava il principio secondo il quale i comitati di cittadini sono legittimati ad agire in giudizio per la tutela di interessi che riguardano la collettività, in sostanza stabilendo la possibilità
di “class action” i temi di comune interesse come, appunto, quello ambientale. Scriveva infatti il giudice Battaglino nella sentenza di primo grado: “Considerato che il danno
ambientale non consiste solo in una compromissione dell’ambiente, ma anche in una offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale (per i riflessi sulla salute), è doveroso ritenere che abbiano diritto di agire in giudizio non solo gli enti pubblici ma anche le persone singole o associate in comitati, giacché proprio attraverso
le associazioni, anche se non riconosciute, esse possono far valere i propri diritti pure con riferimento al diritto umano all’ambiente e alla salute. Pertanto non si può certo non confermare la legittimazione del Comitato Civico di Fiorentino a costituirsi parte civile nel presente procedimento”.

Sempre la sentenza di primo grado, confermata dalla decisione definitiva, stabiliva il “risarcimento dei danni sia in favore del Comitato Civico di Fiorentino, sia in favore dei cittadini. Infatti per questi ultimi il danno può e deve essere ravvisato in quello stato di ansia e di preoccupazione per la propria salute che è sicuramente derivato dal pericolo causato dalla condotta contestata e che si può dire concretamente dimostrato dal fatto che tali cittadini decisero di costituire insieme ad altri il Comitato Civico di Fiorentino”.

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