San Marino. Aperto il processo per appropriazione e riciclaggio di 140mila euro

San Marino. Aperto il processo per appropriazione e riciclaggio di 140mila euro

L’Informazione di San Marino 

Appropriazione e riciclaggio di 140mila euro, partito processo

Imputati i due soci della lavanderia sammarinese un russo titolare di società a Londra Rigettate tutte le eccezioni

Antonio Fabbri

Si è aperto il processo per appropriazione indebita e riciclaggio di 140mila euro. Della prima contestazione per i fatti del 2012 sono accusati Giancarlo e Marcello Belluzzi, di 63 e 31 anni, il primo già amministratore unico della Lavanderia Sammarinese Spa ed entrambi soci della stessa azienda. I due sono accusati di essersi appropriati nel tempo della somma complessiva di 140mila euro attraverso dieci assegni di 14mila euro ciascuno. Assegni emessi a favore di una società inglese, la Guiderise Limited, con sede a Londra, amministrata da Danila Grigoryev, russo di 47 anni amministratore della società della City, accusato di riciclaggio. L’udienza di ieri davanti al giudice Gilberto Felici è stata dedicata alle eccezioni preliminari (…)

Le eccezioni dei difensori I legali dei Belluzzi, Mario Vadalà del Foro di Rimini e Luca Della  Balda di San Marino, hanno mosso alcune eccezioni preliminari. “Nel 2013 – ha detto l’avvocato Vadalà – è stato iscritto il reato poi il fascicolo sembra non avere avuto evoluzione fino al giugno 2015. Tuttavia la legge prevede che la comunicazione giudiziaria vada fatta entro 30 giorni e lo indica come termine perentorio. Per questo va dichiarata la nullità del processo e il non luogo a procedere per decorso del termine perentorio previsto”, ha detto l’avvocato. “Inoltre, il mio assistito era indagato inizialmente per riciclaggio, e poi è finito a giudizio per appropriazione indebita. E’ vero che è una contestazione meno grave, ma è allo stesso tempo differente e su quel punto non ha avuto modo di potersi difendere”, ha detto l’avvocato Vadalà cui si è associato l’avvocato Della Balda.

Il difensore di Danila Grigoryev, l’avvocato Michela Ottaviani, che nell’associarsi alle eccezioni dei colleghi ha sottolineato: “Al mio assistito la contestazione è stata notificata ben oltre gennaio 2016. Poi il mio assistito non è stato mai convocato, né è stato disposto l’interrogatorio per rogatoria. Fino a febbraio 2017, quando gli viene notificato il decreto di citazione. Rilevo l’impossibilità del mio assistito di potersi difendere nella fase istruttoria”.

Gli avvocati hanno poi chiesto di poter ascoltare come testimoni Germano De Biagi e Caludio Petronici, all’epoca dirigenti del San Marino Calcio, società verso la quale figurano alcune fatture per sponsorizzazioni da parte della Lavanderia sammarinese.

La procura Fiscale Il procuratore del fisco, Roberto Cesarini, ripercorrendo le fasi dell’istruttoria, ha chiesto di rigettare le eccezioni evidenziando come consolidata giurisprudenza abbia spiegato che le garanzie di difesa vanno inquadrate nell’intero procedimento. “L’imputato può venire a dire la sua versione dei fatti, eppure oggi non c’è”, ha detto relativamente a Grigoryev. “Questa Procura – ha aggiunto poi – ritiene che siano infondate le questioni sollevate dalle difese. Nessun atto significativo è stato fatto successivamente al decorso del termine e antecedentemente all’invio delle comunicazioni giudiziarie”.

La decisione sulle eccezioni preliminari Il giudice Gilberto Felici ha rigettato le eccezioni preliminari evidenziando come sia consolidata e costante la giurisprudenza relativamente alla legge del 2008 e agli effetti dei termini perentori indicati. Per quanto riguarda la comunicazione giudiziaria, il fatto che non venga notificata entro trenta giorni, non rende nullo il procedimento, ha spiegato il giudice Felici, ma renderà eventualmente inutilizzabili gli atti che riguardino l’indagato e dovessero essere posti in essere dall’inquirente, sempre che non abbia notificato la comunicazione prima di compierli. Tra l’altro, ha spiegato il giudice, la mancata comunicazione giudiziaria, non blocca il termine di prescrizione processuale che continua a decorrere a prescindere dall’avvenuta comunicazione giudiziaria o meno.

Per quanto riguarda il diritto alla difesa, come richiamato anche nelle pronunce della Cedu, il giudice ha rilevato come la garanzia di questo diritto vada inquadrata nell’intero procedimento e quindi anche nella possibilità dell’imputato di partecipare all’udienza dibattimentale e sostenere la propria posizione.

Rigettate dunque le eccezioni, il giudice ha ammesso le testimonianze richieste.

Il giudice si è riservato di fissare a breve la prossima udienza di questo caso. 

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