Alessandro Galimberti di IlSole24Ore. Cassazione. L’accordo di cooperazione doganale salva le compravendite – Stesse regole per la Svizzera
/ San Marino, acquisti più facili / Anche senza pagamento dell’iva all’importazione non scatta il contrabbando
Il mancato pagamento dell’Iva all’importazione non determina il reato di
contrabbando per gli aerei e per le imbarcazioni immatricolati a San
Marino. L’accordo di cooperazione doganale tra l’Ue e la Repubblica del
Titano, stipulato nel ’91 ed entrato in vigore 11 anni dopo, prevede
infatti l’esenzione da tutti i dazi all’importazione e all’esportazione,
esattamente come l’accordo del 1992 tra la Svizzera e la Cee.
La Corte di Cassazione, Terza penale (sentenza 33161/13, depositata
ieri) torna sul tema del «contrabbando sotto forma di evasione all’Iva
all’importazione» (articolo 70 del Dpr 633/1972) per tranquillizzare i
proprietari di velivoli e natanti acquistati lungo i confini della
penisola.
Libero scambio
Il problema, che pure vanta una lunga scia giurisprudenziale e
nemmeno troppo controversa, era sorto dopo che il pubblico ministero di
Siena aveva disposto il sequestro probatorio di un aereo privato
immatricolato a San Marino e finito nella disponibilità di un varesino,
indagato per violazione della legge sull’Iva (articolo 70 del Dpr
633/72). Il riesame aveva rigettato il ricorso dell’indagato, ma
cambiando il titolo del provvedimento (sequestro ai fini di confisca,
pur mancando il presupposto del sequestro preventivo) e bollando come
illecita dall’origine l’importazione del mezzo. (…)
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