San Marino. Cedu: la Grande Camera accoglie l’istanza di rinvio del Governo sulle violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

San Marino. Cedu: la Grande Camera accoglie l’istanza di rinvio del Governo sulle violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

“Il 6 marzo 2023 un panel di cinque Giudici della Grande Camera EDU ha accolto l’istanza di rinvio presentata dal Governo in riferimento alla sentenza della Seconda Sezione della Corte EDU per i ricorsi nn. 6319/21, 345/21 e 9227/21. La suddetta sentenza aveva condannato San Marino a risarcire le parti ricorrenti riconoscendo a ciascuna di esse la somma di 4.000 Euro più costi e spese”.

La notizia viene riferita dalla Segreteria di Stato per la Giustizia.

La vicenda tra origine dalla Sentenza della Corte Edu (Seconda Sezione), 18 ottobre 2022, sui ricorsi n. 6319/21, 345/21, 6321/21, 9227/21. Il provvedimento ruotava in particolar modo attorno al tema dei procedimenti penali per prescrizione, a causa dell’inerzia dell’autorità giudiziaria. I ricorrenti erano persone offese in distinti procedimenti penali interrotti per decorso della prescrizione.

Come riportato Chiara Buffon, Alessandro Dinisi e Giulia Battaglia in un approfondimento sul portale questionegiustizia.it, “dinanzi alla Corte di Strasburgo i ricorrenti lamentano quindi la violazione del diritto a un equo processo ex art. 6 § 1 della Convenzione, in particolare del diritto di accesso a un tribunale, leso dalla chiusura per prescrizione dei procedimenti penali in cui rivestivano il ruolo di vittime, invero a causa dell’inerzia dell’autorità giudiziaria“.

Nello specifico, “sotto il profilo dell’ammissibilità, il governo convenuto eccepisce l’inapplicabilità ratione materiae dell’art. 6 § 1 nel suo aspetto civile, dunque nei confronti di soggetti portatori di interessi civili, facendo leva sulle differenze tra il proprio ordinamento e quello italiano: nello specifico, evidenzia che, nel primo, la persona offesa può costituirsi parte civile anche in sede di indagini e che quindi, se in concreto non lo fa, non può dirsi che abbia esercitato il diritto civile (come nei casi di specie). Tuttavia, secondo la Corte, è sufficiente aver posto in essere attività o istanze che denotino l’intenzione di esercitare il diritto civile, quali la richiesta di essere avvisati della fine delle indagini o la sollecitazione di misure cautelari (solo il primo ricorso è inammissibile, non essendo sufficiente presentare la denuncia e nominare un avvocato)”.

La Corte aveva osservato che “il giudice penale, anche quando non possa liquidare il danno ma debba rinviare ai giudici civili tale operazione, è tenuto a pronunciarsi sulla colpevolezza dell’imputato e sulla sua responsabilità civile nei confronti della vittima”.

A detta del Governo di San Marino, tuttavia, “l’approdo cui è pervenuta la Sentenza solleva gravi questioni di carattere generale relative sia all’approccio seguito per valutare l’ammissibilità della doglianza di cui all’articolo 6 § 1, sia alla coerenza della giurisprudenza della Corte in riferimento alla tutela in sede penale delle parti offese dal reato“. Di qui la decisione di presentare un’Istanza di rinvio

Come spiegato dalla Segreteria di Stato per la Giustizia “l’articolo 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, nell’affermare che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge, precisa che la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale, quando lo esigono gli interessi dei minori, la protezione della vita privata delle parti in causa o rischio di pregiudizio agli interessi della giustizia. A mente dell’esiguo numero di istanze accolte dalla Grande Camera e della valenza stessa delle indicazioni della Convenzione Europea oggetto di giudizio, questo recente accoglimento dimostra senz’altro la virtuosa capacità di questa Repubblica nel perseguire fortemente le indicazioni tracciate per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo. Un plauso particolare merita l’Avvocatura dello Stato, esempio di professionalità e competenza: grazie alla conoscenza del diritto sammarinese e all’aggiornamento continuo sulla giurisprudenza CEDU e sulle decisioni più recenti, è riuscita a fornire alla Repubblica di San Marino la migliore rappresentanza possibile in ogni fase di questo procedimento.

La formazione costante e la maturata esperienza sul campo – conclude la Segreteria di Stato – permettono alla stessa di svolgere un ruolo significativo nella rappresentanza di questo Stato a livello internazionale ed in particolare presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in caso di presunte violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa, tra cui San Marino”.

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