Totale inattività dell’inquirente, San Marino condannato alla Cedu

Totale inattività dell’inquirente, San Marino condannato alla Cedu

Tre ricorsi per vicende di denegata giustizia a causa della prescrizione hanno visto penalizzate le parti lese nella richiesta di risarcimento del danno.

ANTONIO FABBRI. Quattro ricorsi, in tre dei quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la denegata giustizia da parte del tribunale sammarinese nei confronti dei ricorrenti. Denegata giustizia a causa dell’inerzia del commissario della legge inquirente che ha poi causato la prescrizione dei reati contestati per i quali le parti lese avevano manifestato l’intenzione di chiedere i danni civili. I casi arrivati a Strasburgo sono dunque l’emblema di centinaia di fascioli finiti in prescrizione, in molti dei quali sono proprio le parti lese, le vittime cioè dei reati, a non avere ottenuto giustizia.

Nei casi specifici trattati dalla Corte di Strasburgo il primo era relativo ad una denuncia per truffa per un importo rilevante, tuttavia la Corte ha rilevato che la parte lesa non aveva mai esplicitamente manifestato la volontà di costituirsi parte lesa.

Per gli altri tre ricorrenti, invece, è stata riscontrata la violazione del loro diritto a vedersi riconosciuta la possibilità di ottenere il risarcimento. In un caso i due ricorrenti erano rimasti vittima di lesioni personali. Mentre nell’altro caso la vicenda riguardava un episodio di bullismo emerso durante un processo, del quale le cronache hanno a suo tempo dato conto, per diffamazione nei confronti di una insegnante che i genitori del ragazzino vittima avevano accusato di non avere vigilato. C’era stata la condanna per diffamazione verso i genitori, ma durante il processo erano effettivamente emerse circostanze che facevano presumere che atti di bullismo ci fossero stati. Così i genitori avevano fatto denuncia, era stato aperto il fascicolo, ma poi non era andato avanti. Così come altri procedimenti in carico al medesimo inquirente. Il fascicolo era poi stato riassegnato – in questo come nell’altro caso – ma il nuovo inquirente “aveva rilevato che il reato era prescritto in quanto non era seguito alcun atto investigativo dopo l’apertura del fascicolo”. Così aveva disposto l’archiviazione con il parere favorevole della Procura fiscale.

Stessa cosa nell’altra vicenda con il nuovo inquirente che non ha potuto fare altro che archiviare dato che l’accusa era prescritta.

Alla fine, insomma, l’inerzia del primo inquirente, rileva la Corte, ha portato alla prescrizione del reato e, di conseguenza, ha penalizzato le parti lese che avevano chiesto la costituzione di parte civile e, dunque, una pronuncia penale legata alla loro richiesta di risarcimento. I ricorrenti si sono così rivolti a Strasburgo, assistiti dagli avvocati Rossano Fabbri e Marino Federico Fattori, sostenendo di essere stati penalizzati nelle loro pretese civili a causa dell’inerzia dell’autorità che ha portato all’interruzione del procedimento penale.

Il governo, tramite l’avvocatura, ha contestato che i ricorrenti potevano comunque procedere civilmente e che non è detto che il giudizio penale sarebbe stato di colpevolezza. La Corte ha però osservato che “non è contestato che le indagini penali, nelle cause in esame, fossero state sospese a causa della totale inattività Commissario della legge. Ne consegue che la mancata considerazione delle pretese di parte civile dei ricorrenti era dovuta a circostanze esclusivamente imputabili all’autorità giudiziaria, che ha portato alla prescrizione dell’accusa. Di conseguenza, al secondo, terzo e quarto ricorrente è stata negata la possibilità che le loro rivendicazioni civili fossero determinate tramite la strada che avevano scelto di seguire e che era stata messa a loro disposizione nell’ordinamento. Durante tale periodo non avrebbero potuto avviare procedimenti civili separati.

Secondo la Corte, in circostanze così estreme, interamente imputabili alle autorità giudiziarie, a causa della loro totale inattività, non ci si può aspettare che i ricorrenti propongano un’azione civile separata, tanto più che tale azione sarebbe (…) probabilmente difficile da provare dato il tempo trascorso” e in assenza di una pronuncia penale.

Così la Corte ha condannato San Marino, per i danni morali subiti dai ricorrenti e per le spese, a pagare 5.000 euro ciascuno, per un totale di 15.000 euro.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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