San Marino. Conflitti di attribuzione, i Garanti si chiamano fuori

San Marino. Conflitti di attribuzione, i Garanti si chiamano fuori

Conflitti di attribuzione, i Garanti si chiamano fuori

Dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi: sia quello della Reggenza sia quello dei commissari di minoranza

Antonio Fabbri

Sono stati dichiarati inammissibili entrambi i conflitti di attribuzione sollevati davanti al Collegio Garante di Costituzionalità delle norme. Il ricorso della Reggenza Il primo, quello presentato dalla Reggenza, riteneva ci fosse un conflitto di attribuzioni nei confronti dei giudici che da tempo chiedono la convocazione del Consiglio giudiziario ordinario per discutere alcuni punti all’Ordine del giorno. Le motivazioni del Collegio Garante, però, di fatto sottolineano che la Reggenza ha il vincolo legislativo di convocare il Consiglio giudiziario, quando la richiesta arrivi tra le altre previsioni normative – da un terzo dei componenti, seppure, in qualità di presidente dell’organo, abbia la facoltà di valutare i punti che vengono proposti all’ordine del giorno e, se del caso, non inserire quelli che ritenga non confacenti alle competenze dell’organo stesso.

I Garanti, nel valutare la Reggenza legittimata a presen- tare il conflitto di attribuzioni, evidenziano che i Capi di Stato “presiedono quindi anche il Consiglio Giudiziario e in tale veste la Reggenza ai sensi dell’articolo 7 comma 9, della legge n. 145/2003, convoca il Consiglio Giudiziario anche di sua iniziativa, ovvero su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, del Magistrato Dirigente o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio”. Sulla base di tale norma i Garanti parlano di “vincolo legislativo che impone la convocazione dell’organo ove sia acquisita la richiesta di almeno un terzo dei componenti”. Poi aggiunge che tale vincolo di convocazione – che nonostante le ripetute richieste dei magistrati ad oggi non è stata ancora fatta – “non incide sulla piena capacità valutativa della presidenza per quanto concerne la determinazione dei punti da porre all’ordine del giorno”. Come dire che la Reggenza non può addurre, a giustificazione della più volte rifiutata con- vocazione, il fatto di ritenere i punti all’ordine del giorno non attinenti alle attribuzioni dell’organo.

E’ quindi in radice infondata – dicono infatti i Garanti – la convinzione degli istanti (i Reggenti in questo caso, ndr.), risultante dalla documentazione depositata secondo cui la Reggenza non solo sarebbe obbligata alla convocazione, ma dovrebbe formare l’ordine del giorno in base a quanto dai medesimi richiesto, essendo, invece, la formazione dell’ordine del giorno – in assenza di alcuna espressa norma contraria – prerogativa esclusiva della presidenza dell’Organo”. Tanto che il Collegio garante specifica ulteriormente che “ove un argomento di cui è stato richiesto l’inserimento nell’ordine del giorno esuli dalla competenza dell’organo, la Ecc.ma Reggenza, in qualità di presidente del Consiglio Giudiziario, ha la facoltà di non inserirlo. Tutto ciò premes- so e considerato, il Collegio Garante ritiene che l’obbligo di convocazione su istanza di un terzo dei componenti del Con- siglio Giudiziario non comporti alcuna menomazione alla piena facoltà della Reggenza di de- terminare in totale autonomia valutativa l’ordine del giorno del Consiglio”. 

Di qui la dichiarazione di inammissibilità del conflitto di attribuzione da parte dei Garanti.

Il ricorso dell’opposizione Quello dell’opposizione, invece, parlava di menomazione del ruolo del consigliere sia in ordine alla convocazione del famigerato Consiglio giudiziario plenario del 24 luglio 2020 sia per il diniego di accesso agli atti di quella seduta ai commissari di opposizione che non vi parteciparono.

Motivi per i quali l’opposizione aveva sollevato il conflitto di attribuzione e che il Collegio garante così riassume:

“che il predetto ricorso solleva un conflitto di attribuzione tra organi costituzionali il cui oggetto è l’asserita lesione del diritto/dovere del Consigliere membro del Consiglio Giudizia- rio plenario di svolgere le proprie funzioni adeguatamente e con piena cognizione di causa; che tale violazione, secondo 1’assunto dei ricorrenti si sarebbe concretizzata mediante: una generica formazione dell’ordine del giorno della riunione del Consiglio Giudiziario Plenario del 24 luglio 2020; l’omessa trasmissione ai componenti non togati del Consiglio Giudiziario Plenario rappresentanti dell’opposizione parlamentare, della documentazione; integrativa fornita agii altri componenti; la deliberazione su argomenti non rientranti nell’ordine del giorno e in assenza del numero legale”.

I Garanti in una ordinanza, per la verità molto succinta che non tratta specificamente i vari punti oggetto di ricorso, sostengono che “quanto, all’oggetto, in concreto i ricorrenti chiedono che venga dichiara- ta non valida la riunione del Consiglio Giudiziario Plenario del 24 luglio 2020, con con- seguente annullamento delle deliberazioni ivi assunte, il che integra non tanto un conflitto di attribuzione tra Organi dello Stato, quanto un’impugnativa delle deliberazioni assunte dal Consiglio Giudiziario Plenario per vizi procedurali, che rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo”.

Insomma, secondo Garanti che non paiono prendere in esame gli aspetti di conflitto di attribuzione sollevati, nella sostanza le richieste dell’opposizione sono finalizzate all’annullamento delle decisioni assunte in quella sede, annullamento che va vagliato in sede amministrativa.

Il problema è che per arrivare al ricorso verso le decisioni assunte, occorrerebbe cono- scere i verbali e i numeri di quella seduta. Ed è qui che c’è la menomazione del ruolo di consigliere, dato non viene consentita la possibilità a chi ne ha diritto di consultare quegli atti. Insomma, le tre pagine di ordinanza con cui si dichiara l’inammissibilità, paiono in questo caso più la volontà di chiamarsi fuori dalla diatriba da parte del Collegio Grante. Diatriba che comunque resta irrisolta dato che risulta che la Reggenza, che presiede il ple- nario, non abbia ancora fornito ai commissari di opposizione i verbali e la documentazione che hanno diritto di consultare.

 

 

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