San Marino Conflitto di attribuzioni, udienza davanti al Collegio Garante, Antonio Fabbri

San Marino Conflitto di attribuzioni, udienza davanti al Collegio Garante, Antonio Fabbri

Conflitto di attribuzioni, udienza davanti al Collegio Garante. Decisione entro 15 giorni

Antonio Fabbri

Mancata presa d’atto della nomina dei Giudici, ieri udienza davanti al Collegio Garante di Costituzionalità delle norme, composto dal presidente Giovanni Nicolini e dai membri Giuseppe Ugo Rescigno e Victor Crescenzi. Garanti chiamati a decidere sul ricorso fatto dai Giudici di Appello, David Brunelli e Francesco Caprioli, circa il conflitto di attribuzioni dopo che la Reggenza, il Consiglio e l’Ufficio di presidenza hanno deciso di non calendarizzare, come era stato previsto anche nel decreto di scioglimento del Consiglio, la presa d’atto della nomina.

Ha aperto l’udienza il relatore del Collegio, il professor Ugo Rescigno. “Nel presente ricorso viene sostenuto un conflitto tra organi dello Stato per menomazione delle funzioni dei Giudici di Appello ricorrenti, in ragione nel fatto che c’è un silenzio in adempimento, un non fatto, un adempimento che non è stato fatto. Questo non fatto, sostengono i ricorrenti, è illegittimo ed ha determinato l’aggravamento delle loro funzioni. La richiesta è di provvedere e riparare al malfatto. Dal canto loro i resistenti pongono un punto pregiudiziale di inammissibilità. La questione non è stata definitivamente decisa dal Collegio, ovvio che il giudizio ammissibilità verrà quindi vagliato in via preliminare in sentenza”.

Quindi i punti sollevati dal relatore. “Nel verbale di proclamazione dei risultati, viene detto chiaramente che i due vincitori vengono proclamati giudici, l’atto di nomina, quindi, si presenta nel verbale della commissione giudicatrice. La legge descrive un procedimento, ma presenta mai l’esplicita dizione ‘atto di nomina’, ‘decreto di nomina’, o equivalente… e questo è un problema, perché non è stabilito quando effettivamente interviene l’atto di nomina. Altro punto: ammesso che ci sia un comportamento illegittimo, di uno o di tutti i soggetti, quale provvedimento può adottare questo collegio? Una cosa dichiarare che un comportamento è illegittimo e se non è ravvisato la questione si chiude qui. Ma se c’è stato, quale è la conseguenza? Come annullare l’eventuale menomazione?”

Questi gli interrogativi posti a ricorrenti e resistenti dal professor Rescigno, relatore per i Garanti. Il primo a intervenire è stato l’avvocato Angelo Piazza, legale, assieme all’avvocato Davide Zanotti, dei due Giudici di appello che hanno sollevato il conflitto di attribuzioni. La prima replica è stata sulla richiesta dell’Avvocatura di rinviare l’udienza davanti ai Garanti a fronte del nuovo insediamento del Consiglio e della possibile nomina di nuovi membri del Collegio: “La richiesta di rinvio per l’insediamento del nuovo Consiglio, non può comportare il protrarsi dei tempi del giudizio per il quale è prevista una serie di termini perentori da rispettare”, ha detto l’avvocato Piazza. Poi ha sostenuto la piena legittimazione dei due giudici a sollevare la questione davanti ai Garanti e, entrando nel fulcro del problema, ha sottolineato: “La mancata nomina ha inciso sulla attività dei Giudici penali e sul carico loro assegnato, considerato tra l’altro che il ruolo di Giudice di Appello penale non è previsto dalla legge come fungibile”. In sostanza l’attività del Giudice di appello penale dovrebbe esser esclusivamente legata a quell’ambito, escludendo possibilità di sostituzioni per giurisdizione civile e amministrativa.

Poi sulla presa d’atto. “La presa d’atto. Qui, a nostro avviso, non ha natura diversa da un atto dovuto, che fa parte di un procedimento che ha i suoi attori istituzionali dal di fuori del Consiglio. E’ vero che il Consiglio dà il via alla procedura di reclutamento, ma questo perché la valutazione di avviare il reclutamento di giudici è ordine politico. Tuttavia, fatta questa valutazione iniziale, al Consiglio è sottratta ogni valutazione sul reclutamento dei magistrati. E non può che essere così, se vogliamo rispettare un principio storico, ancor prima che costituzionale, di separazione dei poteri. Che funzione ha allora la presa d’atto? E’ un atto di comunicazione. Nessun’altra valutazione può fare il Consiglio, tanto meno di controllo sulla regolarità di svolgimento della procedura. Se così fosse avremmo una alterazione grave della separazione dei poteri e della autonomia e indipendenza del potere giudiziario. Anche

la terminologia è chiara: presa d’atto. Altrimenti si sarebbe detto autorizzazione, valutazione, votazione… invece è mero passaggio di notizie. Se alle parole “presa d’atto” volesse essere dato altro significato, avremmo seri problemi di costituzionalità della norma di cui parliamo poiché non sarebbe coerente con la costituzione, se è vero che nella carta dei diritti è sancita la separazione dei poteri. Per questo si tratta di presa d’atto così come la lettera della legge dice. Non ci sono elementi, dunque, che giustifichino in alcun modo questo ritardo”.

Quindi le richieste: “Chiediamo che sia accertata l’illegittimità del comportamento tenuto dagli organi istituzionali intimati, che sia posta la natura di atto dovuto della presa d’atto, poi che sia il Collegio con i propri poteri di indirizzo a dare impulso al completamento in termini rapidi della procedura”.

Gli avvocati Lucio Leopoldo Daniele e Sabrina Bernardi, dell’Avvocatura dello Stato che patrocina Reggenza, Consiglio e Ufficio di presidenza, ha prima posto alcune questioni preliminari chiedendo di dichiarare l’irricevibilità del ricorso e la non legittimazione dei ricorrenti. L’Avvocatura, nel confermare la richiesta di acquisire informazioni circa il carico di lavoro che i due giudici, in mancanza delle nuove nomine hanno dovuto sostenere, ha affermato che “anche il giudice penale deve adempiere alle altre giurisdizioni. Il modello cui si deve pensare – ha detto l’avvocato Lucio Leopoldo Daniele – è che anche il giudice di appello sia disponibile come qualsiasi altro magistrato della giurisdizione. Non si può più pensare al magistrato di appello come se fosse l’hobby del sabato mattina. Questo ormai è impensabile”.

L’Avvocatura ha poi sostenuto che il ricorso sia “Intempestivo e inutile. E’ indiscutibile che la presa d’atto sia di competenza del Consiglio Grande e Generale e che, allo stesso tempo, la presa d’atto per il caso di specie non è un mero automatismo. Riteniamo legittimo l’operato della Reggenza a seguito delle note pervenute dai partecipanti al concorso. Dette note sono state inviate ai vari soggetti interessati. La presa d’atto non è stata messa all’ordine del giorno dell’8 novembre a tutela dell’onorabilità delle istituzioni coinvolte, predisponendo di convocare il Consiglio Giudiziario Plenario non appena ricostituito. Una decisione presa a tutela di tutti gli organi coinvolti nella procedura”.

Anche l’avvocato Sabrina Bernardi ha ribadito le deduzioni del collega Lucio Daniele. “Il fatto che il Consiglio non abbia discrezionalità su tale scelta, non significa che diventi un automatismo. Questo anche a tutela degli organi coinvolti nelle procedure di reclutamento”.

Quindi le richieste. “Chiediamo a questo Collegio – ha detto l’avvocato Bernardi – in via principale di sospendere il giudizio, per consentire la piena partecipazione del nuovo Consiglio e Ufficio di presidenza. In via subordinata, se non si ritiene di accogliere l’istanza di sospensione, chiediamo che sia dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti o, ancora, di disporre la sospensione del giudizio perché il ricostituito Consiglio possa affrontare la questione inerente la presa d’atto. Se dovesse essere dichiarato ammissibile il ricorso, chiediamo un supplemento di istruttoria per acquisire informazioni sull’attività svolta dai ricorrenti. In via di estremo subordine, respingere ricorso che riteniamo infondato nel merito”.

Il relatore del Collegio, professor Ugo Rescigno, ha specificato ulteriormente quali sono i nodi da sciogliere e ha chiesto a ricorrenti e resistenti di specificare ulteriormente le loro deduzioni, a partire dalla lettera della legge considerato che presa d’atto, in italiano, non vuole dire nomina, non vuole dire neanche controllo, occorre allora capire perché si sostenga che non sarebbe mero atto di conoscenza, o possa comportare implicitamente la negazione della nomina o la sospensione del procedimento. Tutte questioni sulle quali il Collegio Garante si è riservato di decidere entro 15 giorni.

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