San Marino. Decreti Covid, il Collegio Garante: infondato il sindacato di legittimità costituzionale

San Marino. Decreti Covid, il Collegio Garante: infondato il sindacato di legittimità costituzionale

“Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha dichiarato infondato con la sentenza numero 11 formulata nella seduta di ieri il sindacato di legittimità costituzionale dei Decreti sull’emergenza Covid 85, 97 e 107, emessi dal Congresso di Stato per far fronte alla gestione dell’epidemia durante l’anno 2021.

Lo stesso quesito era stato sollevato con un atto sottoscritto da circa 800 cittadini della Repubblica di San Marino e promosso dall’associazione “Salute Attiva” e il gruppo “Libertà per San Marino”.

Oggetto della contestazione era, per i proponenti, il “vedere contrapposti in termini di trattamento e diritti soggetti vaccinati e i non vaccinati, senza alcuna ragione giuridica o scientifica che possa giustificare una tale lesione dei diritti fondamentali dell’uomo”.

I Garanti Giuseppe De Vergottini, Giovanni Nicolini e Kristina Pardalos, dopo aver udito gli avvocati Cecilia Cardogna, Paride Bugli e Francesca Maria Bacciocchi per i ricorrenti e Alessandra Belardini e Simona Ugolini per conto dell’Avvocatura di Stato, affermano nella loro relazione conclusiva come il Congresso di Stato, nel quadro dell’emergenza sanitaria verificatasi, si sia attenuto ai principi contenuti nell’articolo 6 della Dichiarazione dei Diritti fondamentali dell’Uomo, in relazione, sia ai diritti inviolabili, sia ai doveri inderogabili di solidarietà sociale che prevedono come “La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche” ma ad un tempo “La legge potrà limitare l’esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico”. La stessa CEDU – Corte europea dei diritti dell’uomo – stabilisce nei suoi documenti come l’esercizio delle libertà di cui agli articoli 8 e 9 possa essere sottoposta a restrizioni quando queste costituiscono misure necessarie alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

I Garanti rammentano a riprova delle loro decisioni come il 30 gennaio 2020 il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia dichiarato che il focolaio internazionale di Covid-19 fosse un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e di come lo stesso, a partire dall’11 marzo 2020, venga considerato una pandemia. Nel caso di una pandemia mondiale riconosciuta da tutte le Organizzazioni ed istituzioni nazionali o internazionali preposte alla tutela della salute, il fatto che le citate libertà possano essere legittimamente limitate, per un tempo definito e in modo proporzionato alla necessità manifestatasi, non può quindi essere ritenuto in dubbio.

Nel documento si legge come “nell’ordinamento sanmarinese non vi è lesione del principio di eguaglianza né alcun profilo di discriminazione per le misure qui contestate che, lo si ribadisce, presuppongono il consenso al vaccino da parte dell’interessato ed una sostanziale raccomandazione dello Stato al vaccino stesso. Rispetto poi ai richiami operati dai ricorrenti anche alla Convenzione di Oviedo e in generale rispetto al consenso libero o all’autodeterminazione, si osserva ancora una volta che nella Repubblica di San Marino la vaccinazione anti-Covid non è obbligatoria, ma facoltativa”.

In particolare “le misure limitative contenute nel decreto legge appaiono rispettose dei principi di ragionevolezza e proporzionalità: esse trovano innanzitutto riscontro nel fatto che il Congresso di Stato, nel succedersi degli interventi normativi, ha progressivamente ristretto le limitazioni ai diritti dimostrando con evidenza il proposito di attenuarne la gravità e seguendo quindi con attenzione e prudenza la gradazione della curva epidemica”.

Fatti stante tutto questo, il Collegio conclude che i decreti risultino adottati nel rispetto dei criteri prudenziali che ad un tempo assicurano la tutela della salute quale valore collettivo e la tutela dei diritti dei cittadini sia vaccinati che non vaccinati “rispettando un modus procedendi che viene ormai condiviso dalla giurisprudenza della Corte EDU e delle corti di paesi inclusi nell’area della cd. European law”.

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