San Marino. Decreto frontalieri

San Marino. Decreto frontalieri

Comunicato stampa                                        09.10.2013
 
Emissione circolare avente ad oggetto le modalità operative di compilazione e trasmissione della dichiarazione relativa lo sgravio fiscale da riconoscere ai lavoratori dipendenti frontalieri.  Decreto delegato 26 giugno 2013 n. 69  disposizioni applicative dell’articolo 34 della legge 21 dicembre 2012 n.150: regime fiscale del lavoro frontaliero.
E’ stata emessa dall’Ufficio Tributario la circolare n.4/2013 che esplicita le modalità operative di compilazione e trasmissione della dichiarazione per usufruire dello sgravio fiscale per lavoratori frontalieri con i requisiti previsti dall’articolo 34 secondo comma della legge 21 dicembre 2012 n.150 e definito dal Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.69, conosciuto come “Decreto frontalieri”.  Per usufruire dello sgravio  è necessario presentare richiesta per via telematica accedendo al portale della Pubblica Amministrazione, al sito www.pa.sm.
La circolare contenente la spiegazione nel dettaglio delle procedure per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione per il calcolo dello sgravio è pubblicata integralmente sul sito www.pa.sm.
L’ applicativo informatico sarà operativo a partire dal prossimo 14 ottobre. I contribuenti che sono già registrati al sito possono effettuare il login utilizzando il nome utente e la password già rilasciati.  Chi invece non dispone di nome utente e password può accedere al portale e procedere alla registrazione. E’ possibile delegare  altra persona, seguendo le apposite istruzioni.
Importante ricordare che per ottenere lo sgravio la dichiarazione deve essere trasmessa entro e non oltre il 31 dicembre 2013, non verrà dato seguito alle richieste effettuate dopo tale data. L’importo dello sgravio viene verificato dall’Ufficio Tributario, unitamente ai requisiti indicati dalla legge 150/2012, che provvederà ad accreditarlo esclusivamente sulla SMAC Card di cui il lavoratore ha lasciato le coordinate, entro il 30 maggio 2014. Sia la dichiarazione IGR “L” che la dichiarazione italiana utilizzati ai fini del calcolo devono riferirsi al periodo di imposta 2011. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 3,   la richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2011, presentata all’Amministrazione italiana, unitamente alla ricevuta telematica di consegna della dichiarazione stessa. In mancanza della ricevuta la domanda non è ricevibile.
Nel caso di un debito d’imposta non ancora versato, l’Ufficio Tributario procederà a compensare automaticamente l’importo dello sgravio con il debito d’imposta procedendo con l’accredito dell’eventuale differenza (ad esempio il caso in cui il lavoratore abbia lavorato presso più datori di lavoro e non abbia compilato la dichiarazione dei redditi Modello IGR “L”).
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributario ai numeri 0549/885451-885016-885018-885452.

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