San Marino. Ecco le misure igieniche obbligatorie per tutte le aziende

San Marino. Ecco le misure igieniche obbligatorie per tutte le aziende

Queste le misure igienico sanitarie comuni ad ogni attività economica, come previsto dal decreto n.68.

1. divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37°C o in presenza di sintomi influenzali e/o respiratori;

2. l’ingresso ai locali delle attività è ammesso esclusivamente in assenza della sintomatologia di cui al punto 1.

3. obbligo di indossare mascherina di tipo chirurgico ed utilizzo di gel disinfettante o in alternativa l’uso di guanti monouso per ogni operatore e controllo che ogni cliente ne sia a sua volta provvisto. Obbligo di mantenimento delle distanze;

4. l’attività deve organizzarsi al fine di garantire che all’interno dei locali vi sia la presenza di un solo cliente per volta oppure:

  • di 1 cliente ogni 40 mq in caso di medie e grandi strutture di vendita così come definite all’articolo 23 della Legge n 130/2010 ove il cliente non sia tenuto a sostare ma sia in movimento (ad es. alimentari, oggettistica, etc);
  • di 1 cliente ogni 2 metri lineari, e non più di un cliente per ogni operatore, in caso di attività ove il cliente sia tenuto a sostare (ad es. assicurazioni, sportelli in genere etc). In tali casi il distanziamento richiesto deve essere evidenziato tramite adesivi a terra con bandelle bianco/rosso o giallo/nero, e devono venire installati appositi divisori in plexiglass tra i clienti e tra i clienti e gli operatori;

5. obbligo di segnaletica informativa all’ingresso del negozio e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;

6. sanitizzazione di ogni spazio comune (spogliatoi, servizi igienici, aree reception o di attesa ecc.) tra un cliente e l’altro. A tale scopo è fatto obbligo di rimuovere, dagli spazi comuni, qualsiasi oggetto non sanitizzabile con alcool o ipoclorito (a titolo esemplificativo riviste, cuscini, sedute con rivestimento in tessuto etc.);

7. permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all’erogazione del servizio/trattamento, con divieto di accesso degli accompagnatori ad eccezione di figli minorenni e/o persone disabili che comunque sono sottoposti a tutte le regole di distanziamento;

8. ai visitatori esterni (es. fornitori, rappresentanti, imprese di pulizie, manutentori, etc.) sono applicate le stesse disposizioni previste per le licenze industriali e artigianali produttive, commercio all’ingrosso nonché quelle generiche valide per tutti i cittadini;

9. sanificazione dei POS smac e POS pagamento dopo ogni utilizzo, ed utilizzo di guanti monouso per la gestione della cassa oppure sanificazione delle mani ad ogni operazione;

10. i capi di abbigliamento e/o similari, provati poi resi, devono venire messi nuovamente in vendita solamente trascorso un periodo di tempo non inferiore alle 2 ore;

11. al fine di evitare la diffusione del contagio, l’eventuale organizzazione dei turni lavorativi nelle attività economiche deve avvenire attraverso il mantenimento dello stesso turno per ogni lavoratore. Non devono inoltre avvenire sovrapposizioni di turni nel ciclo produttivo e si raccomanda di evitare forme di contatto fra i turni e nei cambi di personale nei turni.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy