San Marino. Fasea, in appello la conferma per le class-action

San Marino. Fasea, in appello la conferma per le class-action

L’informazione di San Marino

Il principio potrebbe essere esteso a tutti quei casi dove vi siano da tutelare i diritti dei cittadini

Nel caso Fasea in appello la conferma per le class-action

Nella sentenza  depositata lo scorso 28 novembre conferma che il diritto alla salubrità dell’ambiente è un interesse collettivo da tutelare

Antonio Fabbri

Già in primo grado la sentenza sul caso Fasea aveva fissato un principio che apre la strada ad una sorta di diritto alla “class-action” da parte dei cittadini.Nel caso specifico si parla di interesse collettivo in materia ambientale, ma quello che aveva fissato il giudice Battaglino in primo grado e confermato in via definitiva, dal giudice delle appellazioni Brunelli è un principio che potrebbe essere applicabile ogni qualvolta ad essere leso sia un interesse collettivo, non solo in ambito ambientale. Nel caso Fasea i difensori avevano fatto notare che la tutela dell’ambiente pertiene “alle istituzioni pubbliche e non a singoli cittadini, seppure costituiti in comitato, sicché questi ultimi non potrebbero agire in giudizio a tutela dell’ambiente in cui abitano o vivono e della loro salute”. Ebbene, il giudice delle appellazioni, senza mezzi termini rigetta l’obiezione.“L’argomento è inconsistente – scrive nelle motivazioni della sentenza di appello – anche alla luce di quanto si legge nella sentenza di primo grado, ove la questione era stata già affrontata. Fa rilevare il Giudice che «esiste un diritto assoluto alla salubrità dell’ambiente che in via prioritaria fa capo all’ente pubblico preposto al controllo e alla gestione del settore ecologico, ma che, in quanto riferito ad una collettività, non può che spettare ed essere esercitato pure da tutte quelle associazione ambientale che rappresentano
le comunità partecipi dell’ambiente», anche considerando che il danno ambientale consiste pure «in una offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale». Sussiste, dunque, tale legittimazione -prosegue il giudice di appello- anche in assenza di una norma espressa che la conferisca agli enti e ai comitati costituiti ad hoc per la tutela del territorio, siccome sussiste un danno
all’ambiente arrecato dalla condotta contestata all’ imputata che deve essere risarcito”.

Come è noto, dunque, il giudice Brunelli ha confermato la condanna a un anno di prigionia (pena sospesa) per l’amministratrice per attentato colposo alla salute pubblica, e al risarcimento del danno da liquidare in sede civile.

L’importanza della decisione è anche di ordine generale, oltre che per il caso specifico. Infatti non è escluso che, il principio dell’interesse collettivo in materia ambientale, possa essere esteso anche ad altri ambiti nei quali l’interesse della collettività, dei singoli cittadini che possono costituirsi in comitati, viene leso: dalla sanità al settore bancario e finanziario, solo per fare un paio di esempi.

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