San Marino. Interpellanza su Guzzetta, il dirigente: ingerenza illegittima

San Marino. Interpellanza su Guzzetta, il dirigente: ingerenza illegittima

Interpellanza su Guzzetta, il dirigente: ingerenza illegittima

Evidenzia illazioni infondate, dichiarazioni false, inesistenti incompatibilità e annuncia che d’ora in poi si tutelerà

In una interpellanza il Consigliere di Libera, Rossano Fabbri, chiedeva conto della nomina del Dirigente del Tribunale Giovanni Guzzetta e sulle presunte incompatibilità dello stesso, sulla sua appartenenza al comitato scientifico della Fondazione Tatarella, e sulle affermazioni o scritti del Dirigente del Tribunale, sulle quali si è molto dibattuto anche in Consiglio Grande e Generale per arrivare all’approvazione di un Ordine del giorno. A fronte di tale interpellanza, il Segretario alla Giustizia ha girato richieste di informazioni al Dirigente del tribunale che, ancora una volta, ha preso carta e penna e scritto, oltre che al Segretario alla Giustizia, alla Reggenza, a tutti i consiglieri, al presidente del Collegio Garante di Costituzionalità, a tutti i magistrati e all’Ordine degli avvocati e notai.

In questa missiva il Dirigente Guzzetta sottolinea l’illegittimità della richiesta.

“Il potere di interrogazione (previsto dal’art. 41 del Regolamento del Consiglio Grande e Generate, approvato con l .q. 3/ 2018) si iscrive tradizionalmente negli ordinamenti costituzionali, e anche positivamente nel diritto Sammarinese, tra gli strumenti di  “controllo e di indirizzo” attraverso i quali si esplica il potere di sindacato del Parlamento sull’attività dell’esecutivo”. Guzzetta spiega che le interrogazioni parlamentari sono “strumenti atti a far valere la responsabilità politica del governo, nell’esercizio delle sue funzioni, nei confronti del parlamento”. In quanto tali “è di tutta evidenza che, l’oggetto delle interrogazioni, esorbiti dall’abito delle competenze del Segretario alla Giustizia, per più di una ragione. Innanzitutto perché esso riguarda un ordine, quello giudiziario che non e in alcun modo riconducibile alla sfera di competenza del Governo o all’ambito della Pubblica amministrazione”, scrive Guzzetta che cita anche i riferimenti normativi.

“Il Segretario di Stato alla Giustizia in particolare, non detiene alcun potere di sorveglianza controllo, ispettivo, di vigilanza o di iniziativa disciplinare, né intrattiene alcun rapporto gerarchico nei confronti del Dirigente del Tribunale, né degli altri organi dell’ordinamento giudiziario. Per queste ragioni, non può al Dirigente essere chiesto, e non può il Segretario chiedere, alcun chiarimento al Dirigente del tribunale e agli altri organi dell’ordinamento giudiziario con riferimento a questioni oggetto di attività ispettiva e di controllo del Parlamento”.

Poi sulla Fondazione Tatarella e sulle richieste dell’interpellanza su questa e le relative insinuazioni che darebbe indicatore di appartenenza politica, Guzzetta precisa: “Come forse Le sarà noto nello stesso Comitato scientifico della medesima Fondazione siede anche lo stimato collega Prof. Giuseppe De Vergottini, che solo qualche mese fa è stato eletto dal Consiglio Grande e Generale componente del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme”.

Il Dirigente rimarca quindi che l’interpellanza “pretenderebbe di esercitare un sindacato ispettivo nei confronti di un membro del Collegio Garante”, una ingerenza incostituzionale anche nei confronti dell’ordinamento giudiziario. Quindi “non mi rimane che declinare il Suo cortese invito a offrire chiarimenti in merito ai quesiti contenuti nell’interrogazione”, dice Guzzetta. Quindi parla di frasi a lui attribuite che non esita a definire “false” e smentisce ancora una volta le illazioni circa presunte incompatibilità o conflitto di interessi.

Allo stesso tempo invita a riflettere: “Mi domando semmai, incidentalmente, visto che tra l’altro sono (tanto costantemente quanto infondatamente) accusato di un patente conflitto di interessi, se non esistano o non dovrebbero esistere, nell’interesse generale, delle norme in tema di conflitto di interesse (sia sul versante del Consiglio Grande e Generate, che su quello, deontologico, dell’ordinamento forense) per il caso in cui l’interrogante decida di svolgere attività ispettiva su oggetti per i quali è titolare di un personale interesse professionale. E’ il caso, ad esempio della interrogazione in oggetto, trovandosi l’interrogante ad essere, nella fattispecie, tra i legali che hanno sottoscritto, nell’interesse dell’ex magistrato Dirigente, un ricorso avverso la deliberazione di nomina del sottoscritto e a me pertanto ritualmente notificato”.

Guzzetta torna quindi a ribadire la sua richiesta di convocare un Consiglio Giudiziario Plenario per discutere sul suo operato, ma annuncia anche “che d’ora in poi, ogni ulteriore illazione su mie inesistenti incompatibilità sarà fatta oggetto di mie iniziative a tutela della mia onorabilità”, afferma Guzzetta.

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