LIBRO III – RUBRICA XXXIV.
Dei beni immobili da non alienare ai forastieri, e specialmente ai potenti.
Stabiliamo,
ed ordiniamo, che nessuno della Terra di San Marino, o suo distretto,
od abitante in essa, anzi neppure nessun forastiero, di qualunque grado,
e condizione egli sia, ardisca per l’avvenire, e presuma in qualche
modo, o sotto qualche quesito colore, da per sè, o per interposizione
di altra persona, vendere, o sotto qualunque altro titolo, anche
d’istituzione, o di dote, alienare, retrovendere, permutare, e
trasferire a qualche forastiero, o in qualche forastiero i beni immobili
esistenti in questa Terra, o sua curia, e distretto.
Nè lo stesso
forastiero, in favore del quale si facesse l’alienazione, o la
traslazione, possa per i suddetti, o per qualunque altro titolo,
diritto, causa, anche di successione legittima, acquistare, o prendere
possesso dei detti beni, senza espressa licenza da ottenersi in iscritto
dai Signori Capitani, e dal Consiglio dei XII, e se non sia stato
pagato da lui il cinque per cento del valore, e della stima della cosa,
prima dell’acquisto, o della presa di possesso (la qual condizione si
debba porre nel concedere il permesso, e tuttavia, se fosse stata
ommessa, intendiamo che per autorità del presente Statuto sia posta)
sotto pena di nullità di esso contratto, od atto, e della perdita della
cosa alienata, trasferita, acquistato, o il possesso della quale fu
preso, contro la forma di questo decreto, e del prezzo di essa, se vi
sarà stato prezzo, o si potrà intendere che vi sia stato in qualche
modo per diritto, ed in questa pena s’incorra di pien diritto, e la si
esiga incontanente, e si applichi al fisco della Repubblica.
E questo s’intenda per qualsivoglia forastiero.
Se
poi l’alienazione si dovesse fare in favore di qualche straniero
nobile, e potente, e la fosse di qualche casa situata dentro la Città
di San Marino, e le sue mura, si domandi il permesso al Consiglio
generale
La citazione è stata suggerita dalla Collega Maria Luisa Berti.
Lo stato delle leggi, delle norme, dei rapporti e della cultura è
certamente cambiato da allora, ma con altrettanta certezza si può dire
che il sentimento di appartenenza al territorio, inteso come ambito
fisico della presenza dello Stato, è ancora ben presente fra la gente
come carattere che forma l’identità sammarinese.
Altrettanto vero è
che io, Consigliere, in quest’aula rappresento senza vincolo di mandato
la cittadinanza sammarinese, attraverso il sostegno di chi mi ha votato
alle elezioni: la rappresentanza è vera se la cittadinanza sa di poter
riconoscersi in chi ha mandato a rappresentarla, lontano dalla semplice
contrapposizione di idee ed interessi politici di maggioranza ed
opposizione, in un processo di argomentazione sensibile alla verità.
Detto
questo, mi chiedo: quanto di ciò che si sta discutendo in quest’aula in
merito all’intestazione di beni immobili a persone fisiche non
residenti può ledere un carattere che decisamente concorre a formare
l’identità sammarinese. La risposta che mi sono dato da diversi mesi in
qua, interrogando per prima la mia esperienza è: molto, perché
considerato come un affronto diretto al sentimento di reciproca
appartenenza, legato inevitabilmente al territorio.
Si può anche
astrattamente mettere in discussione un carattere che forma la propria
identità, qualora se ne trovi una solida ragionevolezza: si è invece
affermato che la modifica degli orientamenti del Consiglio dei XII non
fa seguito ad una domanda certa di acquisto di immobili da parte di non
residenti.
Se il problema risiede nella sovraesposizione degli
Istituti di Credito e nella difficoltà degli operatori dell’edilizia
occorre ricercare soluzioni adeguate allo scopo, passando attraverso una
riduzione dei prezzi di mercato, guardando con attenzione ai settori
dell’imprenditoria e dell’Università e dando un giudizio definitivo sul
ruolo della politica nella gestione del territorio.
Per questo chiedo che l’Ordine del Giorno non venga posto ai voti, favorendo così maggiore approfondimento.