San Marino. Legge giustizia, inammissibile il referendum confermativo

San Marino. Legge giustizia, inammissibile il referendum confermativo

Legge giustizia, il Collegio Garante dichiara inammissibile il referendum confermativo

ANTONIO FABBRI – Dichiarato inammissibile il referendum confermativo di iniziativa popolare che era stato proposto da 14 cittadini verso la recente legge costituzionale sull’ordinamento giudiziario approvata dalla maggioranza dei 44. Una decisione che di fatto sancisce una sorta di “dittatura” della maggioranza parlamentare.

Sostiene infatti il Collegio garante di costituzionalità delle norme, composto dal presidente Giuseppe De Vergottini, dal vice presidente Giovanni Nicolini e dal membro effettivo Kristina Pardalos, che “la richiesta di referendum non può essere dichiarata ammissibile poiché si riferisce ad una legge costituzionale che è stata approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio Grande e Generale”.

E nulla conta che la Legge qualificata numero 1 del 2013 sul referendum, all’articolo 25, affermi che “il referendum cofermativo di iniziativa popolare è ammesso unicamente per le leggi che riguardano gli organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato di cui alla Dichiarazione dei diritti”.

Questo perché, dicono i Garanti, “l’art. 3 bis della Dichiarazione dei diritti prevede che le leggi costituzionaliSono approvate nel loro complesso con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Gronde e Generale. Se approvate con la maggioranza assoluta sono sottoposte a referendum confermativo”.

Quindi, aggiungono i Garanti “la Carta dei diritti è legge di rango costituzionale che necessariamente prevale sulla generale disciplina referendaria dettata da una legge qualificata, e quindi rango inferiore”.

Questo dunque sostiene il Collegio che con una sentenza di 4 paginette, redatta in poco più di un’ora di camera di consiglio, liquida la questione sottraendo di fatto ai cittadini la possibilità di proporre il referendum confermativo di una norma costituzionale, qualora questa sia stata approvata da una maggioranza parlamentare dei due terzi. Diritto dei cittadini che sarebbe ancor più legittimo in questa fase, dove il numero dei consiglieri che ha approvato la legge non abbraccia una rappresentatività composta da esponenti di maggioranza e di opposizione. Ed era questa una tesi dei proponenti, mentre il comitato contrario semplicemente sosteneva che non è possibile proporre referendum su una legge costituzionale.

Tra l’altro il Collegio Garante nella sentenza richiama una propria pronuncia del 2006, tuttavia la legge sul referendum che prevede la possibilità di proporre il confermativo su organi e poteri fondamentali dello stato, è del 2013.

Ma questo pare non essere un elemento di importanza per i Garanti, che sostengono che “resta invalicabile il limite posto dall’art. 3 bis della Dichiarazione del diritti alla proponibilità del referendum confermativo, per le leggi costituzionali approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi: tale limite, infatti, non solo è previsto per la speciale categoria di leggi costituzionali approvate con la maggioranza qualificata, ma, soprattutto, è previsto da una norma di rango costituzionale”.

Una interpretazione, quella dei Garanti, che però appare molto opinabile. Infatti l’articolo 3 non pone alcun limite, non dice che il referendum confermativo non può essere proposto su una legge costituzionale approvata coi due terzi. In più la legge sul referendum stabilisce proprio il contrario e i Garanti avrebbero dovuto allora dichiararla incostituzionale. Non c’è nessun divieto né limite, nell’articolo 3 della Carta dei diritti, di proporre referendum popolare confermativo su legge costituzionale, ma vi è semmai il dovere – quando una legge costituzionale non sia approvata dal parlamento con maggioranza qualificata (2/3) ma solo assoluta della metà più uno (esempio: norma sulla non discriminazione in base all’orientamento sessuale) – di sottoporla a confermativo. Fare discendere da questa norma un divieto – che non c’è e non è espresso – di proporre referendum confermativo sulla legge costituzionale che riguarda organi e poteri dello stato, è una forzatura mica da poco, che ottiene il risultato di sottrarre ai cittadini un loro diritto, peraltro sancito dalla legge specifica sul referendum.

Una sottrazione di un diritto tanto più discutibile quanto più attuata in un contesto come quello sammarinese, che sugli istituti di democrazia diretta, tra i quali si annovera appunto il referendum, fa poggiare le basi della sua antica “libertas”.

 

Articolo tratto da L’informazione di San Marino, pubblicato integralmente dopo le 23

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