San Marino. Modifica dello statuto di BCSM: progetto di legge di RF

San Marino. Modifica dello statuto di BCSM: progetto di legge di RF

Un progetto di legge per la modifica dello Statuto di BCSM: è quello proposto da Repubblica Futura, pronta a depositarlo nella giornata di domani.

Repubblica Futura depositerà lunedi il seguente progetto di legge di modifica dello statuto di BCSM con acclusa relativa Relazione.

PROGETTO DI LEGGE
MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GIUGNO 2005 N. 96 E SUCCESSIVE MODIFICHE “STATUTO DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”

Art. 1
(Modifiche all’articolo 10 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:
“Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale, di cui un membro proposto dai soci di minoranza, due membri proposti dai gruppi consiliari di maggioranza, due membri proposti dai gruppi di opposizione. Tutti i componenti sono scelti tra persone con competenze ed esperienze economiche e/o giuridiche rilevanti per la gestione e il controllo del sistema finanziario”.
2. Il comma 2 dell’articolo 10 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:
“I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato. In caso di cessazione dall’incarico prima della scadenza, i quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio Direttivo sono computati sulla base dei Consiglieri rimasti in carica. In caso di dimissioni, presentate al Consiglio Grande e Generale, la sostituzione del membro dimissionario deve avvenire entro novanta giorni dalla presentazione della lettera di dimissioni. Il Consiglio non può validamente costituirsi né deliberare qualora il numero dei Consiglieri rimasti in carica sia inferiore a tre”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 13 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:
“Il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta”.

Art. 3
(Modifiche all’articolo 14 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:
“L’incarico di Direttore Generale dura tre anni con possibilità di rinnovo”.
2. Il comma 6 dell’articolo 14 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:
“In caso di dimissioni, revoca, morte del Direttore Generale, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di avviare tempestivamente la procedura di nomina del Direttore Generale e proporre al Consiglio Grande e Generale, entro novanta giorni, il nominativo per il gradimento, come previsto al comma 1 del presente articolo. Ogni incarico di Direttore ad interim, o di Direttore facente funzione, che sia in essere da più di 90 giorni senza che sia intervenuto il gradimento del Consiglio Grande e Generale, decade d’ufficio.”

Art. 4
(Modifiche all’articolo 16 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:
“Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente e di due membri effettivi; il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale su indicazione dei soci di minoranza; i due membri effettivi sono nominati dal Consiglio Grande e Generale indicati uno dai gruppi di maggioranza e uno dai gruppi di minoranza”.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 17 della Legge n.96/2005 e successive modifiche)
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della Legge n.96/2005 e successive modifiche è così sostituito:
“La carica di Presidente, membro del Consiglio Direttivo, membro del Collegio Sindacale, di Direttore Generale, di Vice Direttore Generale, di Ispettore della Banca Centrale è incompatibile con l’essere titolare di partecipazioni in soggetti vigilati dalla Banca Centrale o di società estere operanti in ambito finanziario.”

Art. 6
(Aggiunta di un articolo 18-bis alla Legge n.96/2005 e successive modifiche)
Art.18-bis
(Obbligo di residenza)
1. Il Presidente e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo devono essere cittadini o residenti al momento della nomina. I membri del Consiglio Direttivo che non fossero cittadini o residenti al momento della nomina, hanno l’obbligo di richiedere la residenza in territorio entro 120 giorni dalla nomina stessa.
2. I membri del Collegio Sindacale devono essere cittadini o residenti al momento della nomina.
3. Qualora il Direttore Generale, al momento della nomina, non sia cittadino o residente, ha l’obbligo di richiedere la residenza in territorio entro 120 giorni dalla nomina stessa.
4. I membri del Coordinamento della Vigilanza, qualora non fossero cittadini o residenti al momento della nomina, hanno l’obbligo di richiedere la residenza in territorio entro 120 giorni dalla nomina stessa.
5. Almeno il 90% dei dipendenti della Banca Centrale devono essere assunti dalle liste di avviamento al lavoro.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)
1. Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale attualmente in carica e nominati antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio e comunque non oltre il 30 settembre 2024.
2 Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale, devono adeguarsi ai disposti di cui all’articolo 5 ed all’articolo 6 della presente legge entro 120 giorni dall’entrata in vigore della stessa.

Art. 8
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Relazione al Progetto di Legge

Il progetto di legge “Modifiche alla legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche – Statuto di Banca Centrale della Repubblica di San Marino”, introduce una serie di innovazioni alla normativa vigente, in attesa di una riforma complessiva dello Statuto stesso (come già stabilito dall’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale del 17 gennaio 2023).
Ci sono una serie di elementi che nella storia recente dell’istituzione ciclicamente si sono presentati all’attenzione del Consiglio Grande e Generale e dell’opinione pubblica, turbando l’immagine dell’istituzione che regge le sorti del sistema finanziario nazionale e a cui è collegata a livello amministrativo anche l’Agenzia di Informazione Finanziaria.
Il progetto di legge propone una serie di interventi mirati a risolvere gli elementi che si sono presentati come maggiormente critici in questi anni, e punta a:
1) una sinergia nelle nomine principali fra maggioranza e opposizione, che porti a percorsi di maggiore condivisione e riesca, quindi, a ridurre la conflittualità;
2) un coinvolgimento più rilevante dei soci di minoranza all’interno dell’istituzione;
3) una riduzione della durata dei mandati del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Direttore, ferma restando la possibilità di rinnovo, per consentire una maggiore possibilità di ricambio ed una più frequente valutazione sulla qualità del lavoro svolto da parte degli organismi che effettuano le nomine;
4) l’introduzione del concetto per cui i membri dei vari organismi di BCSM debbano essere cittadini o residenti all’interno del territorio sammarinese, o al momento della nomina (per il Presidente, per la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e per i membri del Collegio Sindacale) o in una fase successiva (richiedendo la residenza secondo quanto previsto dalle specifiche leggi), per una ovvia questione legata alla necessità di una presenza costante e di una continua vicinanza all’istituzione; e, in base alle medesime considerazioni, anche per i dipendenti, prevedendo che almeno il 90% di essi sia cittadino o residente;
5) rivedere alcuni elementi legati alle incompatibilità dei membri degli organismi di BCSM in relazione a partecipazioni in soggetti finanziari stranieri.
Attraverso questi interventi si gettano le basi per neutralizzare l’accesa conflittualità che nelle varie legislature ha caratterizzato l’attività di Banca Centrale e le relazioni con le istituzioni (in primis il Consiglio Grande e Generale ed il Congresso di Stato).
Le proposte qui presentate, nella loro semplicità, pur non esaurendo le necessità di modifica dello Statuto, sono un correttivo e una risposta che le istituzioni e la politica devono dare rispetto l’attività di un ente rilevante per il nostro Paese, la cui credibilità, autonomia e corretto funzionamento passano da alcuni aspetti probabilmente non soppesati dal legislatore nel 2005 quando fu approvato lo Statuto stesso.
L’ormai approssimarsi dei venti anni di storia di Banca Centrale impone al Paese uno scatto in avanti anche nelle figure impegnate con ruoli di responsabilità in essa, affidandosi a sammarinesi o cittadini esteri che scelgono la Repubblica di San Marino come luogo in cui vivere e esercitare la propria attività professionale.
In questo senso ci si allinea a requisiti minimi che sono già da tempo in vigore in autorità di vigilanza estere, evitando anche potenziali conflitti di interesse o relazioni non appropriate con istituzioni dei paesi di origine.
Il progetto di legge, data la delicatezza dei contenuti, è aperto al contributo dei gruppi consiliari affinché da un lavoro corale si possa iniziare un percorso condiviso per arrivare a una complessiva riforma di Banca Centrale nel rispetto dei ruoli fra istituzioni, politica e settore finanziario nazionale ed estero.

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