A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto ‘incentivi’ non è stata ancora chiarita la questione delle varie black list italiane.
Secondo IlSole24Ore ‘l’individuazione dei contribuenti esteri interessati dagli elenchi black list inciampa sul doppio elenco‘ di cui all’articolo 1 di detto decreto incentivi che fa riferimento alle liste dei decreti ministeriali:
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4 maggio 1999, pubblicato nella ‘Gazzetta Ufficiale’ della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999
– 21 novembre 2001, pubblicato nella ‘Gazzetta Ufficiale’ della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
A parere dell’esperto, l’applicazione delle lista delle persone fisiche (dm 4 maggio 1999) ove è presente San Marino, al fine delle comunicazioni delle operazioni, deve intendersi valida anche se la controparte (cliente o fornitore) agisce in forma societaria.
‘Ad esempio, le vendite o gli acquisti nei confronti di una società sammarinese devono essere indicati ancorché la Repubblica di San Marino sia inclusa solo nella black list del 2001. ‘
Di fatto ‘la lista del 1999, in origine destinata alle persone fisiche (residenza fiscale fittizia), individua una serie di paesi, senza distinguere tra settori di attività o regole fiscali agevolate.‘.