San Marino. Pieno riconoscimento di Abkhazia, Ossezia Sud, Donetsk, Lugansk e Nagorno-Karabakh dal punto di vista della legge internazionale. Epifanio Troina

San Marino. Pieno riconoscimento di Abkhazia, Ossezia Sud, Donetsk, Lugansk e Nagorno-Karabakh dal punto di vista della legge internazionale. Epifanio Troina

SAN MARINO. Nello Statuto delle Nazioni Unite, l’Autodeterminazione dei Popoli (Art.1 punto 2) e l’Integrità Territoriale degli Stati (Art. 2 punto 4) sono principi importantissimi. La Convenzione di Montevideo del 1933, elenca i requisiti per cui uno Stato è soggetto di diritto internazionale e cioè il possedere contestualmente una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di intrattenere rapporti con altri Stati. Inoltre, si potrebbero aggiungere lingua, cultura e tradizioni comuni. Sempre nella stessa Convenzione, all’articolo 3 viene chiarito che “… l’esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento degli altri Stati”.

Nel diritto internazionale esiste una differenza fondamentale tra la volontà delle Nazioni/Popoli di essere indipendenti ed il possesso del diritto a quell’indipendenza e ciò si riflette anche nella dottrina del “diritto alla secessione correttiva” («right of remedial  secession»). Questo vuol dire che il diritto di autodeterminazione si riserva ai Popoli che, come estrema ratio, hanno cercato di liberarsi da oppressioni e persecuzioni e quindi lo hanno scelto come via per staccarsi dallo Stato perseguitante e creare uno Stato indipendente. Ciò significa che hanno il diritto alla «remedial  secession» (‘secession as the last resort for ending oppression’).

Per staccarsi/diventare indipendenti, è anche necessario che il popolo che si stacca dal resto rappresenti un ethnos (completo/sviluppato), sia distinto sotto l’aspetto linguistico-culturale-religioso e incompatibile con il popolo/ethnos della maggioranza dello stato in questione. Inoltre, per avere diritto all’indipendenza non è sufficiente un referendum (anche se svolto legalmente), ma occorre che anche le altre condizioni menzionate sopra siano soddisfatte. 

Alla luce di quanto detto, la Repubblica di Abkhazia, la Repubblica di Ossezia Sud, le Repubbliche Popolari di Donetsk e di Lugansk, ed il Karabakh/NKR, hanno senza dubbio, il diritto internazionale all’indipendenza, poiché avevano/hanno (anche) il diritto alla «remedial  secession».

Il mio invito è quello di avviare contatti e consultazioni regolari con questi Piccoli Stati in merito a relazioni bilaterali, per un maggiore sviluppo della cooperazione anche in ambiti Osce e forum internazionali. Solo con il dialogo politico costruttivo, al massimo livello e con la promozione della cooperazione bilaterale è possibile attuare progetti congiunti in diversi ambiti. 

Epifanio Troina

 

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