San Marino. Possibili violazioni in procedimento disciplinare verso magistrato, il caso finisce a Strasburgo

San Marino. Possibili violazioni in procedimento disciplinare verso magistrato, il caso finisce a Strasburgo

RASSEGNA STAMPA – La Corte Europea ha preso in carico il ricorso e ha chiesto alle parti, il ricorrente e lo stato, di fornire chiarimenti

ANTONIO FABBRI – Arriva a Strasburgo un caso non del tutto slegato dalle opinabili “operazioni” che hanno originato il “terremoto” del tribunale risalente al 2020, innescato anche in funzione di ingerenze e di una linea politica, corredata da relativa narrazione, di certo più penetrante quando gli organi di governo della giustizia erano a composizione mista politico-togata.

Nel 2020, con quella composizione, il Consiglio giudiziario plenario – organo misto politico-togato – effettuò un azzeramento di quanto deciso in precedenza e praticò un riassetto del tribunale, applicando in maniera discutibilmente retroattiva una norma approvata ad hoc. Con questo stratagemma cancellò valutazioni date in precedenza e nomine di giudici, tra cui quella a Commissario della legge di Massimiliano Simoncini, che venne retrocesso a uditore. Ma questa è un’altra storia che si vedrà se arriverà al vaglio della Cedu, come era stato ventilato a suo tempo. Intanto è stato pubblicato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo un ricorso che riguarda un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, membro della magistratura sammarinese, appunto l’uditore Massimiliano Simoncini.

Il caso specifico, reso noto sul suo sito dalla Cedu che chiede spiegazioni alle parti, riguarda il ricorso di Simoncini che si è visto applicare dal Consiglio Giudiziario, nel frattempo riformato e mutato dalla composizione politico-togata di un tempo, la sanzione disciplinare dell’“ammonimento”.

Non è dato conoscere il merito della questione, ma quel che si sa, poiché lo riporta la Cedu stessa, è che il magistrato aveva impugnato davanti al Collegio garante la sanzione discipl nare. Il Collegio, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione perché il ricorrente non era rappresentato da un avvocato.

“Poi il 15 settembre – rico struisce la Cedu – un avvocato nominato dal ricorrente aveva depositato una memoria, con lo scopo dichiarato di conferma- re formalmente il ricorso del ricorrente e di porre rimedio alla sua iniziale mancanza di rappresentanza”. Però “con decreto del 22 settembre 2023, il Presidente del Collegio Garante di Costituzionalità delle norme – all’epoca era Kristina Pardalos, ndr – aveva confermato l’inammissibilità del ricorso, precisando che la memoria dell’avvocato era stata depositata dopo la scadenza del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso”.

La questione è però finita a Strasburgo poiché “il ricorrente, invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, lamenta che l’emissione della decisione da parte del Presidente del Collegio Garante di Costituzionalità delle norme, in una formazione monocratica, anziché da parte del Collegio, abbia violato il requisito secondo cui le sue prete- se devono essere decise da un ‘tribunale costituito per legge’”, dunque collegialmente.

“Ha inoltre lamentato – prosegue la stessa Cedu – una ’insufficiente motivazione del decreto del 22 settembre 2023, nella misura in cui non affrontava la possibilità di porre rimedio all’iniziale mancanza di rappresentanza mediante la successiva nomina di un avvocato”.

Di qui scaturiscono due quesiti della Cedu alle parti, cioè il ricorrente e lo Stato: il primo, se la composizione Collegio Garante di Costituzionalità delle norme “che decide sul caso del ricorrente era stabilita dalla legge, come richiesto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”?

E il secondo quesito è se il ricorrente abbia avuto “un equo processo nella determinazione dei suoi diritti e obblighi civili, conformemente all’articolo 6 § 1 della Convenzione”.

In particolare “la Corte chiede se il decreto del 22 settembre 2023 era sufficientemente motivato per quanto riguarda gli argomenti decisivi per l’esito del ricorso”. Una volta ottenute le risposte dalle parti, la Cedu deciderà se vi sia stata o meno violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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