Tonnellate di funghi esportate da San Marino in Russia, L’Informazione: “C’è evasione fiscale, anche se le operazioni sono inesistenti e le fatture sono false”

Tonnellate di funghi esportate da San Marino in Russia, L’Informazione: “C’è evasione fiscale, anche se le operazioni sono inesistenti e le fatture sono false”

L’Informazione di San Marino: C’è evasione fiscale, anche se le operazioni sono inesistenti e le fatture sono false. Il caso legato alle tonnellate di funghi destinate alla Russia nonostante l’embargo. Mancata dichiarazione redditi per 1,4 milioni. Condanna a sei mesi, sospesa

ANTONIO FABBRI – Le fatture erano false, le operazioni inesistenti, ma l’evasione fiscale c’è ugualmente. Una evasione fiscale calcolata secondo il metodo presuntivo, come prevede la legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per oltre 1,4 milioni di euro. È il caso che ha visto ieri la decisione di primo grado nei confronti del sammarinese Matteo Lisi che aveva già visto una precedente condanna, relativamente al famigerato caso dell’esportazione in Russia di tonnellate di funghi champignon. La vicenda della precedente condanna e quella decisa ieri sono collegate e il giudice, su richiesta del difensore, le ha considerate come condotte legate al medesimo fatto, cosa che ha consentito l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena anche per questa seconda condanna.

I fatti e gli antefatti L’imputato, Matteo Lisi, era accusato di evasione fiscale per non avere presentato la dichiarazione dei redditi, in qualità di amministratore prima e di liquidatore poi della Sm Sales, società di import-export di Acquaviva. Secondo i calcoli dell’Ufficio tributario, elaborati su base presuntiva e in relazione alle fatture di importazione di terriccio e funghi champignon, l’amministratore della Sm Sales non ha presentato dichiarazione di un reddito presunto per una base imponibile di 1.498.000 euro. Era scattata dunque la segnalazione del Tributario al tribunale e, dopo l’indagine, il rinvio a giudizio per evasione fiscale. Un’attività non dichiarata frutto dell’import-export, valutato in un altro processo già giunto a sentenza definitiva, che ha visto Lisi, assieme al cittadino bielorusso Andrei Kastramin e al ravennate Andrea Babini, accusati, tra gli altri reati, di truffa allo Stato, poiché attraverso il fittizio passaggio a San Marino di tonnellate di funghi, riuscivano ad esportare la merce verso la Russia che all’epoca era sottoposta a embargo da parte dell’Ue, ma non da parte di San Marino. Così veniva dunque aggirato sia l’embargo europeo che quello della Russia, che a sua volta aveva stoppato le importazioni dall’Ue.

Se questo era l’oggetto del precedente processo, in quello di ieri la contestazione era evasione fiscale perché su questo giro fittizio, che comunque un profitto lo aveva genarato, non era stata presentata denuncia dei redditi al tributario. Di qui la contestazione al solo amministratore cui spettava il compito di adempiere alla dichiarazione dei redditi.

Nel processo di ieri l’imputato si è sottoposto alle domande del giudice e delle parti. “Volevo dire di non avere avuto alcun utile, perché le fatture, come emerso anche nell’altro processo, erano tutte fatture false. Io ero amministratore, ma in realtà facevo il magazziniere e non ho visto alcun stipendio. Chi gestiva la cosa erano in realtà gli altri due individui con cui ero in società e che sono spariti e mi hanno lasciato tutte le beghe”, ha dichiarato ieri l’imputato.

La parte civile Costituita parte civile nel processo l’Eccellentissima Camera, con l’Avvocatura dello Stato rappresentata dall’avvocato Alessandra Belardini. “Riteniamo che ci siano tutti gli estremi per dichiarare la responsabilità per l’omessa dichiarazione del reddito che, come previsto dalle norme, l’Ufficio tributario ha quantificato in maniera sintetica e nella maniera più precisa possibile. Non si può dire che questa omessa dichiarazione – ha proseguito l’avvocato Belardini – non sia strettamente collegata all’export dei funghi. Tra l’altro l’Ufficio ha cercato di convocare più volte l’amministratore, ma questi non si è mai presentato. Non c’è dubbio che non abbia adempiuto all’obbligo di presentazione della dichiarazione che incombeva su di lui. Lisi dice che tutte le fatture fossero false, ma in ogni caso l’importo frutto della attività criminosa deve essere tassato, perché ha comunque comportato un vantaggio economico. Un guadagno c’è stato ed è giusto contestare la mancata tassazione dei proventi dell’illecito” ha detto l’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto “il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla distorsione causata dalla mancata dichiarazione, ma soprattutto dalla distrazione di risorse finanziarie. Reato che danneggia non solo ai fini del mero recupero delle imposte, ma anche relativamente all’immagine della Repubblica. Si chiede quindi che venga riconosciuto il danno non patrimoniale, considerato che per il danno patrimoniale la Camera si è già insinuata in altre procedure”, ha concluso l’avvocato Belardini.

La procura fiscale Il Procuratore del fisco Roberto Cesarini ha posto l’accento sul che un ritorno economico. “Dal raggiro c’è stato un ritorno economico – ha detto il Pf richiamando l’altro processo delle tonnellate di funghi esportati in Russia aggirando l’embargo – è stato dichiarato che tutte le fatture all’esportazione fossero false, ma di certo un guadagno c’è stato. Non credo – ha aggiunto il Pf – che Lisi sarebbe rimasto lì se non fosse stato pagato. C’è piena consapevolezza di quello che si stava realizzando. Questo rileva per la responsabilità delle future incombenze, compresa la presentazione della dichiarazioe dei redditi. Perché non si è presentato quando il tributario lo ha convocato? Si potrà discutere sulla cifra presunta, ma non sulla mancata presentazione che è obbligatorio fare”, ha detto il Pf. Di qui la richiesta di condanna a 6 mesi di prigionia e a 300 euro di multa a giorni oltre all’interdizione per un anno e al pagamento delle spese di giustizia.

La difesa L’avvocato difensore Pietro Menicucci ha affermato che quello del suo assistito era un ruolo minore. “Kastramin era colui che dirigeva ed era l’esecutore materiale. Lisi è accusato di omessa dichiarazione, ma è stato lasciato solo dagli altri due soggetti, e il richiamo al commercialista non è tanto per voler addossare responsabilità ad altri, quanto per fare comprendere che il signor Lisi non ha alcuna conoscenza di queste cose e di questi adempimenti. Non sapeva come muoversi. Inoltre in quel periodo non era neanche lucidissimo per il procedimento penale che era pendente per l’altra vicenda, tanto che non si è presentato neanche all’interrogatorio. Capisco il calcolo del reddito presuntivo, ma se ce c’è stato un reddito ne ha beneficiato Kastramin”.

Quindi da un lato la richiesta di assoluzione, ma in subordine la richiesta del difensore della pena nel minimo e di riconoscere la contestualità del reato contestato con quello già giudicato, in modo da estendere la possibilità di sospensione condizionale della pena anche a questa ulteriore vicenda.

La sentenza Una osservazione, quest’ultima della difesa, che il giudice Simon Luca Morsiani ha tenuto in considerazione. Così ha condannato l’imputato a 6 mesi di prigionia e alla multa a giorni 15 pari a 150 euro, concedendo però la sospensione condizionale della pena della prigionia. Condanna anche al risarcimento del danno non patrimoniale a favore dell’Eccellentissima Camera da quantificare in sede civile oltre agli onorari di costituzione e alle spese di giustizia.

Articolo tratto da L’Informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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