San Marino. Prescrizione processuale, la sentenza dei garanti

San Marino. Prescrizione processuale, la sentenza dei garanti

Sentenza dei garanti elimina la prescrizione processuale

Per i saggi va sostituita con l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine. La decisione rivoluziona la procedura penale sammarinese e potrebbe riaprire molti casi

Antonio Fabbri

La sentenza del Collegio Garante di Costituzionalità delle norme è del 20 novembre e sancisce un principio capace di rivoluzionare la procedura penale sammarine- se che non sarà più quella conosciuta e applicata fino ad oggi. Nella sostanza la sentenza dei Garanti fa scomparire la cosiddetta “prescrizione processuale” dichiarandola incostituzionale. 

La prescrizione processuale Il Commissario della legge inquirente ha, per condurre le indagini, un determinato tempo che è calcolato sulla base della gravità del reato. Decorso infruttuosamente tale termine, senza che cioè l’inquirente abbia disposto l’archiviazione nel merito o il rinvio a giudizio, scatta la cosiddetta “prescrizione processuale”, il fascicolo, cioè, viene trasmesso al Dirigente del tribunale che lo avoca a sé e, salvo proroga, viene disposta l’archiviazione. Così è stato, almeno, fino ad oggi. Infatti la sentenza pronunciata dai Garanti tre giorni fa, ribalta tutto e di fatto “cancella”, la prescrizione processuale.

Ribadita la legittimità della nomina del Dirigente La questione di costituzionalità della norma sulla “prescrizione processuale” era stata sollevata dagli stessi Garanti, dopo che avevano rigettato il ricorso fatto dagli avvocati dei 24 consiglieri di opposizione che volevano venisse dichiarata l’illegittimità della nomina del Dirigente Giovanni Guzzetta. Istanza che, un mese fa, era stata rigettata. I legali, seppure fuori contesto, hanno riproposto ancora la loro istanza di illegittimità nell’ambito di questo nuovo vaglio di costituzionalità. L’istanza è stata rigettata per la seconda volta. Il Collegio Garante ha quindi sancito ancora di nuovo la piena legittimità del Dirigente non magistrato del tribunale, sottolineando che la verifica sul lavoro del Commissario della legge, l’avocazione, l’acquisizione del parere conforme del Procuratore del fisco, la decisione di non concedere una proroga di indagine, sono prerogative amministrative in capo al Dirigente, magistrato o meno che sia.

L’incostituzionalità Posto che il ruolo del Dirigente – magistrato o meno – è di coordinamento e verifica sull’operato dei Commissari della legge, il Dirigente non può disporre, secondo i Garanti, l’archiviazione o, aggiungono, il rinvio a giudizio. Quale è infatti la novità statuita dal Collegio? Che la “mors litis”, cioè l’estinzione del fascicolo, è una conseguenza eccessiva per l’intervenuto decorso del tempo. La prescrizione processuale, insomma, è incostituzionale. Semmai è più confacente al principio di celerità ed equità del giudizio che gli atti compiuti dopo la prescrizione processuale non siano utilizzabili nel processo, dicono i Garanti. Avvicinano così la procedura sammarinese a quella italiana e citano esplicitamente l’articolo 407 comma 3 del codice di procedura penale italiano che prevede, appunto, l’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine previsto per le indagini. Dicono infatti i Garanti che la “mors litis”, la prescrizione processuale, non garantisce equità. “Una tale previsione, se da un lato assicura in teoria la celerità della fase istruttoria a tutela del diritto dell’accusato ad un processo celere, dall’altro lato lede irragionevolmente gli interessi delle altre parti del processo, quella pubblica e quella privata, le quali hanno un interesse, rispettivamente, ad esercitare efficacemente la pretesa punitiva nell’interesse collettivo e ad esercitare, come parte civile, un proprio diritto di carattere civile nell’alveo del processo penale”. Anche perché, rilevano i Garanti, la mors litis, è persino una disparità di trattamento, ad esempio, tra il cittadino che dovesse finire indagato dall’inquirente più diligente e l’altro cittadino che dovesse essere indagato da quello negligente. Quindi, dicono i Garanti, l’incostituzionalità di questa norma è acclarata nella parte in cui non prevede che il Dirigente, constatato il decorso del termine di indagine, riassegni il fascicolo ad altro inquirente, diverso da quello da quello in precedenza titolare dell’indagine, perché disponga l’archiviazione nel merito o il rinvio a giudizio allo stato degli atti.

Considerazioni Stando quindi alla sentenza dei Garanti la “prescrizione processuale” scompare, sostituita dall’inutilizzabilta nel processo degli atti e prove acquisiti oltre il termine di durata delle indagini. L’archiviazione per prescrizione processuale non esisterebbe più, ma resterebbe solo l’archiviazione nel merito che dovrà essere fatta da un inquirente diverso da quello che si è visto prescrivere il fascicolo in mano. Nuovo inquirente al quale il Dirigente assegnerà il fascicolo dopo l’avocazione e dopo aver verificato il decorso del termine. Andrà valutato se una decisione simile possa fare riaprire anche procedimenti dichiarati ad oggi processualmente prescritti (sempre che non sia intervenuta la prescrizione sostanziale del reato) e chiusi con una archiviazione che abbia, ad esempio, leso i diritti della parte civile.

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