San Marino. Quel ricorso a Strasburgo che doveva frenare Mazzini. Antonio Fabbri

San Marino. Quel ricorso a Strasburgo che doveva frenare Mazzini. Antonio Fabbri

 L’informazione di San Marino

Quel ricorso a Strasburgo che doveva frenare Mazzini

Antonio Fabbri

Sulla vittoria di San Marino a Strasburgo e sulla decisione della Corte che all’unanimità, su ciascuno dei tre punti contestati, ha dichiarato la non-violazione dei diritti dell’uomo da parte della Repubblica, la politica inspiegabilmente tace.

Tace in primis la Democrazia cristiana che, pure, nel processo sulla tangentopoli sammarinese-Conto Mazzini è parte civile. Tace Rete che ha sempre sostenuto, anche con azioni eclatanti come il flash-mob delle arance al carcere, la necessità che il processo facesse il suo corso. Tacciono il governo e la maggioranza che, anche in campagna elettorale, hanno forse più di altri manifestato il proprio appoggio alla magistratura. 

Chi ha parlato subito, invece, sono stati gli avvocati Massimiliano Annetta e Achille Campagna, seppure con affermazioni di senso opposto rispetto a quelle che avevano fatto nei giorni precedenti e alle istanze ufficialmente portate in sede giudiziaria, sia davanti al giudice di prime cure che sta conducendo il processo, ma anche nelle udienze pubbliche davanti al giudice di terza istanza, nel periodo delle indagini preliminari. 

Infatti il 13 aprile scorso, quando è stata pubblicata la pronuncia della Corte di Strasburgo sul caso “Podeschi-San Marino”, gli avvocati Annetta e Campagna hanno evidenziato: che per il ricorso fatto nel 2014 si pagano “i tempi lunghi della giustizia”; che la sentenza unanime della prima sezione della Corte è “interlocutoria”; che ancora oggi ritengono di avere motivo di doglianza e ricorreranno ancora alla “Grand Chambre”; che ‘tanto l’uva non era matura’.  Fuor di metafora, l’avvocato Campagna ha sottolineato “il fatto che la pronuncia di Strasburgo non ha alcuna influenza, come non può averne, sull’esito del giudizio di merito che si sta svolgendo nel tribunale sammarinese, come del resto non avrebbe potuto averne un eventuale accoglimento in questa sede del ricorso”. Ah sì? Eppure il collegio difensivo di Podeschi, prima della sentenza del 13 aprile 2017, era di tutt’altro avviso. 

Più di una volta l’avvocato Annetta aveva parlato, nel processo e fuori, di “spada di Damocle” riferendosi al procedimento aperto a Strasburgo ed aveva sostenuto che al processo Mazzini c’era un “convitato di pietra: la Corte Europea”.

L’avvocato Pagliai, dello stesso collegio difensivo, aveva parlato di apertura, a Strasburgo, di un “processo al processo”. Nell’udienza del 24 novembre 2015, sempre l’avvocato Annetta che oggi sostiene come si paghino i tempi lunghi della giustizia, pensava invece che la decisione della Cedu non sarebbe tardata: “giungerà a breve tanto che se ne sono interessati pure i giornali italiani”, diceva. Aveva poi bacchettato chi aveva sostenuti che la decisione di Strasburgo probabilmente non avrebbe inficiato il processo in corso. Esattamente quello che, oggi che la Cedu ha dato ragione a San Marino, dice il collega avvocato Campagna.

Ma che i legali si aspettassero che quella pronuncia di Strasburgo potesse frenare il processo Mazzini, emerge anche dalle istanze di pregiudizialità fatte in udienza, tanto che il giudice Gilberto Felici aveva risposto in un proprio provvedimento sostenendo la “non fondatezza della istanza avanzata dalla difesa di Claudio Podeschi e Bilijana Baruca, volta a individuare un nesso di pregiudizialità di questo procedimento rispetto al ricorso avanzato avanti alla Corte di Strasburgo”. E il giudice Felici concludeva: “La richiesta deve perciò essere allo stato degli atti rigettata, fatta salva la possibilità per le parti di presentare al giudice l’esito del reclamo una volta intervenuto, qualora lo reputeranno comunque foriero di conseguenze in questo giudizio”.Intanto di istanze che possono frenare il processo ce n’è pendente un’altra, per la quale scade oggi il termine di presentazione delle memorie. Si tratta della questione di legittimità costituzionale sollevata dall’avvocato Achille Campagna.

Se il giudice dovesse decidere per la “manifesta infondatezza” il processo proseguirà; se invece dovesse decidere per la “non manifesta infondatezza” il giudice Felici trasmetterebbe gli atti al Collegio Garante e il processo rimarrebbe sospeso fino alla decisione dei saggi.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy