San Marino. Risarcimento del danno allo Stato provvisionale da un milione

San Marino. Risarcimento del danno allo Stato provvisionale da un milione

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Risarcimento del danno allo Stato provvisionale da un milione

Il giudice non ha riconosciuto alcun risarcimento del danno dalla Dc che si era costituita parte civile nel processo

Antonio Fabbri

L’Eccellentissima camera aveva quantificato un danno allo stato dal “conto Mazzini” pari a 30 milioni di euro. Il giudice Gilberto Felici ha condannato gli imputati ritenuti colpevoli di associazione a delinquere a risarcire il danno alla Repubblica di San Marino da liquidare in sede civile, fissando però la provvisionale più alta mai vista prima d’ora nel tribunale di San Marino: un milione di euro. 

Si legge nella sentenza che il Giudice Gilberto Felici: “Condanna gli imputati Giuseppe Roberti, Claudio Podeschi, Fiorenzo Stolfi, Pier Marino Menicucci, Pier Marino Mularoni, Giovanni Lonfernini, Gian Marco Marcucci, Pietro Silva, Luigi Moretti, Gian Luca Bruscoli, Nicola Tortorella al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita
Eccellentissima Camera.

Si legge nella sentenza che il Giudice Gilberto Felici: “Condanna gli imputati Giuseppe Roberti, Claudio Podeschi, Fiorenzo Stolfi, Pier Marino Menicucci, Pier Marino Mularoni, Giovanni Lonfernini, Gian Marco Marcucci, Pietro Silva, Luigi Moretti, Gian Luca Bruscoli, Nicola Tortorella al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino”.

Altro dato importante è il rigetto della domanda risarcitoria della Democrazia cristiana costituita parte civile tramite l’avvocato Gianna Burgagni.

“Non accoglie – dice il giudice – la domanda di risarcimento avanzata dalla parte civile costituita Partito Democratico Cristiano Sammarinese”.

Per comprendere il perché occorrerà attendere le motivazioni. Vero è che diversi dei principali imputati hanno fatto parte della classe dirigente di Via delle Scalette.

Il giudice ha inoltre condannato gli imputati che hanno subito sentenza di condanna “al pagamento delle relative spese processuali ai sensi dell’ articolo 163, comma 4 del codice di procedura penale”.

 

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