Avv. Renzo Bonelli su La tribuna Sammarinese: ‘Scudo fiscale n. 4’
La Repubblica di San Marino è legata all’Italia ad una convenzione di amicizia e buon vicinato, risalente al 31.3.1939. All’art.4 si legge che “i cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell’altro, all’esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali”; non essendo la Repubblica di San Marino attualmente parte dell’Unione Europea, i rapporti con l’Italia si affidano principalmente alla Convenzione citata, alla quale con atto aggiuntivo corredato da processo verbale che l’ha fatto entrare direttamente in vigore, firmato a Roma il 4.3.1994 si sono accorpati i rapporti in materia finanziaria e valutaria.
Afferma sentenza della Cassazione del 19.12.2008, nel procedimento n.2149/2008, pronunciata dalla seconda sezione penale che in buona sostanza “detta convenzione regola i rapporti fra i due paesi sotto il profilo valutario, delle merci, dei servizi, e dei capitali” in tal modo riconoscendo a persone fisiche e giuridiche dei due Stati la stessa posizione valutaria. Tornando al nostro scudo fiscale si deve dire che con la norma del ‘94 i cittadini italiani possono operare liberamente i loro depositi nelle banche di San Marino senza alcun vincolo che non sia quello già vigente su tutto il territorio italiano. A questo punto dovrebbero sorgere un paio di domande:– Da parte italiana: è legittimo essere autorizzato a trasferire i propri risparmi in San Marino e poi essere obbligati a rimpatriarli e comunque multarli?– Da parte sammarinese: rispetta la norma internazionale revocare unilateralmente in sostanza il libero trasferimento di denaro in banche sammarinesi?