San Marino. Sentenza esposito: spostamento fascicoli, carta dei diritti violata

San Marino. Sentenza esposito: spostamento fascicoli, carta dei diritti violata

Sentenza: spostamento dei fascicoli viola la carta dei diritti e norme Cedu

Spoliazione procedimenti di alcuni giudici per assegnali ad altri è stata stabilita dal reintegrato Dirigente Pierfelici. Il giudice Esposito riscontra violazione dei principi fondamentali

Antonio Fabbri

La Sentenza del Giudice per i rimedi straordinari Vitaliano Esposito è una bastonata notevole alle determinazioni, e a chi le ha adottate, che sono state prese nella notte del 24 luglio, in un Consiglio giudiziario plenario che, tra le altre cose, lascia ancora pesanti dubbi sul numero legale e la validità della seduta, stante il fatto che la Reggenza non ha ancora acconsentito a trasmettere all’opposizione che li ha richiesti i verbali, gli atti e le registrazioni della seduta. Tanto che, anche la sentenza di Vitaliano Esposito è costretta a richiamare l’unica cosa nota, cioè lo stringato comunicato stampa diramato dopo quella seduta. Insomma, addirittura si impedisce la conoscibilità degli atti per fini di giustizia.

La sentenza di Esposito, molto articolata e rispettosa del protocollo istituzionale. Tuttavia dice sostanzialmente tre cose fondamentali: le disposizioni sulla redistribuzione dei carichi di lavoro violano il principio di imparzialità della giustizia e del giudice naturale precostituito per legge; in secondo luogo causano uno stallo del procedimento in esame, ma per estensione di tutti quelli – e sono molti – nei quali è stata tolta la titolarità dei fascicoli; terzo, il Consiglio giudiziario deve intervenire in autotutela per porre rimedio a questa grave violazione, ritornando sulle decisioni prese dato che su queste è stata fatta la riorganizzazione che viola i diritti fondamentali.

Ma ecco, più nel dettaglio, che cosa dice la sentenza. Sostiene innanzitutto di dover prendere atto dello stato di fatto e cioè che l’ex-nuovo e poi ancora ex Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici, era stato rinominato e, nell’esercizio delle sue funzioni poteva emettere quel provvedimento, ancorché queste decisioni possano essere impugnate in sede amministrativa. Valutazione, quest’ultima, che non spetta al Giudice per i rimedi straordinari che si limita in questo caso a prendere atto dello stato di cose, “rebus sic stantibus”, dice usando il brocardo latino. Prende atto quindi che la Pierfelici è stata rimessa della funzione di dirigente e che in questa veste – salvo eventuali futuri ricorsi – poteva emettere il provvedimento che ha emesso.

Questo, però, non può fare venir meno il dovere del Giudice per i rimedi straordinari di pronunciarsi sul contenuto di quel provvedimento, laddove si configuri violazione dei Diritti Fondamentali e delle Convenzioni internazionali recepite, per l’articolo 1 comma 3 della Carta dei Diritti, a San Marino. “Questa inestricabile situazione – che integra (…) un autentico stallo processuale – si è venuta a determinare in conseguenza di Disposizioni tra loro diverse dello stesso atto amministrativo del Magistrato Dirigente”, si legge nella sentenza n.19 del 2020 emessa proprio il 10 settembre.

Uno stallo processuale tanto più grave in quanto determinato dalla violazione di diritti fondamentali. E infatti prosegue Esposito nella sentenza rilevando “L’eccezionale peculiarità del caso in esame” in cui si è attuato “sia lo spossessamento nel corso dell’istruttoria della titolarità e della disponibilità del procedimento, sia la diversa attribuzione di tali qualifiche”. Una circostanza, questa, che “impone una attenta riflessione sulla situazione di rischio cui risulta esposta questa Serenissima Repubblica per violazione di principi generali dell’Ordinamento, salvaguardati dalla Dichiarazione dei diritti .dei cittadini e dei principi Fondamentali di questa Serenissima Repubblica, nonché dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo sotto il duplice profilo della violazione del canone dell’imparzialità del giudice e della violazione del principio del· giudice naturale precostituito per legge”.

Convenzione europea che “costituisce, come è noto, parte integrante dell’ordinamento della Serenissima Repubblica, in virtù del fondamentale principio sancito nel 3° comma dell’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, secondo cui questa Serenissima Repubblica non solo rico- nosce e garantisce, ma attua i diritti e le lihertà fondamentali enunciate nella Convenzione europea”.

Esposito aggiunge che il principio del giudice naturale assicura credibilità ed efficacia alla Giustizia, “credibilità che appare messa in discussione nel caso in esame” (ma anche in molti altri, ndr.), dalle determinazioni assunte dal Plenario notturno del 24 luglio, che hanno dato luogo ad un provvedimento del reintegrato Magistrato Dirigente del tribunale. Provvedimento che doveva essere emesso “pur sempre nel rispetto delle regole del giusto processo e dei diritti fondamentali della persona”. Una violazione delle regole riscontrata nel provvedimento che ha generato sia “l’estromissione, in corso d’opera del titolare del procedimento, sia di contestuale attribuzione, ad altro magistrato ex nunc” della titolarità del fascicolo. Violazione che era stata segnalata all’indomani del blitz notturno del 24 luglio, dagli stessi magistrati del tribunale che avevano rilevato l’impossibilità di dare applicazione alle “Disposizioni”, “siccome gravemente lesive dei principi costituzionali che informano l’attività giurisdizionale, primo fra tutti quello del giudice naturale”.

Posizione della maggioranza dei giudici che trova conferma, dunque, nella sentenza di Vitaliano Esposito, il quale proprio per lo stallo creato da queste disposizioni si vede costretto a sospendere il procedimento finito alla sua attenzione. Sorte che toccherà a moltissimi altri procedimenti, dei quali sono stati spogliati i magistrati titolari, se il Consiglio Giudiziario plenario non tornerà sui suoi passi ponendo rimedio alle gravi violazioni commesse.

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