Scambio di Informazioni. Agenzia di informazione finanziaria (Aif)

Scambio di Informazioni. Agenzia di informazione finanziaria (Aif)

AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia può emanare istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

EMANA


l’acclusa Istruzione n. 2009-02 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 6 febbraio 2009

FIRMATO: Il Direttore, Nicola Veronesi

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ISTRUZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

anno 2009 / numero 02

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CONTROPARTI ESTERE

Premessa


La Legge 17 giugno 2008 n. 92 ha consolidato un processo di profonda riforma dell’ordinamento
sammarinese, che ha tra i suoi principali obiettivi il riconoscimento, da parte della comunità internazionale, della conformità ai principi internazionali in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

In tale ottica, l’Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino, nell’ambito dei compiti che detta Legge le affida, annette grande importanza alla circostanza che i comportamenti di tutti i soggetti designati siano improntati alla massima trasparenza e collaborazione affinché sia reso possibile l’adempimento degli obblighi che da tali principi internazionali discendono.


Ciò, ovviamente, anche quando l’operatività dei soggetti designati li porta ad aprire rapporti
continuativi o eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali con controparti estere tenute, in forza delle rispettive normative nazionali, conformi ai ripetuti principi, all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In un contesto come l’attuale, nelle more che la Repubblica di San Marino ottenga il dovuto
riconoscimento di equivalenza agli standard internazionali di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tale aspetto assume rilevanza prioritaria per la tenuta e la reputazione del sistema economico nazionale, che, peraltro, si serve del diretto accesso ai sistemi di pagamento esteri.

Si ha altresì presente la Raccomandazione n. 2009-01 mediante la quale la Banca Centrale della
Repubblica di San Marino con riferimento al tema di cui sopra, ha fornito, ai sensi dell’articolo 40 della Legge 17 Novembre 2005 n. 165, la propria interpretazione sulla portata dell’articolo 36, comma sesto, lettera c) della medesima Legge, escludendo la violazione del segreto bancario nei casi in cui la rivelazione dei dati assunti nell’esercizio di attività riservate sia rivolta ad un intermediario presso il quale l’operazione deve trovare esecuzione e che, in mancanza, si vedrebbe costretto ad astenersi dal compimento dell’operazione richiesta in relazione agli obblighi impostigli dalla normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo vigente nel proprio Paese.

Peraltro già l’articolo 150 della Legge 17 Novembre 2005 n. 165 stabilisce in generale un principio
di gerarchica prevalenza della legislazione antiriciclaggio sulla legislazione finanziaria, comprensiva del segreto bancario e delle relative sanzioni in caso di violazione.

Finalità


La presente Istruzione è adottata in forza dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge n.
92/2008 e, nello spirito della Legge medesima, persegue il rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, coerentemente con gli impegni assunti in sede internazionale dalla Repubblica di San Marino, anche al fine di ottenere il pieno riconoscimento dell’equivalenza agli standard internazionali.

Articolo 1 – Destinatari

Destinatari della presente Istruzione sono tutti i soggetti designati individuati dall’articolo 17 della Legge n. 92/2008.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008.

Articolo 3 – Obblighi di comunicazione a controparti estere

In tutti i casi in cui un soggetto designato di cui all’articolo 17 della Legge n. 92/2008 – nell’esercizio della propria attività caratteristica e al fine di instaurare un rapporto continuativo ovvero eseguire una operazione occasionale o una prestazione professionale – intraprende relazioni con una controparte estera sottoposta, secondo la propria giurisdizione, ad obblighi analoghi a quelli che la Legge n. 92/2008 impone ai soggetti designati sammarinesi, tale soggetto designato ha l’obbligo di fornire, su richiesta della controparte estera che contenga espresso riferimento alla necessità di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla propria normativa nazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, tutte le informazioni richieste, purché equivalenti, o comunque compatibili, con quelle previste dall’articolo 22 della Legge n. 92/2008, nonché strumentali e necessarie all’instaurazione del rapporto continuativo ovvero all’esecuzione dell’operazione occasionale o della prestazione professionale.

Articolo 4 – Giurisdizioni equivalenti

Ai fini del precedente articolo 3, si considerano controparti estere sottoposte ad obblighi analoghi a quelli che la Legge n. 92/2008 impone ai soggetti designati sammarinesi, tutti quelli aventi sede in Paesi, Giurisdizioni e Territori esteri inclusi tra quelli elencati dal Congresso di Stato con propria delibera, ai sensi dell’articolo 95 comma 5 della Legge n. 92/2008.

Articolo 5 – Entrata in vigore

La presente Istruzione entra in vigore il 9 febbraio 2009.

San Marino, 6 febbraio 2009

Attualmente, ai sensi della delibera del Congresso di Stato n.9 del 26 gennaio 2009, sono inclusi

Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Hong
Kong, Messico, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d’America, Repubblica del Sudafrica,
Svizzera, Antille Olandesi (territorio d’oltremare olandese), Aruba (territorio d’oltremare olandese), Mayotte
(collettività d’oltremare francese), Nuova Caledonia (collettività d’oltremare francese a statuto speciale), Polinesia
Francese (collettività d’oltremare francese), Wallis e Futuna (collettività d’oltremare francese), Jersey, Guernsey, Isola
di Man.

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