Standard Convenzione Ocse, art. 26 (versione 2005)

Standard Convenzione Ocse, art. 26 (versione 2005)

Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
(1) Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1.
(2) Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
(3) Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato Contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato Contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
(4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l’altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui l’altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L’obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire dette informazioni per il semplice motivo che l’altro Stato Contraente non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.
(5) le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto.

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