Tre proposte di legge Upr

Tre proposte di legge Upr

“L’UPR PRESENTA TRE PROPOSTE DI LEGGE INNOVATIVE”
Nella prossima sessione consigliare verranno discussi tre progetti di legge presentati dal Gruppo dell’Unione Per la Repubblica (UPR).  Si tratta di progetti che riguardano la materia del lavoro affrontandola in materia del tutto innovativa.
“Disposizioni contro la violenza psicologica in ambito lavorativo (Mobbing)”
Il progetto di legge introduce una definizione assai articolata di mobbing, che viene tecnicamente qualificato come “violenza psicologica in ambito lavorativo”. Essa richiama condotte non giustificate e reiterate poste in essere dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti oppure dagli stessi colleghi nei confronti di uno o più lavoratori o lavoratrici, con l’intento di emarginarla, discriminarla, screditarla, degradarla o comunque di lederne la dignità e la personalità morale Il lavoratore o i lavoratori che, congiuntamente, si ritengano vittime di una condotta mobizzante, anche conferendo specifico mandato alle Confederazioni sindacali giuridicamente riconosciute, possono ricorrere al Commissario della legge in funzione di giudice del lavoro – o al giudice amministrativo, quando ne ricorra la competenza – il quale, nei venti giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente tale condotta, ordina al responsabile del comportamento denunziato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. In casi di particolare gravità può essere disposta la pena dell’interdizione dall’esercizio professionale di cui all’art. 82 del Codice penale. Qualora le condotte di violenza psicologica acclarate nell’ambito del procedimento speciale di urgenza abbiano compromesso la salute fisica o psichica o la professionalità del lavoratore e dunque la vittima o le vittime abbiano subito danni, compresi quelli di natura non patrimoniale, tali vittime hanno diritto ad ottenere il risarcimento. 
“Nuove misure per la trasparenza del mercato del lavoro, l’inserimento mirato dei lavoratori svantaggiati, la qualità e la sicurezza dei rapporti di lavoro”
Con questo progetto di legge si vuole compiere un ulteriore passo verso la razionalizzazione normativa del modello di governance del mercato del lavoro sammarinese, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Consiglio Grande e Generale. Infatti, dopo aver delineato un sistema di protezione sociale a “vocazione universale” incentrato sul lavoratore in difficoltà, soprattutto quando la difficoltà sia determinata dalla perdita del posto di lavoro accanto all’erogazione dei sostegni economici previsti – per tutti i lavoratori in difficoltà, con limitatissime eccezioni relative alle mansioni svolte, ai datori di lavoro o alla tipologia di contratto di lavoro utilizzato – l’impegno che ora si assolve è quello di disciplinare procedure più efficienti e trasparenti di avviamento al lavoro, prestando particolare attenzione ai soggetti maggiormente svantaggiati, soprattutto quando abbiano subito una significativa riduzione delle proprie capacità lavorative.
 “Norme in materia di rappresentatività sindacale ed efficacia della contrattazione collettiva”
A fronte di tale constatazione, il progetto di legge che qui si illustra, nell’innovare significativamente il modello di relazioni industriali, ne conserva i due tradizionali pilastri: il riconoscimento giuridico delle Confederazioni e l’efficacia erga omnes della contrattazione collettiva. Il primo dei due pilastri, coerentemente anche con la scelta operata da questo legislatore nel 2003 con la legge n. 70, non viene interessato dalle modifiche; dunque, nel pieno rispetto dei principi di libertà sindacale e di autonomia collettiva sopra richiamati, tutte le organizzazioni sindacali che si sono consolidate con il sostegno ed il consenso di lavoratori e datori di lavoro continueranno a svolgere la loro attività di rappresentanza e di tutela rispetto ai loro rispettivi ambiti di azione. Il secondo pilastro quello dell’efficacia erga omnes della contrattazione collettiva – nel senso di vincolare tutti i datori di lavoro ed i lavoratori afferente ad un determinato ambito di applicazione ‐ viene invece completamente riformato, attraverso la definizione consensuale di aree contrattuali, nell’ambito delle quali l’effettiva rappresentanza delle Organizzazioni sindacali riconosciute verrà effettivamente attestata, così da riattribuire il giusto peso al mandato ricevuto dagli iscritti.
Unione Per la Repubblica (UPR)

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