Vittima di estorsione aveva usato il bancomat della fidanzata per pagare il pizzo. Assolto

Vittima di estorsione aveva usato il bancomat della fidanzata per pagare il pizzo. Assolto

Aveva prelevato 200 euro, poi ne ha restituiti 300. Aveva ammesso di avere preso la somma e accompagnato la ragazza alla gendarmeria per farsi denunciare.

ANTONIO FABBRI – “Sono dispiaciuto perché vi ho costretto tutti a venire qui per me, per causa mia”. Ha iniziato così la sua deposizione il giovane riminese che ieri è comparso davanti al Commissario della legge Simon Luca Morsiani. Nei suoi confronti l’accusa di furto e di uso indebito di strumenti di pagamento

Il fatto contestato Che cosa era accaduto. Nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2019, il giovane era a casa della sua ragazza sammarinese. Attorno alla mezzanotte, mentre lei dormiva, si era impossessato del suo bancomat e si era recato ad uno sportello prelevando 200 euro. Poi era rientrato e aveva rimesso a posto la carta. Al risveglio la ragazza ha visto sul telefonino il messaggio dell’avvenuto prelievo e si è allarmata. Inizialmente non aveva dubitato del fidanzato con il quale aveva una relazione da circa un anno e mezzo. Poi però parlando con i genitori ha iniziato a dubitare e quando glielo ha chiesto, lui ha confessato. La giovane, ieri sentita come testimone, ha affermato di essere “rimasta basita e ho pensato che l’unica soluzione in quel momento fosse denunciare”. Così si recò alla Gendarmeria di Serravalle e venne accompagnata proprio dal suo fidanzato che davanti alla gendarmeria “ha ammesso l’accaduto”. Un fatto singolare, rilevato da tutte le parti, che la persona denunciata accompagni la denunciante a sporgere querela e che in quella sede ammetta gli addebiti. La ragazza, che ha anche dichiarato di essere stata risarcita con cento euro in più rispetto a quanto a suo tempo prelevato, ieri mattina ha poi deciso di ritirare la denuncia. “Non ho intenzione di andare avanti”, ha dichiarato revocando la costituzione di parte civile. E’ stato quindi ascoltato il gendarme che a suo tempo raccolse la denuncia, e poi il giovane imputato.

L’audizione del ragazzo Il ragazzo ha ripercorso l’accaduto e spiegato il perché avesse prelevato i 200 euro. E’ quindi emerso il retroscena inquietante di una estorsione perpetrata nei suoi confronti. “All’epoca – ha detto il giovane – ero vittima di estorsioni da parte di un gruppo di criminali della zona di Rimini”. Al giovane, difeso dagli avvocati Enrico Carattoni del foro sammarinese e Davide Grassi del foro di Rimini, è stato quindi chiesto perché non avesse prelevato il massimo che poteva. Il giovane ha spiegato che i 200 euro prelevati erano quelli che gli mancavano per raggiungere la somma che volevano gli estorsori. Il giudice Morsiani ha allora domandato se avesse denunciato questo episodio estorsivo. “Qualche anno prima avevo denunciato una precedente estorsione che avevo già subito da parte di un criminale, ma in seguito a quella denuncia, anziché essere più tutelato le cose erano peggiorate e queste persone avevano addirittura inasprito le richieste e facevano capo a lui. Il fatto che io avessi denunciato venne preso a pretesto per estorcermi ancora più denaro. Avevo paura e non ho più denunciato”. Poi i malviventi sono stati individuati e i taglieggiamenti nei confronti del giovane sono finiti.

Le conclusioni Sentito l’imputato, si è passati alle conclusioni. Il Procuratore del Fisco Giorgia Ugolini, ha affermato che, vista la remissione di querela, il primo capo di imputazione, quello relativo al furto, secondo comma dell’articolo 194 del codice penale, il reato era da dichiarare estinto. Per il secondo capo, l’uso indebito di carte di pagamento, invece si doveva procedere autonomamente. Riconoscendo comunque la particolarità del caso, la Procura fiscale non si è opposta alla diminuzione di un grado della pena. Ha quindi chiesto la condanna a tre mesi, con la possibilità di applicare i benefici di legge, e la multa a 100 euro. Per la difesa ha parlato l’avvocato Enrico Carattoni, il quale ha evidenziato come il suo assistito non avesse all’epoca, pur potendolo fare, prelevato l’intera somma disponibile, ma solo l’ammontare sufficiente per pagare le persone che gli estorcevano del denaro. L’avvocato ha evidenziato come già parlando con la fidanzata all’epoca il ragazzo aveva motivato il prelievo di denaro con le inquietanti minacce cui era sottoposto. “Per la condizione descritta e per i soggetti che chiedevano denaro all’imputato si può certo affermare che abbia agito in stato di necessità. Lui, inoltre, si è assunto la propria responsabilità, a tal punto che ha voluto accompagnare la fidanzata a denunciare. Un comportamento che va addirittura oltre la confessione utilmente resa, essendo presente assieme alla denunciante a confermare l’accusa nei suoi confronti”. Quindi le richieste della difesa, che per il primo capo di imputazione, vista la remissione di querela ha chiesto il non luogo a procedere. Per il secondo capo, l’avvocato Carattoni, ha richiamato l’applicazione della norma in vigore all’epoca dei fatti, che puniva l’uso indebito di carte per fare acquisti, mancando in tale caso l’elemento oggettivo. In subordine ha chiesto che venisse tenuto in considerazione l’avere agito in stato di necessitò, pertanto dichiarare la non punibilità. In ulteriore subordine l’avvocato ha chiesto l’applicazione dell’articolo 69 bis, dichiarando il non luogo a procedere per la particolare tenuità del fatto, visto l’importo esiguo della somma.

La sentenza Il commissario della legge Morsiani, valutati i fatti, ha ritenuto di assolvere il giovane “perché non consta abbastanza dell’elemento soggettivo del reato”, insufficienza di prove, insomma, il ordine al dolo, ovvero al fatto che il ragazzo volesse realmente porre in essere la condotta delittuosa. Cosa che in effetti è emersa considerato sia il fatto che fosse vittima di estorsione, sia l’essersi presentato con la ragazza alla gendarmeria per la denuncia nei suoi confronti, sia la restituzione di quanto era stato prelevato.

 

Articolo tratto da l’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

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