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Accordo Italo-sammarinese in materia di

collaborazione finanziaria

(bozza n.1)                (vai a bozza n.2)

  Vedi definitivo COLLABORAZIONE FINANZIARIA  Vedi   Accordo di Cooperazione  2009

 

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA

La REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI SAN MARINO,

qui di seguito denominate le Parti

- vista la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutar! del 1991 ed atti collegati;

- preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorità del settore finanziario dei due Paesi;

- vista la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana per conto della Comunità Europea e la Repubblica di San Marino firmata il 29 novembre del 2000;

- visto l'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sottoforma di pagamenti di interessi ed il relativo Memorandum d'intesa, firmati m data 7 dicembre 2004;

- visto il Regolamento 1889/05 del 26.10.2005 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;

- vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo;

- visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di cooperazione economica, firmato in data odierna;

hanno convenuto quanto segue:


 

ARTICOLO 1

La Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana si impegnano, sotto il profilo finanziario e valutario, a non ostacolare il libero movimento di merci, servizi e capitali tra i due Paesi, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

La Repubblica Italiana si impegna a riconoscere alle persone fisiche e giuridiche residenti a San Marino la stessa posizione sul piano finanziario e valutario riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche residenti in Italia.

ARTICOLO 2

VERSIONE "A" PREFERITA DA PARTE SAMMARINESE:

AI fine di realizzare gli impegni enunciati nel precedente art. 1, la parte sammarinese dichiara di avere introdotto nel proprio ordinamento una adeguata normativa contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, che non pone vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti. Dichiara inoltre di essere impegnata a continuare a recepire nel proprio ordinamento i principi e gli istituti rilevanti della normativa comunitaria e gli standard internazionali applicabili in materia finanziaria.                                . Le parti dichiarano che resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti delle due parti per quanto attiene all'operatività dei rispettivi mercati finanziari.

Le parti definiranno inoltre di comune accordo le modalità più idonee ai fini della realizzazione della vigilanza consolidata tra capogruppo di una parte e istituzioni finanziarie controllate dell'altra parte (anche attraverso lo svolgimento 'di accertamenti ispettivi).

VERSIONE "B" IN SUBORDINE

Al fine di realizzare gli impegni enunciati nel precedente art. 1, nonché di consentire lo sviluppo nella Repubblica di San Marino di un sistema finanziario stabile e trasparente, integrato con il sistema finanziario italiano ed europeo,  la Parte sammarinese si impegna a proseguire nel processo di adeguamento, in materia finanziaria, della propria normativa ai principi e agli istituti rilevanti di quella comunitaria nonché agli standard internazionali, ivi compresa la normativa contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza consolidata, tra capogruppo di una parte e


 

istituzioni finanziarie controllate dell'altra parte (anche attraverso lo svolgimento di accertamenti ispettivi).

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti delle due Parti per quanto attiene ali'operatività nei rispettivi mercati finanziari.

ARTICOLO 3

La parte sammarinese si impegna a mantenere nel proprio ordinamento:

• una normativa riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi in linea con quanto previsto dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006,

•   una normativa, in linea con quanto previsto dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005 e con il D. Igs. 19-11-2008 n. 195, relativa ai controlli sul denaro contante e sui valori assimilati, introducendo altresì un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta ed ogni altra disposizione o standard individuati dalle istituzioni internazionali o comunitarie ai fini del contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

ARTICOLO 4 Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a:

- assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione degli obblighi di verifica adeguata, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, nonché la trasmissione, in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell'altro Paese delle informazioni necessario per l'adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario;

- assicurare un'adeguata collaborazione in materia di vigilanza bancaria in base a specifici accordi da concludersi tra le rispettive Banche Centrali;

- assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per l'Informazione Finanziaria (AIF) sammarinese e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) italiana, in particolare


 

attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali, secondo i quali lo scambio di informazioni non può essere condizionato da attività di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali. Le modalità della collaborazione potranno essere definite attraverso protocolli di intesa stipulati tra la AIF e la UIF.

- assicurare, nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, tenuto conto del principio della punibilità in entrambi i Paesi, forme di collaborazione nelle attività investigative e di indagine, le cui modalità potranno essere definite mediante la conclusione di memorandum d'intesa.

ARTICOLO 5

Le Parti concordano di costituire una Commissione Mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nel presente Accordo e per la valutazione di eventuali aggiornamenti del medesimo. Alla Commissione partecipano le amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate.

ARTICOLO 6

Le parti convengono che all'entrata in vigore del presente Accordo di collaborazione, la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 2 maggio 1991 cesserà di avere efficacia tra le parti, fatte salve le disposizioni dell'Atto Aggiuntivo che continueranno ad avere efficacia fino alla definizione di una nuove intese a sostituzione di quelle in esso contenute.

ARTICOLO 7

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessario previste dai rispettivi ordinamenti.

Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti m qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.


 

Versione alternativa agli ART. 6 e 7

II presente Accordo, che integra la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutar! tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 2 maggio 1991, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessario previste dai rispettivi ordinamenti. Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

 

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Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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