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Titolo
iIi
marchi d'impresa e marchi collettivi
Articolo 69
Titolare del marchio
1. Può ottenere la registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio
di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di
imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo
consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi
abbia fatto la domanda in malafede.
3. Anche le Amministrazioni di Stati, Regioni, Province e Comuni
possono ottenere registrazioni per marchi.
4. La registrazione per marchio, a favore di stranieri che non
abbiano nel territorio della Repubblica di San Marino le imprese da cui
provengono i prodotti o le merci contraddistinti dal marchio stesso, può
essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti
accordano ai cittadini sammarinesi reciprocità di trattamento.
5. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono,
abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio
della Repubblica di San Marino in materia di marchi, si intendono estesi
ai cittadini sammarinesi.
6. Il diritto di ottenere, ai sensi delle convenzioni
internazionali, la registrazione per un marchio, registrato
precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda,
spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.
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