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parte
vI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 149
Coordinamento con le norme generali sulla
prescrizione dei diritti
1. In deroga alle norme generali di prescrizione trentennale, i diritti
che nascono dai contratti conclusi dai soggetti autorizzati,
nell’esercizio di attività riservate, si prescrivono decorsi dieci anni
dalla data in cui si è prodotto l’atto o il fatto che li ha generati.
2. Il termine di dieci anni è da
intendersi come generale e residuale, per cui non si applica nei casi in
cui, per particolari categorie di diritti, siano previsti dalle leggi
tempo per tempo vigenti, termini di prescrizione più brevi.
3. Ai sensi di quanto previsto al secondo comma, le
obbligazioni scaturenti dall’assegno bancario, ossia tratto su banche di
diritto sammarinese, si prescrivono decorso un anno dalla data di
emissione dell’assegno, il quale non potrà comunque essere oggetto di
protesto, ai sensi dell’articolo 1 della
Legge 24 novembre
1970 n.47 e dell’articolo 206 del Codice Penale, se posto
all’incasso dopo più di sessanta giorni di calendario dalla data di
emissione riportata sull’assegno.
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